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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 19 agosto 2014


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 28 luglio 2014

Ratifica del Protocollo di legalità tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 23 luglio 2014. Art. 4 L.R. 28 dicembre 2012, n. 48.

Note per la trasparenza

Si propone la ratifica del Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra Regione del Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, ANCI e UPI, avente ad oggetto il potenziamento dei controlli antimafia, anche attraverso la creazione di una rete di monitoraggio ultraprovinciale, allo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali e assicurare la legalità e trasparenza nei pubblici appalti. Il Protocollo di legalità, che riproduce, con i necessari aggiornamenti e integrazioni, i contenuti del precedente Protocollo sottoscritto in data 9 gennaio 2012 e scaduto allo spirare del biennio di validità, avrà una durata triennale e rientra tra le misure di attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
scambio di corrispondenza finalizzata al perfezionamento e alla condivisione dei contenuti del Protocollo di legalità.
Nota del Prefetto di Venezia in data 13 febbraio 2014, prot. n. 11/GAB/2011
Nota del Presidente della Giunta regionale in data 17 aprile 2014, prot. n. 172228
Nota del Prefetto di Venezia in data 2 maggio 2014, prot. n. 11/GAB/2011
Nota del Presidente della Giunta regionale in data 4 giugno 2014, prot. n. 239432.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

In data 9 gennaio 2012 la Regione del Veneto ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Con successiva Deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha approvato specifiche clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il summenzionato Protocollo di legalità.

Attraverso lo strumento convenzionale in argomento, cui hanno aderito altresì i Comuni e le Province per il tramite, rispettivamente, di ANCI Veneto e dell'URPV, la Regione, in qualità di Stazione appaltante che affida appalti e concessioni anche di rilevante valore economico e complessità, ha assunto precisi impegni intesi a potenziare il sistema dei controlli antimafia, anche mediante la creazione di una rete di monitoraggio ultraprovinciale diretta a prevenire le infiltrazioni criminali e ad assicurare la legalità e trasparenza nei pubblici appalti.

Il Protocollo di legalità del 2012 era stato stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, nell'intento di rendere più efficace il sistema normativo delle c.d. cautele antimafia, avvalendosi di una formula collaborativa che trae origine dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2000 dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (successivamente trasformata in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ora confluita nell'Autorità nazionale anticorruzione-A.N.AC. a seguito della soppressione disposta con D.L. 24 giugno 2014, n. 90), con l'obiettivo di conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati.

Siffatte formule collaborative, come noto, nascono dall'esigenza di potenziare e integrare gli strumenti di tutela della legalità e di contrasto alla criminalità previsti dalla vigente legislazione, da un lato rafforzando la rete di monitoraggio esistente e dall'altro lato estendendo i c.d. controlli antimafia a contratti e subcontratti altrimenti esclusi dalle verifiche ai sensi della vigente legislazione antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136").

Le stesse direttive del Ministro dell'Interno di cui al comunicato del 23 giugno 2010, forniscono al riguardo un duplice ordine di indicazioni in merito alle possibili misure da adottare per incrementare la rete dei controlli sui subcontratti ad elevato rischio di infiltrazione della criminalità organizzata:

  • attivazione di sistemi di monitoraggio basati sulla costituzione, presso le prefetture delle c.d. "white list", ora disciplinate direttamente a livello normativo dall'art. 1, commi 52-53 della legge L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In questi elenchi sono iscritti gli operatori economici (fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori, classificati "sensibili", dell'indotto relativo al ciclo degli inerti e settori collaterali, oggetto dei contratti a valle (trasporto materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, noli a freddo, ecc.);
  • sottoscrizione di protocolli d'intesa per impegnare le stazioni appaltanti a prescrivere nei bandi l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di presentare il piano di affidamento con riguardo alle predette forniture e servizi ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, con invito altresì a stabilire in via convenzionale l'obbligo di acquisire le informazioni prefettizie anche per i sub affidamenti relativi ai contratti sotto soglia.

