Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario. Istanza del Consorzio tutela vini della Denominazione di origine controllata Prosecco, ai sensi della Legge 238/2016, articolo 39, commi 3 e 4. Richiesta attuazione misure di gestione delle produzioni della vendemmia 2026.Si informa che il legale rappresentante del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata “Prosecco” ha presentato con nota prot. n. 141/2026 del 10 luglio 2026, (ns. prot. n 415206 acquisita agli atti il 13/07/2026), a seguito delle decisioni dell’assemblea dei soci, la seguente istanza ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 4 della Legge 238/2016, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato della Denominazione in oggetto:
“PROPONE
a valere per la campagna vendemmiale 2026
- L’attingimento temporaneo e straordinario, ai sensi del comma 3 art. 39 della Legge n. 238/2016 di una superficie di Glera con cui integrare il potenziale viticolo già idoneo alla produzione di vino atto a Prosecco DOC, nel rispetto del disciplinare di produzione della medesima denominazione, capace di assicurare una produzione aggiuntiva di 300.000 ettolitri (corrispondenti a circa 2.000 ettari).
- Lo stoccaggio ai sensi del comma 4 art. 39 della Legge n. 238/2016 delle produzioni idonee a Prosecco DOC, provenienti dai vigneti di cui all’articolo 2 comma 1 del disciplinare di produzione, eccedenti:
- i 150 quitali ad ettaro per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
- i 90 quintali ad ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
prevedendo che i volumi stoccati:
- potranno essere svincolati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2027;
- non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, anche successivamente il 31 dicembre 2027 oppure potranno essere sostituiti, con apposito provvedimento da chiedere alle Regioni entro il 15 novembre 2027, con prodotto della vendemmia 2027;
- non potranno essere ceduti a terzi, pertanto dovranno essere detenuti presso le stesse ditte produttrici oppure, in proprietà delle stesse, presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente all’adozione del relativo provvedimento di sblocco;
- dovranno assicurare la tracciabilità circa il possesso della certificazione di sostenibilità.
- La gestione degli esuberi di campagna della varietà Glera, di cui al comma 6 dell’art. 4 del disciplinare di produzione, ai sensi del comma 4 art. 39 della Legge n. 238/2016, ovvero destinare i volumi di Glera provenienti dagli esuberi di campagna - fino al massimo del 20% della resa massima rivendicabile - a prodotto diverso dal vino.
- La gestione degli esuberi di cantina, di cui al comma 5 dell’art. 5 del disciplinare di produzione, ai sensi del comma 4 art. 39 della Legge n. 238/2016, che per la vendemmia 2026 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente, non deve superare il limite del 75%.
ALTRESI’ PROPONE
l’adozione di idonei provvedimenti atti a far sì che le eventuali riclassificazioni a Prosecco DOC da altre DO, qualora operate, su produzioni ottenute dalle campagne vendemmiali 2025 e 2026, successivamente al termine ordinario previsto dalla normativa per la dichiarazione di vendemmia per l’annata di riferimento, confluiscano nell’ammontare delle produzioni sottoposte a stoccaggio e come queste gestite, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
INFINE, CONSIDERATI I PRECEDENTI, QUALORA RITENUTO OPPORTUNO, PROPONE
l’esecuzione della misura di attingimento temporaneo:
- individuando come attingibili le superfici vitate di Glera, già iscritte allo schedario viticolo, sottoposte a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, ad esclusione di quelle ricadenti negli areali delle DOCG “Asolo - Prosecco" e “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”:
- in conduzione alle aziende alla data del 15 maggio 2023, ovvero inserite nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la medesima data (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata), nonché rivendicate dalle stesse aziende nella dichiarazione di vendemmia 2023, purché tali superfici vitate siano state realizzate antecedentemente la data del 31 luglio 2018;
- in conduzione alle aziende alla data del 15 maggio 2023 oppure al 31 luglio 2024 - se realizzate dopo il 15 maggio 2023 - ovvero inserite nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la data di riferimento (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata), purché realizzate tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2024, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro - al netto di eventuali superfici, così come determinate al punto precedente, in conduzione alla data del 24 marzo 2022 - mediante autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui al punto precedente - in conduzione dell’azienda al 31 luglio 2018 e la cui comunicazione di fine estirpo è stata protocollata dagli enti competenti entro il 28 febbraio 2023, oppure mediante autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra - e in conduzione dell’azienda, avvenuti entro il 31 luglio 2018;
- realizzate attraverso reimpianto o reimpianto anticipato di una superficie di cui ai punti precedenti, che soddisfano la continuità di conduzione, fatte salve le deroghe previste al capoverso successivo. Con riferimento al reimpianto anticipato, la nuova superficie sarà ammessa alla gestione del potenziale viticolo della denominazione solo dopo l’estirpo della superficie vitata originaria;
sono da considerarsi comunque ammessi - ai fini della valutazione della continuità della conduzione delle superfici - i trasferimenti totali delle superfici vitate aziendali o i trasferimenti mortis causa, al netto del possesso di eventuali autorizzazioni in portafoglio.
- Prevedendo una superficie massima, per ciascun produttore, sulla scorta dei dati forniti dagli enti preposti, nella misura di 7.000 mq”
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal menzionato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare e servizio fitosanitario
Unità organizzativa competitività imprese e filiere agricole – Ufficio produzioni vitivinicole
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all’indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori – vinificatori – imbottigliatori) che intendono presentare istanze e controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell’eventuale partita IVA.
Il Direttore dott. Lucio Della Bianca