Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Avviso

Bur n. 117 del 01 settembre 2023


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Avviso di notificazione mediante pubblici proclami per l'integrazione del contradittorio nel procedimento giudiziale amministrativo n. 2069/2010 r.g. pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

ai sensi dell’ordinanza n. 1086/2023 del TAR Veneto

* * *

G.F. di GRESPAN GIORGIO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA (C.F. 00465070266) con sede in Trevignano (TV) - Via Marmolada 10 in persona del legale rappresentante Giorgio Grespan (C.F. omissis), rappresentata e difesa, giusta specifico mandato ad litem, dall’avv. Diego Signor (C.F. omissis) partner dello Studio BM&A studio legale associato (P.IVA 02339850261) con sede legale in 31100 Treviso, Viale Monte Grappa n. 45 (per comunicazioni tel. 0438/491000 – e-mail: diego.signor@studiobma.com; pec: diegosignor@pec.ordineavvocatitreviso.it)

ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, quali di seguito indicati, nel procedimento giudiziale n. 2069/2010 r.g. pendente innanzi al TAR Veneto (integrazione del contraddittorio disposta dal TAR Veneto con ordinanza n.1086/2023)

avvisa / notifica che
 

a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e pende il procedimento giudiziale di cui sopra è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) con sede in 30121 Venezia (VE), Cannaregio 2277/78;

b) il numero di registro generale del procedimento giudiziale è il seguente: n. 2069/2010 R.G.;

c) la parte ricorrente che ha proposto il su indicato procedimento giudiziale è G.F. di GRESPAN GIORGIO SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA (C.F. 00465070266) con sede in Trevignano (TV) - Via Marmolada 10, in persona del legale rappresentante Giorgio Grespan (C.F. omissis)

d) le Amministrazioni resistenti nel procedimento giudiziale sono A.V.E.P.A. Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (C.F. 90098670277) con sede in 35131 Padova (PD) - via Niccolò Tommaseo 67/C e la REGIONE DEL VENETO (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279) con sede in 30123 Venezia - Dorsoduro n. 3901

e) i provvedimenti che nel procedimento giudiziale sono stati impugnati in toto o in parte qua dalla ricorrente e dei quali dalla ricorrente è chiesto, in toto o in parte qua, l’annullamento sono i seguenti:

- graduatoria regionale del Veneto delle domande relative alla “misura 121 azione S altre zone” approvata con decreto del Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione di AVEPA n. 360 del 28 luglio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 64 del 6 agosto 2010 e costituente l’allegato B del decreto medesimo;

- decreto del Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione di AVEPA n. 360 del 28 luglio 2010;

- nota prot. n. 4853399 del 10 agosto 2010 della struttura periferica di Treviso dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;

- “indirizzi procedurali generali e specifici … dettagliati, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA” secondo quanto previsto dal deliberato di cui alla deliberazione giuntale della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 15 gennaio 2010;

- deliberazione giuntale della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009;

- tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti e in particolare, nota prot. n. 463469 del 9 luglio 2010 della struttura periferica di Treviso dell’AVEPA;

f) si produce un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso:

f1) estratto del ricorso introduttivo: epigrafe

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

RICORSO

proposto da

G.F. di GRESPAN GIORGIO s.s. (C.F./P. IVA 00465070266), in persona del legale rappresentante Giorgio Grespan (C.F. omissis), con sede legale in Trevignano (TV), via Marmolada n. 10, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall’avvocato Diego Signor (C.F.: omissis) del Foro di Treviso (per comunicazioni: fax 0438-402221; e-mail: barelsv@studiobarel.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Vendemiano (TV), via Friuli 10

contro

A.V.E.P.A. Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, (C.F 90098670277), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Padova, via N. Tommaseo n. 71

REGIONE VENETO (C.F. 80007580279), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901

nonché nei confronti di

ZOCCA NATALINO, impresa individuale (C.F.: omissis), con sede in 37012 Bussolengo (VR), Via Salvo D’Acquisto n. 10

BRESSAN GIORGIO impresa individuale (C.F.: omissis), con sede in Mareno di Piave (TV), Via Donà Dalle Rose n. 5

COSTA DINO E BRUNO S.S. (c.f. 02943050274), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Meolo (VE), Via Cà Cormer n. 11

in punto:

per l’annullamento in toto o in parte qua

- della nota prot. n. 4853399 del 10 agosto 2010 con la quale la struttura periferica di Treviso dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (di seguito, per brevità, anche “AVEPA”) ha comunicato a G.F. di Grespan Giorgio s.s. (di seguito, per brevità, anche “G.F.”) che la domanda n. 1597077 da questa presentata per ottenere i benefici previsti dal Regolamento C.E. n. 1698/2005 per la misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole “[aveva] assunto una posizione nella graduatoria regionale per la quale non vi [era] disponibilità finanziaria” e che “pertanto, non [era] stato concesso il relativo finanziamento” (doc. 1);

