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Bur n. 42 del 04 aprile 2025


REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Bando per Iniziativa fieristica (art. 8 della L.R. 6/2010). Anno 2025.

Il Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale

VISTO l’articolo 8 comma della legge regionale n. 6/2010 “Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale” che prevede che “La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale”;

VISTA la deliberazione n. 246 del 15 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale 2023-2025 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui alla L.R. 21 giugno 2018, n. 21 e che prevede al punto “Azione operativa 1” della Sezione “Il commercio equo e solidale” l’organizzazione e la realizzazione di un evento fieristico di promozione del commercio equo e solidale;

VISTA la Deliberazione n. 114 del 10 febbraio 2025 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la programmazione degli interventi per l’annualità 2025, dando incarico al Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'approvazione del Bando per la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione, nel corso dell’anno 2025, di una manifestazione finalizzata alla promozione e vendita dei prodotti del commercio equo e solidale e la relativa modulistica;

VISTA la Deliberazione n. 1507 del 08 giugno 2010 con la quale la Giunta Regionale, nell’istituire l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, ne ha definito i requisiti e le modalità di iscrizione;


rende noto


I.  Stanziamento

Per il finanziamento dell’iniziativa fieristica finalizzata alla promozione dei prodotti del commercio equo e solidale è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 25.000,00, a valere sul capitolo 101493 del Bilancio di previsione 2025-2027.


II.  Requisiti di ammissibilità

A) Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila):

Il soggetto capofila deve, a pena d’inammissibilità, essere iscritto alla data di pubblicazione del presente bando nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010.

L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2010, attesta la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti che si considerano quindi già acquisiti dal richiedente:

  • non perseguire attività di lucro;
     
  • essere organizzati in forma collettiva ed essere in possesso di statuto che sancisce un ordinamento a base democratica;
     
  • operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni.

Conformità alla L.R. 11.05.2018, n. 16 per la concessione di provvidenze regionali: i soggetti aventi rappresentanza legale e/o potere decisorio dell’ente capofila non devono aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi della L.R. 11.05.2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

“Regime de minimis”: il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis”, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, deve essere garantito per ogni soggetto beneficiario di contributo appartenente al partenariato di cui alla successiva lettera B), n. 2).

B) Contenuti dell’iniziativa progettuale

Il progetto della Fiera del Commercio equo e solidale, dovrà essere strutturato in una serie di laboratori, incontri, workshop e spettacoli volti alla sensibilizzazione del tema del commercio equo solidale sul territorio regionale, rafforzando altresì la rete dei soggetti attivi nel settore e coinvolgendo le giovani generazioni.

Nello specifico rientrano nelle seguenti tipologie, previste dall’articolo 6 della L.R. n. 6/2010:

  • iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
     
  • iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO);
     
  • iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale;

Sarà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi la formale istituzione di una o più giornate dedicato a livello regionale a favore del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione.

Coinvolgimento territoriale: le varie iniziative previste dall’evento devono essere presentate in forma associata con i seguenti soggetti:

  • un ente capofila iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, con l’incarico di trasmettere il progetto alla Regione del Veneto per l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile);
     
  • soggetti pubblici;
     
  • soggetti partner iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale.
     
  • altri soggetti privati no profit;
     
  • organismi e associazioni;
     
  • esercizi commerciali e soggetti profit;
     
  • istituti scolastici;
     
  • associazioni giovanili.

Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila nell’ideazione e nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare a sostenere i costi per la sua realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la documentazione di spesa sostenuta dal partner, da rendicontarsi congiuntamente ai costi sostenuti direttamente.

  1. numero delle iniziative: ogni soggetto capofila potrà presentare una sola domanda di finanziamento;
     
  2. avvio e durata dell’evento: l’evento dovrà avere una durata minima di n. 2 giornate e dovrà tenersi entro il mese di dicembre 2025. Entro due mesi dalla conclusione dell’evento dovrà avvenire la presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa;
     
  3. documenti da allegare: il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di contributo pubblico, pena la non ammissibilità della stessa, i modelli previsti agli Allegati D “Lettera di partenariato”, Allegato E dichiarazione “Regime de minimis” e Allegato F “dichiarazione L.R. n. 16/2018”, allegati al presente Bando. 