Va inoltre rilevato come la prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dalla evoluzione normativa statale e regionale successiva alla stipulazione del Protocollo di legalità del 2012.

Nello specifico, la succitata legge L. 6 novembre 2012, n. 190, nel prendere atto della efficacia ed utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in proposito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara" (art. 1, comma 17).

In sede attuativa della legge 190/2012 testè richiamata, l'A.N.AC., nella delibera n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ha esplicitamente annoverato i protocolli di legalità e i patti di integrità tra le iniziative e azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica amministrazione.

Quanto alla legislazione regionale, la stipulazione di simili protocolli rientra tra le misure di attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

L'art. 4 della legge regionale citata, infatti, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, impegna la Regione a promuovere la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.

Ciò premesso, attesa l'avvenuta scadenza del biennio di validità del Protocollo di legalità sottoscritto il 9 gennaio 2012, si è reso necessario procedere al perfezionamento di un nuovo accordo, onde proseguire nella positiva esperienza maturata a livello territoriale attraverso la collaborazione instaurata con la stipulazione e attuazione del Protocollo del 2012, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata, anche in adempimento di quanto previsto dalle succitate disposizioni statali e regionali.

A tal fine, si propone di ratificare il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 luglio 2014, con durata di tre anni decorrenti dalla stipulazione, i cui contenuti, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, ripropongono, con i necessari aggiornamenti e integrazioni, gli impegni assunti con il precedente Protocollo di legalità.

Nella fattispecie, sono stati confermati gli impegni volti, tra l'altro:

  • ad inserire negli atti di gara e nei capitolati d'appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
  • a prevedere l'obbligo di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel procedimento realizzativo dell'opera pubblica con riferimento ai subcontratti che rientrano in particolare nei settori ritenuti "sensibili";
  • a istituire la figura del referente di cantiere;
  • ad abbassare le soglie di legge al di sopra delle quali scattano gli obblighi di comunicazione alle Prefetture per le verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
  • a consentire un'efficace applicazione della normativa sopra citata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In secondo luogo, in merito alle informazioni da trasmettere alle Prefetture del Veneto, nell'ottica di consentire una più ampia e puntale attività di monitoraggio preventivo antimafia, il Protocollo di legalità, oltre a richiamare gli adempimenti documentali previsti dalla vigente legislazione antimafia, ribadisce in particolare l'obbligo per la Regione di fornire alla Prefettura un quadro conoscitivo esauriente sui soggetti concessionari delle cave, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Ancora in tema di documentazione antimafia, il Protocollo di legalità tiene conto di talune innovazioni normative di recente introduzione, quali:

  • l'utilizzo dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori sensibili ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla suindicata legge anticorruzione e successive modificazioni;
  • l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice antimafia con contestuale abrogazione, ad opera del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, della previgente disciplina dettata dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Per la concreta attuazione dei contenuti del Protocollo di legalità appena sottoscritto, con speciale riferimento all'adeguamento in senso conforme dei bandi di gara e dei contratti/capitolati relativi alle procedure di affidamento di competenza dell'Amministrazione regionale, la Giunta regionale provvederà ad aggiornare la sopra richiamata D.G.R. n. 537/2012 "Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI

l'art. 4 della L.R. 48/2012
la L. n. 190/2012 e s.m.i.
la L. n. 136/2010 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
le direttive del Ministro dell'Interno di cui al comunicato del 23 giugno 2010
l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012

delibera

1.       di ratificare il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 luglio 2014 i cui contenuti sono riportati nell'Allegato A "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", tra Regione del Veneto e:

  • Prefetture- Uffici Territoriali del Governo del Veneto;
  • ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;
  • UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

2.       di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l'aggiornamento della D.G.R. n. 537/2012 "Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

3.       di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

4.       di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5.       di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(seguono allegati)

1367_AllegatoA_279146.pdf

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