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Bur n. 140 del 25 ottobre 2024


COMUNE DI SANGUINETTO (VERONA)

Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Sanguinetto per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "intervento di manutenzione e messa in sicurezza del sovrappasso ferroviario atto a garantire una viabilità alternativa all'attraversamento del centro urbano nel tratto interessato dalle Strade Provinciali 48/a "di Asparetto" e 22 "dei Castelli" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90.

fra

- il Comune di Sanguinetto, di seguito denominato "Comune, C.F. 00661100230, rappresentato dal Sindaco

Daniele Fraccaroli;

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente

Flavio Massimo Pasini;
 

premesso che:

  • la Provincia ha avviato anche per il 2023 la procedura per la concessione di contributi a favore di Comuni ricadenti nel territorio veronese, interessati a realizzare opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti.
  • con deliberazione del Presidente n. 103 del 31 ottobre 2024 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
  • nello stesso provvedimento è stata prevista la sottoscrizione di apposito accordo di programma con i Comuni beneficiari del contributo, nel quale disciplinare le rispettive competenze e in particolare assegnare al Comune le funzioni di stazione appaltante dell'opera pubblica e di autorità espropriante per l'occupazione e l'espropriazione di aree di proprietà di terzi, con piena assunzione da parte del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa in sede legale in rapporto a qualsiasi fase procedimentale;
  • dal 2 novembre 2023 al 22 dicembre 2023 è stato pubblicato l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
  • con nota del 21 dicembre 2023, protocollo provinciale 66424, il Comune Sanguinetto ha presentato istanza per per l'ammissione al contributo in parola;
  • in particolare la richiesta si riferisce all'opera "intervento di manutenzione e messa in sicurezza del sovrappasso ferroviario atto a garantire una viabilità alternativa all' attraversamento del centro urbano nel tratto interessato dalle strade provinciali 48/A "di Asparetto" e 22 " dei Castelli";

vista l'istruttoria del settore pianificazione, urbanistica e viabilità per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2
(Oggetto)

1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica “intervento di manutenzione e messa in sicurezza del sovrappasso ferroviario atto a garantire una viabilità alternativa all’attraversamento del centro urbano nel tratto interessato dalle strade provinciali 48/A “di Asparetto” e 22 “dei Castelli”.

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.

3. Il quadro economico di spesa per la realizzazione dell’opera è di euro 494.000,00.

4. La spesa cofinanziabile da parte della “Provincia”, determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal “Comune” e dalla “Provincia”, è di euro 494.000,00.

5. La “Provincia” assegna al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 296.400,00 per la realizzazione della suddetta opera, pari al 60 % sulla spesa cofinanziabile.

Articolo 3
(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;

3. Il “Comune” assume l’impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: “Opera pubblica “(denominazione dell’opera)”, eseguita in accordo di programma tra Comune di ………….e Provincia di Verona, sottoscritto in data ………………...”.

4. Il “Comune” assume l’impegno di trasmettere alla “Provincia”:

a) una relazione intermedia sullo stato del procedimento entro tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo, per consentire il monitoraggio e le valutazioni intermedie;

b) la relazione acclarante finale entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo.

5. Se la scadenza finale non venisse rispettata, sarà disposta l’attivazione del procedimento di revoca del finanziamento all’ente beneficiario con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 296.400,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, corrispondente al 60% sulla spesa cofinanziabile.

3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 296.400,00 al “Comune”:

  • per il 50% entro novanta giorni dall’ottenimento del nulla osta/autorizzazione provinciale sul progetto esecutivo approvato (o sul Piano di Fattibilità Tecnico Economico approvato se dichiarato dal RUP del Comune come livello idoneo alla cantierizzazione);
     
  • per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato in base:

- alla relazione acclarante finale che riepiloghi le spese effettivamente e direttamente sostenute dal Comune proponente, documentate con titoli di pagamento e di riscossione, qualora la spesa totale sia inferiore a quella del contributo assegnato;

- all’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”, redatto sull’as built, che attesterà la consistenza finale della consistenza provinciale e comunale.

2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.

3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” tutte le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “intervento di manutenzione e messa in sicurezza del sovrappasso ferroviario atto a garantire una viabilità alternativa all’attraversamento del centro urbano nel tratto interessato dalle strade provinciali 48/A “di Asparetto” e 22 “dei Castelli” verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo l’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”.

2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “intervento di manutenzione e messa in sicurezza del sovrappasso ferroviario atto a garantire una viabilità alternativa all’attraversamento del centro urbano nel tratto interessato dalle strade provinciali 48/A “di Asparetto” e 22 “dei Castelli” a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.

3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla Provincia, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.

4. Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull’intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell’area dell’intersezione.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, purché sia rispettato il termine di cinque anni dalla sottoscrizione per la presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto disposto all’articolo 3, comma 4, lettera b).

Articolo 9
(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.

Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11
(Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

  • Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
     
  • Presidente della “Provincia”, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

 

Per il Comune di Sanguinetto
Il Sindaco Daniele Fraccaroli

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Flavio Massimo Pasini

 

Il Sindaco Daniele Fraccaroli

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