Circa l'Allegato E, il soggetto capofila deve allegare, unitamente alla dichiarazione relativa alla propria posizione, anche le dichiarazioni relative ai soggetti controllati/controllanti, con i quali sussiste una relazione che dà luogo alla nozione di impresa unica (cfr. nota 1 del presente bando). Deve inoltre presentare le dichiarazioni relative a ciascun soggetto partner, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.


III. Criteri di valutazione dei progetti

Nell’elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti e di attribuzione dei relativi punteggi, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

  • chiarezza/coerenza nella correlazione tra obiettivi, attività e risultati attesi;
     
  • congruenza del budget proposto con le attività progettuali indicate;
     
  • partenariato inteso come tipologia di soggetti coinvolti nelle varie iniziative previste dall’evento;
     
  • attività di comunicazione e divulgazione dell’evento fieristico, che contribuiscono anche alla diffusione dei valori e delle finalità della L.R. 6/2010;
     
  • esperienza in eventi fieristici nell’ambito del commercio equo solidale.
     


GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PER L’EVENTO FIERISTICO
PREVISTO DALL’ART. 8 DELLA L.R. 6/2010

QUALITA’ DEL PROGETTO
(OBIETTIVI>ATTIVITA’>RISULTATI>BENEFICIARI) (0-25)

  1. Completezza e coerenza del Progetto (0-15)
    Chiarezza/coerenza nella correlazione tra obiettivi, attività e risultati attesi relativamente alle iniziative volte alla sensibilizzazione del tema del commercio equo solidale sul territorio regionale, al potenziamento della rete dei soggetti attivi nel settore e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

15

Molto buono

12

Buono

10

Discreto

7

Sufficiente

3

Insufficiente

0

  1. Formale istituzione di una o più giornate a livello regionale (0 – 5 pt.)
    Previsione di una o più giornate a favore del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione su tutto il territorio regionale.

NUMERO GIORNATE

PUNTEGGIO

più di n.1 giornata

5

n. 1 giornata

2

n. 0 giornate

0

  1. Copertura finanziaria del partenariato progettuale (capofila + partner + altri contributi) (0-5 pt.)

% COPERTURA

PUNTEGGIO

Maggiore di 60%

5

Maggiore di 55% e Minore/Uguale al 60%

4

Maggiore di 50% e Minore/Uguale al 55%

2

Uguale al 50%

0

 

 

COINVOLGIMENTO TERRITORIALE  (0-20)
Eterogeneità dei soggetti coinvolti (0-10)

  1. Tipologia di soggetti coinvolti nelle varie iniziative previste dall’evento (soggetti pubblici, privati no profit, organismi, associazioni, esercizi commerciali, mondo profit, scuole, associazioni giovanili, ecc)

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

10

Buono

8

Discreto

6

Sufficiente

3

Insufficiente

0

  1. Divulgazione e Comunicazione sul territorio (0-10)
    Attività di comunicazione e divulgazione dell’evento fieristico, che contribuiscono anche alla diffusione dei valori e delle finalità della L.R. 6/2010

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

10

Buono

8

Discreto

6

Sufficiente

3

Insufficiente

0

 

 

ESPERIENZA IN EVENTI FIERISTICI NELL’AMBITO DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE (0-5)

NUMERO EVENTI

PUNTEGGIO

Oltre 3

5

3

3

2

2

1

1

Nessuno

0

 


TOTALE:  50 PUNTI
 

IV. Piano economico - finanziario del progetto

Durante la fase istruttoria, la Commissione tecnica interna all’U.O. Cooperazione internazionale procederà anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano finanziario dei progetti e potrà apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, sulla base dei criteri di seguito riportati:

  1. Spese non ammissibili:
    • debiti e interessi passivi sui debiti;
    • costi per garanzie bancarie;
    • spese di acquisto di immobili o terreni;
    • spese di acquisto di beni strumentali durevoli (attrezzature audiovisive, informatiche e tecnologiche, arredamenti).
       