- del decreto del Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione di AVEPA n. 360 del 28 luglio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 64 del 6 agosto 2010, di approvazione della graduatoria regionale delle domande relative alla “misura 121 azione S altre zone” (di cui all’allegato B del decreto medesimo) nella parte in cui non ha individuato tra le domande provvisoriamente finanziabili quella di G.F., attribuendo alla domanda presentata da quest’ultima un punteggio solamente pari a 28,4 e riconoscendo potenzialmente alla medesima un contributo solamente pari al 40% della spesa ammessa (doc. 2) e più specificamente nella parte in cui non ha collocato la domanda di G.F. in posizione utile in graduatoria individuandola quale destinataria di contributo pubblico secondo quanto indicato, nelle varie gradate ipotesi, all’interno del presente ricorso;

- della graduatoria regionale (doc. 22) delle domande relative alla “misura 121 azione S altre zone” approvata con decreto del Dirigente dell’Area tecnica e autorizzazione di AVEPA n. 360 del 28 luglio 2010 e costituente l’allegato B del decreto medesimo, nella parte in cui non ha individuato tra le domande provvisoriamente finanziabili quella di G.F., attribuendo alla domanda presentata da quest’ultima un punteggio solamente pari a 28,4 e riconoscendo potenzialmente alla medesima un contributo solamente pari al 40% della spesa ammessa e più specificamente nella parte in cui non ha collocato la domanda di G.F. in posizione utile in graduatoria individuandola quale destinataria di contributo pubblico secondo quanto indicato, nelle varie gradate ipotesi, all’interno del presente ricorso;

- degli “indirizzi procedurali generali e specifici … dettagliati, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA” secondo quanto previsto dal deliberato di cui alla deliberazione giuntale della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 15 gennaio 2010 (atti ad oggi non conosciuti);

- nonché, in via subordinata secondo quanto di seguito indicato, anche della deliberazione giuntale della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 15 gennaio 2010 (doc. 3) nella parte in cui è stato approvato l’allegato B alla ridetta deliberazione giuntale (concernente le disposizioni e condizioni per l’accesso ai benefici previsti da talune misure dell’asse 1 del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013) limitatamente al punto in cui, relativamente alla misura 121 – Ammodernamento aziende agricole, ha stabilito che “ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla categoria “1. Priorità di investimento” si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento – settore produttivo … ” e che il predetto “punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile” (docc. 3 e 4);

- nonché, in via di ulteriore subordine secondo quanto di seguito indicato, anche della deliberazione giuntale della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 15 gennaio 2010 (doc. 3) e degli atti successivi, in toto o comunque nella parte in cui è stato approvato l’allegato B alla ridetta deliberazione giuntale (concernente le disposizioni e condizioni per l’accesso ai benefici previsti da talune misure dell’asse 1 del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013) limitatamente al punto in cui, relativamente alla misura 121 – Ammodernamento aziende agricole, ha stabilito i punteggi di merito per le “priorità di investimento” e ha stabilito altresì che “ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla categoria “1. Priorità di investimento” si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento – settore produttivo … ” e che il predetto “punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall’azienda, ponderata secondo l’incidenza della spesa ammissibile” (docc. 3 e 4)

nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti e in particolare, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 463469 del 9 luglio 2010 inviata ai sensi dell’art. 10 bis, l.n.241/90 dalla struttura periferica di Treviso dell’AVEPA (doc. 5)

- riservati motivi aggiunti di ricorso

- riservata azione risarcitoria

*

f2) sunto dei motivi di ricorso:

G.F. di GRESPAN GIORGIO s.s. (“G.F.”) ha proposto ricorso contro le valutazioni fatte da A.V.E.P.A. Agenzia Veneta per i Pagamenti (“AVEPA”), ente deputato dalla Regione Veneto (“Regione”) a gestire il procedimento sub judice, sulla richiesta presentata dalla società per ottenere i contributi (di cui al Regolamento C.E. n. 1698/2005) messi a disposizione dalla Regione - nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, approvato con d.G.R.V. 4082 del 29.12.2009 e per la misura di intervento 121 “ammodernamento aziende agricole” (“Misura 121”), all’interno dell’Asse 1 (“miglioramento della competitività del settore agricolo forestale”) – con bando approvato con d.G.R.V. n. 4083 del 29.12.2009 (“Bando”):

