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Bur n. 120 del 06 settembre 2024


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 29 del 6 settembre 2024. Proposte di candidatura per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" ETS di Adria (RO) (art. 5, commi 1 e 2 dello Statuto della Fondazione).

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” ETS, ente non commerciale senza fine di lucro iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con Repertorio n. 128435 del 15/03/2024, modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 06/06/2023;

VISTO in particolare l’art. 5, commi 1 e 2 dello Statuto della Fondazione il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale e sia composto da cinque membri così individuati:

  • due membri designati dal Consiglio comunale di Adria (RO), di cui uno di minoranza;
  • un membro designato dall’Ordinario Diocesano di Adria;
  • un membro designato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo, scelto tra i dirigenti scolastici o i docenti in servizio o in quiescenza;
  • un membro, quale consigliere di diritto a tutti gli effetti, nominato dalla Giunta regionale del Veneto;

VISTO il successivo art. 5, comma 4 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che i Consiglieri debbano essere cittadini residenti in Adria (RO), particolarmente qualificati nel campo della cultura o impegnati nel campo del sociale;

VISTO altresì l’art. 4, comma 2 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che i membri del Consiglio di Amministrazione durino in carica cinque anni e possano essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione;

VISTO inoltre l’art. 6 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i collaterali, gli affini in I grado, l’adottante e l’adottato, l’affiliante e l’affiliato. Non possono inoltre farvi parte:

  • coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico,
  • gli Amministratori del Comune e degli Istituti di Assistenza e Beneficenza di Adria,
  • i dipendenti in attività di servizio degli Enti predetti,
  • coloro che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora,
  • gli amministratori di Enti di qualsiasi genere dichiarati responsabili in via giudiziaria o amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 153 del 06/12/2019, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione attualmente in carica;

DATO ATTO che tale composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione scadrà, pertanto, in data 06 dicembre 2024;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla designazione del nuovo Consigliere di diritto a tutti gli effetti, di competenza della Giunta regionale, ai fini della successiva costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Carlo Bocchi” ETS da parte del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997, che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati,

RENDE NOTO

1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” ETS ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, dello Statuto della Fondazione;

2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 7 ottobre 2024 i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:

  1. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato; 
  2. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l’autore del documento sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
  3. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore; 
  4. trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it. In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo del Presidente della Giunta regionale – Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:

  • tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
  • tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

4. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4 della L.R. n. 27/1997;

5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6. che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 o di incompatibilità specifica all’incarico;

7. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

8. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;

9. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;

10. che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;

11. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche tramite strumenti informatici e telematici, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, secondo i principi previsti dall’art. 5 del GDPR e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità predette o connesse alle pubbliche funzioni esercitate, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato ed essere diffusi nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati non saranno trasferiti presso un paese esterno allo Spazio Economico Europeo e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it, PEC: dpo@pec.regione.veneto.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, o di adire le opportune sedi giudiziarie;

12. che eventuali informazioni possono essere richieste agli uffici della Direzione Formazione e Istruzione Tel. 041/279-5083-5031-5025, E-mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it.

Il Presidente Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

Avviso_29_del_06.09.2024_-_Allegato_A_537979.pdf
Avviso_29_del_06.09.2024_-_Allegato_B_537979.pdf

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