  2. Macrovoce di spesarisorse umane” si articola in:
    1. personale interno (che include docenti interni e personale amministrativo);
    2. Esperti/consulenti/docenti esterni.

I costi relativi a questa macrovoce includono anche gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia di personale retribuito sia di personale volontario.

I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili saranno ammessi, per analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.

La somma dei costi relativi a “risorse umane” non potrà essere superiore al 20% del contributo regionale richiesto.

  1. Macrovoce di spesa acquisto di beni: saranno ammesse le spese di materiali e attrezzature varie solo se ritenute essenziali ed esclusive per la compiuta realizzazione dell’iniziativa fieristica.
  1. Macrovoce di spesa “fornitura di servizi: in questo ambito sono ammessi i costi relativi alla prestazione lavorativa/professionale compiuta da un soggetto (fornitore), in forma di ditta individuale o collettiva, a favore di un altro soggetto che la richiede (committente), sulla base di un contratto di prestazione di servizi. Le prestazioni di liberi professionisti sono invece da collocare sotto la voce “Risorse umane” (esperti/consulenti).

    Include i costi per “noleggio attrezzature”, “affitto locali”, “spese per tipografia”, “affitto spazi pubblicitari” e altre forniture di servizi specificatamente attinenti alla realizzazione delle iniziative.
  1. Macrovoce di spesaviaggi/trasporti”: include tutti i costi relativi a viaggi di persone e trasporto beni tra cui assicurazione mezzo di trasporto, spese per carburante, schede parcheggio (le schede parcheggio saranno ammesse solo se ritenute strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali e per l’importo massimo di € 50,00). In sede di rendicontazione saranno ammissibili i “rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi. é considerata ammissibile entro un importo di spesa non superiore al 10% del costo totale del progetto.
  1. Macrovoce di spesa “spese amministrative documentate: debbono riferirsi specificatamente alla realizzazione dell’attività di progetto, non all’attività ordinaria dell’organismo proponente. Non sono ivi comprese le spese per le utenze.
  1. Macrovoce di spesa “spese generali non documentabili: ammesse entro un importo massimo del 10% del totale dei costi diretti. Vi può essere compresa anche l’eventuale spesa per le utenze (quali telefono, elettricità, ecc.).

In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa fieristica per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal soggetto beneficiario o dai partner durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Si ricorda, inoltre, che per il rispetto del requisito dell’assenza di finalità di lucro richiesto sia per il soggetto capofila sia per i partner, non saranno ritenute ammissibili le spese per servizi resi dai citati soggetti.

V. Graduatorie

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che sarà approvata con decreto del Direttore della Struttura regionale competente entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando.

VI. Contributo concedibile e regime “de minimis”

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del 50% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel caso il totale dei costi preventivati superasse € 50.000,00, il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di € 25.000,00.

Il contributo pubblico concesso dovrà essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la realizzazione del progetto approvato.

Il contributo pubblico di cui al presente bando viene concesso in regime di “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 (GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352). A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti concedibili ad un’impresa unica[1] non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

Il presente contributo pubblico regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici per le stesse tipologie di spese.

I beneficiari sono tenuti all’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti previsto dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019.

La Struttura regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 1266 del 03.09.2019”.

VII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

Il soggetto beneficiario del contributo pubblico dovrà comunicare l’avvio dell’attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale, pena la decadenza dall’assegnazione dello stesso.

