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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 06 agosto 2013


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 16 luglio 2013

"Società agricola Cavallaro s.s.". Variante al progetto approvato con il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Stanghella (PD).

Note per la trasparenza
Il provvedimento in oggetto approva la variante al progetto presentato dalla "Società agricola Cavallaro s.s." ai sensi del D. Lgs. n. 387/03, ad integrazione e modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 13 luglio 2010 e successiva rettifica (decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 409 del 25 ottobre 2010) - "Comune di Stanghella (PD) - Società agricola Cavallaro s.s. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Stanghella (PD)".

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante al progetto presentato dalla "Società agricola Cavallaro s.s." ai sensi del D. Lgs. n. 387/03, ad integrazione e modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 13 luglio 2010 e successiva rettifica (decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 409 del 25 ottobre 2010) - "Comune di Stanghella (PD) - Società agricola Cavallaro s.s. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Stanghella (PD)".

 

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 13 luglio 2010 e successiva rettifica (decreto del dirigente della Direzione Agroambiente n. 409/2010), la "Società agricola Cavallaro s.s." (CUAA 00260760285), con sede legale e operativa in via Statale, n. 26 - Comune di Stanghella (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Stanghella (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), comprese quelle residuali non costituente rifiuto, ottenute dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 27 luglio 2012 la medesima "Società agricola Cavallaro s.s." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1813/2010, riguardante principalmente:

-      lo spostamento planimetrico dell'intero impianto di produzione di biogas e energia (fermentatori, locale pompe stazione di pompaggio, post-fermentatore, vasche di stoccaggio, silos a trincea, cogeneratore e trasformatore);

-      lo spostamento planimetrico della prevasca di miscelazione completamente interrata;

-      l'aumento della capacità volumetrica del post fermentatore, realizzando una vasca con diametro interno di 26 m anziché 23 m;

-      la modifica volumetrica del manufatto destinato a locale pompe/stazione di pompaggio, comprendenti un aumento delle dimensioni e il ricavo di un secondo locale destinato a sala quadri;

-      l'aumento dell'altezza del silos a trincea, utilizzando elementi prefabbricati di altezza pari a 4 m, anziché di altezza 2,75 m.

A seguito della nota trasmessa dalla Società agricola interessata, per il tramite dello Studio Associato Schiavon (protocollo n. 487727 del 26 ottobre 2012), nonché visti gli esiti del primo incontro della Conferenza di servizi del 5 dicembre 2012, si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati - al momento della presentazione dell'istanza di variante - difformemente al titolo abilitativo (D.G.R. n. 1813/2010).

Ravvisando l'ipotesi di infrazione all'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione regionale Agroambiente ha attivato nei confronti della Società agricola proponente la contestazione delle violazioni alle prescrizioni n. 5., 6. e 7., contenute nella più volte citata D.G.R. n. 1813/2010.

In data 19 dicembre 2012 la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine aziendale e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricola dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

-     certificato di destinazione Urbanistica inerente i mappali interessati alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed opere e infrastrutture connesse;

-     integrazione alla perizia asseverata e giurata da tecnico abilitato inerente i costi di demolizione dell'impianto, attrezzature nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse, compreso ripristino ex-ante area interessata;

-     pagamento della sanzione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2011;

-     nulla osta Comunale alle opere realizzate difformemente al titolo abilitativo (D.G.R. n. 1813/2010);

-     integrazione della fideiussione bancaria e assicurativa a favore della Regione del Veneto a garanzia della messa in pristino dei luoghi (D.G.R. n. 253 del 22/02/2012).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Cavallaro s.s." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-      la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 71136 del 15/02/2013 e n. 239842 del 05/06/2013);

-      l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 543324 del 29 novembre 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813/2010 e successiva rettifica (decreto del dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 409/2010);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 409 del 25 novembre 2010;

PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 5 e 19 dicembre 2012;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 71136 del 15 febbraio 2013 e n. 239842 del 5 giugno 2013 la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO, altresì, che:

-      con contratto di affitto registrato a Este (PD) il 09 febbraio 2010 al n. 469, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova il 16 febbraio 2010 - Registro generale n. 711 e al registro particolare n. 463, come da atto notarile del 5 febbraio 2010 a firma del dott. proc. Giuseppe Ponzi, notaio in Monselice (Rep. 140226/Racc. 21885),la "Società agricola Cavallaro s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, sino al 10 novembre 2030 (Comune di Stanghella -PD, catasto terreni, sezione unica, foglio 3, mappali nn. 35, 45 e 260);

-      in data 13 novembre 2011 i citati mappali n. 35 e n. 45 sono stati aggetto di frazionamento catastale, con Atto di aggiornamento dell'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova (protocollo n. 2011/478507) e pertanto le superfici interessate dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sino al 10 novembre 2030, risultano essere censite in Comune di Stanghella -PD, foglio n. 260, 289 (ex 45) e 290 (ex 35);

-      AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova con nota protocollo regionale n. 543324 del 29/11/2012 ha confermato l'attestazione del Piano aziendale (protocollo dell'Agenzia n. 132993 del 09/03/2010), ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

-      con nota protocollo n. 71136 del 15 marzo 2013, la medesima "Società agricola Cavallaro s.s." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, integrazione della perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 7 febbraio 2013, inerente i costi aggiuntivi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.         di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 13 luglio 2010, la variante alla costruzione di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-      sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine aziendale (17 % in peso, pari a 3.640 t/anno);

-      prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 82% in peso, pari a 17.345 t/anno), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3.         di autorizzare, altresì, in sostituzione del punto 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 13 luglio 2010, la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (Marca GE Jenbacher, modello JGS 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,464 MW associato a un generatore (Marca Stamford, modello PE 734 C2e) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW (potenza termica utile residua di 1,244 MW);

4.         di autorizzare, in sostituzione del punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 13 luglio 2010, la "Società agricola Cavallaro s.s." (CUAA 00260760285), con sede legale e operativa in via Statale, n. 26 - Comune di Stanghella (PD), all'esercizio delle opere, impianti e attrezzature, elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Stanghella (PD), sezione unica, foglio 3, mappali nn. 260, 289 e 290, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 594453/48.24 del 27/10/2009, n. 678285/48.24 del 03/12/2009, n. 65934/48.24 del 04/02/2010, n. 109951/48.24 del 26/02/2010, n. 348666 del 27/07/2012, n. 487727 del 26/10/2012, n. 548918 del 03/12/2012, n. 566725 del 12/12/2012;

5.         di approvare l'allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 8. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 13 luglio 2010 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 5., 6., e 7. della citata D.G.R. n. 1813/2010;

6.         che l'autorizzazione di cui ai precedenti punti 2. e 3. inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Stanghella (PD), sezione unica, foglio n. 3, mappali nn. 260, 289 e 290, perderà efficacia e quindi decadrà il 10 novembre 2030, termine ultimo di validità del contratto di affitto registrato a Este (PD) il 9 febbraio 2010 al n. 469, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova il 16 febbraio 2010 - Registro generale n. 711 e al registro particolare n. 463;

7.         di comunicare, alla "Società agricola Cavallaro s.s.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 2. e 3., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

8.         di approvare l'importo di € 120.000,00 (centoventimila/00) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 5. e 6. della citata D.G.R. n. 1813/2010, e per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

9.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.     di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

11.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1266_AllegatoA_253789.pdf

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