- il ricorso riguarda, nell’ambito della Misura 121, la c.d. Azione S “Ammodernamento aziende agricole” per i comparti produttivi (nella fattispecie: funghi e quindi “ortofrutta”) diversi dal settore lattiero caseario ed in particolare riguarda la graduatoria per zone non montane (“altre zone”);

- G.F. nel febbraio 2010 ha presentato domanda (“n. 1597077 … in data 26/02/2010”) di contributo per due investimenti (ricadenti nella Misura 121, “Azione S”, “altre zone”): 1] demolizione di quattro magazzini preesistenti con realizzazione di sei nuove celle per coltivazione funghi e di un magazzino non presidiato [investimento di € 417.361,88; finanziamento richiesto per il 50% - € 208.680,94]; 2] acquisto di nuovi macchinari e impianti specifici per attività produttiva [€ 293.267,00; finanziamento richiesto per il 50% - € 146.633,50]; domanda di finanziamento per € 355.314,44 pari al 50% dell’importo complessivo degli investimenti;

- alla su indicata domanda, giusta decreto regionale n. 360 del 28/07/2010 e atto prot. 485399 del 10 agosto 2010 di AVEPA, “non è stato concesso il relativo finanziamento” avendo G.F. conseguito un punteggio pari a 28,40 tale da vederla collocata al 1493° posto della relativa graduatoria regionale approvata con detto decreto e quindi tale da non rientrare tra le domande finanziabili (il decreto ha disposto la finanziabilità provvisoria delle prime 552 aziende richiedenti in graduatoria - ed in particolare fino “alla domanda individuata con il n. 1731744”, la quale ultima ha conseguito 39,2 punti - per un importo complessivo del contributo pari a € 37.467.893,38);

- G.F. ritiene che avrebbe avuto diritto ad un punteggio di 40,10 nella graduatoria regionale di finanziabilità delle domande;

- ritiene in particolare che, oltre ai 4 punti per il numero di ULA/ha necessario, ai 2 punti per l’adesione ad OP/AOP e ai 10 punti per imprese condotte da giovani IAP o giovani coltivatori diretti, avrebbe avuto diritto altresì a 24,10 punti per la tipologia di investimento

- ritiene in particolare: i] che il finanziamento per la costruzione di fabbricati ed impianti per la produzione di prodotti aziendali (58,73% dell’investimento complessivo) era un finanziamento (classificato sub B nella tabella degli investimenti di cui al Bando) che per il settore “ortofrutta” era considerato di “priorità alta” “A” con la conseguente assegnazione di 20 punti; ii] che il finanziamento per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature (41,27% dell’investimento complessivo) era un finanziamento (classificato sub I nella tabella degli investimenti di cui al Bando) che per il settore “ortofrutta” era considerato di “priorità di tipo strategico” “S” con la conseguente assegnazione di 30 punti; iii] che con il sistema di calcolo del punteggio (comunque “fisso” e “non proporzionale”) a domande caratterizzate da più investimenti (sistema – di cui alla “pagina 50 di 125” del Bando - comunque contestato nel ricorso perché illogico) si determina un punteggio complessivo proporzionale di (20 p * 58,73% + 30 p * 41,27%=) 24,1 punti;

- la determinazione del punteggio di 28,40 punti alla domanda di GF, in luogo dei 40,10 punti richiesti, era verosimilmente legata al fatto (poi confermato in giudizio da AVEPA) che per la tipologia di investimento AVEPA ha assegnato solamente 12,4 punti (aggiuntivi rispetto ai 4 punti per il numero di ULA/ha necessario, ai 2 punti per l’adesione ad OP/AOP e ai 10 punti per imprese condotte da giovani IAP o giovani coltivatori diretti) perché, i] pur confermandosi l’assegnazione di 30 punti al finanziamento per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature (41,27% dell’investimento complessivo) perché finanziamento (classificato sub I nella tabella degli investimenti di cui al Bando) che per il settore “ortofrutta” era considerato di “priorità di tipo strategico” “S” con la conseguente assegnazione di 30 punti, ii] ha qualificato il finanziamento per la realizzazione delle celle (58,73% dell’investimento complessivo) come finanziamento per un intervento di “ristrutturazione” ovverosia come un finanziamento (classificato sub C nella tabella degli investimenti di cui al Bando) che per il settore “ortofrutta” era considerato di “priorità bassa” “B” con la conseguente assegnazione di 0 punti; iii] sulla base di questi presupposti, con il prima indicato sistema di calcolo del punteggio a domande caratterizzate da più investimenti si determina un punteggio complessivo proporzionale di (0 p * 58,73% + 30 p * 41,27%=) 12,4 punti

