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Bur n. 132 del 04 ottobre 2024


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 36 del 4 ottobre 2024. Proposte di candidature per la designazione a componente del Collegio sindacale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.


IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ed in particolare l’art. 3-ter;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”;

VISTO il successivo Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.”;

DATO ATTO che l’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 288/2003, coma da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 200/2022, disciplina la composizione del Collegio Sindacale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come segue: “Il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed è composto, fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute”;

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 recante “Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Locali Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTO in particolare l’art. 40 della L.R. n. 55/1994, così come modificato dall’art. 31 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che prevede che “A norma dell’articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il Collegio sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie.”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 recante “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”, ed in particolare l’art. 3 che prevede tra gli organi dell’Istituto anche il Collegio sindacale;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S n. 12 del 4 gennaio 2022 con la quale è stato nominato il Collegio sindacale del predetto Istituto per tre anni decorrenti dall’adozione del provvedimento medesimo e che conseguentemente il Collegio in parola andrà a scadere in data 4 gennaio 2025;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

  1. che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Collegio sindacale dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S;
  1. che la durata dell’incarico è triennale e possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la designazione, e cioè entro il 5 novembre 2024, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
  1. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
    1. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
       
    2. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
       
    3. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore;
       
    4. trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.


    I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo Area Sanità e Sociale – Ufficio Protocollo – Palazzo Molin, San Polo 2514 -30125 Venezia tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);

  1. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n. 27/1997;
  1. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
  1. che i candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
  1. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
  1. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della Legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
  1. che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’U.O. Legislazione Sanitaria e contenzioso;
  1. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, secondo i principi previsti dall’art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato. I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it, PEC: dpo@pec.regione.veneto.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;
  1. che eventuali informazioni possono essere richieste alla U.O. Legislazione Sanitaria e contenzioso Tel. 041-2793540-3578, E-mail legislazionesanitaria@regione.veneto.it.

Il Presidente Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

Avviso_36_del_04.10.2024_-_Allegato_A_539871.pdf

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