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REGIONE DEL VENETO
Avvocatura regionale. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio di n. 2 tirocinanti presso l'avvocatura regionale per lo svolgimento della pratica forense.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016 e successive modificazioni, è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 2 dottori in giurisprudenza ai fini dello svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, presso l’Avvocatura regionale del Veneto.
Relativamente alle modalità e allo svolgimento della selezione, si seguiranno, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, i criteri previsti dalle linee guida sulle modalità di accesso del tirocinio professionale presso gli avvocati dell’Avvocatura regionale, approvato con DGR n. 268/2016.
In analogia a quanto previsto dall’art. 35, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne, tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 57 del medesimo decreto.
DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il tirocinio, da svolgersi presso l’Avvocatura regionale, sita a Venezia, Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS.), durerà fino al compimento del periodo necessario ad accedere all’esame di abilitazione, salvo proroghe, e comunque non potrà essere superiore a mesi dodici.
La pratica presso gli avvocati dell’Avvocatura regionale comporta un obbligo di frequenza non inferiore a 30 ore settimanali.
Lo svolgimento della pratica forense presso gli avvocati dell’Avvocatura regionale, dà luogo alla corresponsione della somma di 550,00 euro mensili lordi, per l’intera durata del periodo di tirocinio. L’importo sarà corrisposto con cadenza semestrale o inferiore.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per l’ammissione al tirocinio professionale presso gli avvocati dell’Avvocatura regionale sono:
Tutti i requisiti di cui sopra - tranne quello di cui al precedente punto 6 - devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e sia al momento dell’eventuale ammissione allo svolgimento della pratica.
Le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste, come sopra specificate, non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione alla selezione.
In conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 4 della Legge Regionale 31/97, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all’ammissione dei candidati alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente bando al momento dell’approvazione della graduatoria di merito.
Resta ferma pertanto la facoltà per l’Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove selettive, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dall’interessato, da redigere in carta libera seguendo lo schema allegato (Allegato A1), documentato e sottoscritto, dovrà pervenire, all’Avvocatura regionale, Cannaregio 23, 30121, Venezia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regionale, con le seguenti modalità:
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegate è perentorio. Stante le tempistiche ristrette definite dal presente bando, non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, successivamente al suddetto termine.
DICHIARAZIONE DA EFETTUARE NELLE DOMANDE
Nelle domande di ammissione, gli aspiranti concorrenti dovranno dichiarare quanto ivi richiesto.
In particolare, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
La valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati prima dell’apertura e dell’esame delle domande pervenute. In ogni caso, gli stessi potranno essere valutati solo se attinenti alle funzioni per cui si svolge la selezione e comunque solo se nella domanda di partecipazione vengono indicati in modo completo e chiaro.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità, nonché la dichiarazione del voto di laurea e dei voti conseguiti nei vari esami universitari sostenuti.
E’ consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia, purché, in quest’ultimo caso, sia contestualmente allegata alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia è conforme all’originale (si veda il modello allegato al bando di concorso).
Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà dei titoli posseduti, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 sono sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione.
L’amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La firma il calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione dei titoli, il voto di laurea è considerato secondo un parametro proporzionale di conversione, e il risultato sarà sommato alla media dei voti conseguiti nelle principali discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nello schema di domanda allegato al presente bando (allegato A1); per gli esami biennali, se sostenuti con due prove distinte, sarà considerata la media dei voti riportati nelle due annualità. Qualora per la medesima disciplina sia stato sostenuto l’esame sia durante il corso di laurea triennale che durante il corso biennio della specialistica, verrà considerato il voto dell’esame sostenuto per ultimo. Gli altri eventuali titoli saranno valutati secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione.
COLLOQUIO
La commissione di valutazione, nominata con decreto dell’Avvocato coordinatore, provvederà a stilare una graduatoria in base ai titoli posseduti ed inviterà un numero di candidati non inferiore a quello messo a bando ad un colloquio rivolto a conoscere le motivazioni allo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura regionale dei candidati collocati ai primi posti della graduatoria stessa.
La riscontrata insufficiente motivazione del candidato che risulterebbe ammesso alla pratica presso l’Avvocatura regionale costituisce motivo di esclusione dalla stessa da parte della Commissione di valutazione.
Nel caso di mancata copertura dei posti assegnati la Commissione potrà convocare i candidati non convocati al primo colloquio in base all’ordine della graduatoria formulata sulla scorta della valutazione dei titoli curriculari.
CALENDARIO DEI COLLOQUI
I candidati, che saranno convocati, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che verranno loro comunicati personalmente.
I candidati non collocati in posizione utile per l’ammissione alla pratica non riceveranno alcuna comunicazione in merito.
L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperto il colloquio, pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
I termini per eventuali impugnative della graduatoria finale decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ovvero dalla notificazione individuale, se precedente.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
I candidati selezionati saranno contattati direttamente dall’Avvocatura regionale per gli adempimenti connessi con l’instaurazione del rapporto di praticantato, e dovrà manifestare il proprio assenso nel termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione.
I candidati ammessi alla pratica forense sono tenuti al rispetto delle norme di deontologia professionale previste dalla l. n. 247/2012 e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché all’osservanza del d.m. 17 marzo 2016, n. 70 recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense e del regolamento approvato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Venezia.
In violazione di detti obblighi, dello scarso rendimento o dell’accertamento di sopravvenute regioni di incompatibilità, l’Avvocato Coordinatore è autorizzato a disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione, con provvedimento motivato, l’interruzione del rapporto formativo.
Ai candidati che, d’accordo con l’Avvocato assegnatario, ottengano l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati con patrocinio, l’Amministrazione provvederà a rimborsare le spese relative a tale iscrizione.
DISPOSIZIONI FINALI
Il ritiro del bando e dei moduli da utilizzare per le domande di ammissione potrà essere effettuato, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente bando, presso la seguente sede regionale:
AVVOCATURA REGIONALE
Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS) – 30121 Venezia
In alternativa potrà essere utilizzato il modulo pubblicato nel B.U.R.V. in allegato al bando di concorso.
Copia integrale del bando e dell’allegato modulo sarà altresì disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare l’Avvocatura regionale al numero 041/279.4908, o scrivere all’indirizzo e-mail avvocatura@regione.veneto.it o rivolgersi, a:
Cannaregio 23, (Ex Direzione Compartimentale delle FF.SS)– 30121 Venezia
Allegato A1: domanda di ammissione;
Allegato A2: modello di dichiarazione sostitutiva;
(Avviso costituente parte integrante del decreto del Coordinatore dell’Avvocatura regionale n. 470 del 16 novembre 2021, pubblicato in parte seconda – sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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