Il contributo pubblico regionale verrà erogato secondo le seguenti modalità, fino a un massimo di:

  • 50% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
     
  • 50% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di quanto di seguito indicato:
    1. relazione finale sull’attività svolta;
    2. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dagli uffici della Struttura regionale competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento: per essere considerati ammissibili i costi devono essere stati sostenuti nel periodo temporale di durata dell’iniziativa;
    3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà – resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, su modulistica fornita dalla Regione;
    4. documentazione fotografica o video dell’iniziativa fieristica;
    5. avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all’iniziativa fieristica finanziata, su cui sarà obbligatorio riportare la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto” o il logo regionale[2]  .

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Le spese relative ai costi sostenuti devono essere pagate durante il periodo di implementazione del progetto e comunque non oltre 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto. Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.

Si procederà alla revoca del contributo pubblico nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni progettuali, non sostanziali, autorizzate dal Direttore della Struttura regionale competente (punto IX).

VIII. Presentazione della domanda di contributo

  1. Modulo di domanda: tutte le richieste di contributo pubblico dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente bando, disponibile sul sito web della Regione del Veneto - portale “bandi avvisi e concorsi” https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (dattiloscritto o compilato a computer).
     
  2. Sottoscrizione: la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che presenta il progetto e deve coincidere con il dichiarante (ossia con la persona fisica indicata nella prima pagina del modulo di domanda). La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa in originale, accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Sono fatte salve le ipotesi di firma elettronica per le domande presentate con posta certificata.
     
  3. Marca da bollo: Le richieste di contributo pubblico dovranno essere corredate da marca da bollo da € 16,00 di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ove prevista (sono esenti: gli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017).
    L’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale nelle seguenti modalità:
    • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
    • mediate versamento eseguito con il modello F23 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni) compilato con codice tributo: 456T, codice ufficio T6F e potrà essere pagata presso Sportelli bancari, uffici postali o concessionari autorizzati per la riscossione;
    • il proponente può allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta indicando i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte della Regione.
       
  4. Presentazione: le richieste di contributo pubblico dovranno essere indirizzate alla Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali – U.O. Cooperazione internazionale, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia e presentate obbligatoriamente all’indirizzo di posta elettronica certificata
    relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it nelle modalità previste per la posta certificata e dettagliatamente indicate sul sito web istituzionale della Regione del Veneto al seguente link:
    http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto. Si evidenzia che, al fine di evitare il ripudio della domanda da parte del protocollo regionale, la stessa e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: .pdf, pdf/A.
     
  5. Scadenza: le richieste di contributo pubblico dovranno pervenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il giorno.
     
  6. Oggetto: al fine dell’identificazione del bando di riferimento sull’oggetto della mail inviata tramite pec dovrà essere apposta la dicitura: “Iniziativa fieristica (art. 8 della L.R. 6/2010) – Anno 2025”. Nel corpo del testo della e-mail dovrà essere indicata Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali - U.O. Cooperazione internazionale, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia;
     
  7. Allegati: alla domanda di contributo pubblico dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda e le lettere di collaborazione di tutti i partner di progetto.

IX. Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.

Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale,

e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it

PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Informazioni sui contenuti dell'Avviso potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale:

telefono 041/279 4389 – 4397

e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it  

 


[1] Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell’ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle relazioni di cui alla presente nota. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (comma 8, art. 3), tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte (comma 9, art. 3), l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

[2] È obbligatorio contattare preventivamente la competente UO Comunicazione e informazione al seguente indirizzo e-mail:  cominfo@regione.veneto.it.

Il Direttore Dott. Luigi Zanin

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 30 del 24 marzo 2025, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

30_Allegato_B_DDR_30_24-03-2025_552639.pdf
30_Allegato_C_DDR_30_24-03-2025_552639.pdf
30_Allegato_D_DDR_30_24-03-2025_552639.pdf
30_Allegato_E_DDR_30_24-03-2025_552639.pdf
30_Allegato_F_DDR_30_24-03-2025_552639.pdf
30_Allegato_G_DDR_30_24-03-2025_552639.pdf

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