Home » Dettaglio Avviso
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Bando per Iniziativa fieristica (art. 8 della L.R. 6/2010). Anno 2025.
Il Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale
VISTO l’articolo 8 comma della legge regionale n. 6/2010 “Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale” che prevede che “La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale”;
VISTA la deliberazione n. 246 del 15 marzo 2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale 2023-2025 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui alla L.R. 21 giugno 2018, n. 21 e che prevede al punto “Azione operativa 1” della Sezione “Il commercio equo e solidale” l’organizzazione e la realizzazione di un evento fieristico di promozione del commercio equo e solidale;
VISTA la Deliberazione n. 114 del 10 febbraio 2025 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la programmazione degli interventi per l’annualità 2025, dando incarico al Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'approvazione del Bando per la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione, nel corso dell’anno 2025, di una manifestazione finalizzata alla promozione e vendita dei prodotti del commercio equo e solidale e la relativa modulistica;
VISTA la Deliberazione n. 1507 del 08 giugno 2010 con la quale la Giunta Regionale, nell’istituire l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, ne ha definito i requisiti e le modalità di iscrizione;
rende noto
I. Stanziamento
Per il finanziamento dell’iniziativa fieristica finalizzata alla promozione dei prodotti del commercio equo e solidale è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 25.000,00, a valere sul capitolo 101493 del Bilancio di previsione 2025-2027.
II. Requisiti di ammissibilità
A) Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila):
Il soggetto capofila deve, a pena d’inammissibilità, essere iscritto alla data di pubblicazione del presente bando nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010.
L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2010, attesta la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti che si considerano quindi già acquisiti dal richiedente:
Conformità alla L.R. 11.05.2018, n. 16 per la concessione di provvidenze regionali: i soggetti aventi rappresentanza legale e/o potere decisorio dell’ente capofila non devono aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi della L.R. 11.05.2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.
“Regime de minimis”: il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis”, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, deve essere garantito per ogni soggetto beneficiario di contributo appartenente al partenariato di cui alla successiva lettera B), n. 2).
B) Contenuti dell’iniziativa progettuale
Il progetto della Fiera del Commercio equo e solidale, dovrà essere strutturato in una serie di laboratori, incontri, workshop e spettacoli volti alla sensibilizzazione del tema del commercio equo solidale sul territorio regionale, rafforzando altresì la rete dei soggetti attivi nel settore e coinvolgendo le giovani generazioni.
Nello specifico rientrano nelle seguenti tipologie, previste dall’articolo 6 della L.R. n. 6/2010:
Sarà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi la formale istituzione di una o più giornate dedicato a livello regionale a favore del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione.
Coinvolgimento territoriale: le varie iniziative previste dall’evento devono essere presentate in forma associata con i seguenti soggetti:
Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila nell’ideazione e nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare a sostenere i costi per la sua realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la documentazione di spesa sostenuta dal partner, da rendicontarsi congiuntamente ai costi sostenuti direttamente.
Circa l'Allegato E, il soggetto capofila deve allegare, unitamente alla dichiarazione relativa alla propria posizione, anche le dichiarazioni relative ai soggetti controllati/controllanti, con i quali sussiste una relazione che dà luogo alla nozione di impresa unica (cfr. nota 1 del presente bando). Deve inoltre presentare le dichiarazioni relative a ciascun soggetto partner, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.
III. Criteri di valutazione dei progetti
Nell’elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti e di attribuzione dei relativi punteggi, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PER L’EVENTO FIERISTICO PREVISTO DALL’ART. 8 DELLA L.R. 6/2010
QUALITA’ DEL PROGETTO (OBIETTIVI>ATTIVITA’>RISULTATI>BENEFICIARI) (0-25)
GIUDIZIO
PUNTEGGIO
Ottimo
15
Molto buono
12
Buono
10
Discreto
7
Sufficiente
3
Insufficiente
0
NUMERO GIORNATE
più di n.1 giornata
5
n. 1 giornata
2
n. 0 giornate
% COPERTURA
Maggiore di 60%
Maggiore di 55% e Minore/Uguale al 60%
4
Maggiore di 50% e Minore/Uguale al 55%
Uguale al 50%
COINVOLGIMENTO TERRITORIALE (0-20) Eterogeneità dei soggetti coinvolti (0-10)
8
6
ESPERIENZA IN EVENTI FIERISTICI NELL’AMBITO DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE (0-5)
NUMERO EVENTI
Oltre 3
1
Nessuno
TOTALE: 50 PUNTI
IV. Piano economico - finanziario del progetto
Durante la fase istruttoria, la Commissione tecnica interna all’U.O. Cooperazione internazionale procederà anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano finanziario dei progetti e potrà apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, sulla base dei criteri di seguito riportati:
I costi relativi a questa macrovoce includono anche gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia di personale retribuito sia di personale volontario.
I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili saranno ammessi, per analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.
La somma dei costi relativi a “risorse umane” non potrà essere superiore al 20% del contributo regionale richiesto.
In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa fieristica per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal soggetto beneficiario o dai partner durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Si ricorda, inoltre, che per il rispetto del requisito dell’assenza di finalità di lucro richiesto sia per il soggetto capofila sia per i partner, non saranno ritenute ammissibili le spese per servizi resi dai citati soggetti.
V. Graduatorie
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che sarà approvata con decreto del Direttore della Struttura regionale competente entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando.
VI. Contributo concedibile e regime “de minimis”
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima del 50% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel caso il totale dei costi preventivati superasse € 50.000,00, il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di € 25.000,00.
Il contributo pubblico concesso dovrà essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la realizzazione del progetto approvato.
Il contributo pubblico di cui al presente bando viene concesso in regime di “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 (GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352). A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti concedibili ad un’impresa unica[1] non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
Il presente contributo pubblico regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici per le stesse tipologie di spese.
I beneficiari sono tenuti all’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti previsto dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019.
La Struttura regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 1266 del 03.09.2019”.
VII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi
Il soggetto beneficiario del contributo pubblico dovrà comunicare l’avvio dell’attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale, pena la decadenza dall’assegnazione dello stesso.
Il contributo pubblico regionale verrà erogato secondo le seguenti modalità, fino a un massimo di:
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Le spese relative ai costi sostenuti devono essere pagate durante il periodo di implementazione del progetto e comunque non oltre 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto. Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.
Si procederà alla revoca del contributo pubblico nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni progettuali, non sostanziali, autorizzate dal Direttore della Struttura regionale competente (punto IX).
VIII. Presentazione della domanda di contributo
IX. Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.
Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale,
e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it
PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.
I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).
Informazioni sui contenuti dell'Avviso potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale:
telefono 041/279 4389 – 4397
[1] Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell’ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle relazioni di cui alla presente nota. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (comma 8, art. 3), tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte (comma 9, art. 3), l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
[2] È obbligatorio contattare preventivamente la competente UO Comunicazione e informazione al seguente indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
Il Direttore Dott. Luigi Zanin
(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 30 del 24 marzo 2025, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
Torna indietro