- se AVEPA avesse determinato in 40,10 punti (anziché nei 28,40 punti assegnati) il punteggio da attribuire alla domanda di GF, la ricorrent si sarebbe classificata nei primi 420 posti della graduatoria e quindi si sarebbe collocata in una posizione utile rientrando tra le domande concretamente ammesse al contributo in questa graduatoria di cui al decreto regionale n. 360/2010 che come detto ha disposto la finanziabilità provvisoria delle prime 552 aziende in graduatoria (ed in particolare fino “alla domanda individuata con il n. 1731744”, la quale ultima ha conseguito 39,2 punti).

GF ritiene altresì che avrebbe avuto diritto al finanziamento del 50% (e non già solo del 40% di cui al provvedimento gravato) della spesa ammissibile quale previsto per “le imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall’insediamento”)

Con il primo motivo di ricorso, rubricato

“A) Violazione di legge: violazione della d.G.R. Veneto n. 4083 del 29.12.2009 e in particolare dell’allegato B, “Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole”; violazione del d.P.R. 380/2001 e in particolare del suo art. 3. Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3, l.n. 241/90; violazione dell’art. 10 bis, l.n. 241/90. Eccesso di potere: eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento

G.F. ha contestato la sussistenza di due errori, relativi alla propria posizione, nella “Graduatoria regionale” della Misura 121 approvata da AVEPA

Più nello specifico, con il sub-motivo di ricorso rubricato

A.I) Violazione di legge: violazione della d.G.R. Veneto n. 4083 del 29.12.2009 e in particolare dell’allegato B, “Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole”. Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3, l.n. 241/90; violazione dell’art. 10 bis, l.n. 241/90. Eccesso di potere: eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento

si è evidenziata l’illegittimità e la contraddittorietà della decisione di AVEPA di indicare la ricorrente, nella graduatoria finale, come potenzialmente destinataria di un contributo di € 284.251,55 (“Contributo concesso” in linea teorica: € 284.251,55”) pari (non già al 50%, ma) al 40% della “Spesa Finanziariamente Ammessa” (€ 710.628,88) coincidente con la “Spesa richiesta”.

Questo, sebbene G.F. avesse evidenziato nel corso del procedimento come fosse pacifico che un socio della società, chiamato a condurre l’impresa, fosse un “giovan[e] IAP … di età inferiore ai 40 anni insediat[o] da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non [aveva] percepito contributi a valere nelle misure 112 e 121”: condizione quest’ultima prevista al parag. 4.2 del Bando per calcolare al 50% (anziché al 40%) la percentuale della “spesa ammessa” formante oggetto di contributo per imprese agricole localizzate in zone diverse da quella montana.

Con il sub-motivo di ricorso rubricato

A.II) Violazione di legge: violazione della d.G.R. Veneto n. 4083 del 29.12.2009 e in particolare dell’allegato B, “Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole”; violazione del d.P.R. 380/2001 e in particolare del suo art. 3. Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3, l.n. 241/90; violazione dell’art. 10 bis, l.n. 241/90. Eccesso di potere: eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento

G.F. ha denunciato l’illegittimità della decisione di AVEPA di assegnarle solamente 28,4 punti in luogo dei 40,1 effettivamente spettanti: avendo AVEPA ritenuto che l’investimento relativo alla realizzazione del fabbricato per la produzione di funghi (58,73% dell’investimento complessivo) era non già classificabile nella macrocategoria B degli investimenti di tipo B” - “costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione … di prodotti aziendali(tale dunque da essere considerato per il settore “ortofrutta” di “priorità alta” “A” con la conseguente assegnazione di 20 punti) “bensì da classificarsi nella categoria C” - “ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione … dei prodotti aziendali” (tale dunque da essere considerato per il settore “ortofrutta” di “priorità bassa” “B” con la conseguente assegnazione di 0 punti).

Quanto sopra:

  • nonostante fosse stato dimostrato che l’intervento della ricorrente non consisteva nella mera ristrutturazione o nel mero miglioramento di celle già esistenti, ma comportava la realizzazione ex novo di celle / stanze di coltivazione che andavano ad aggiungersi a quelle esistenti, per creare nuove unità produttive (l’intervento non si sostanziava in una mera ristrutturazione/miglioramento di celle già esistenti, ma nella realizzazione di celle completamente nuove);
  • nonostante il suddetto intervento fosse rispondente in toto alla ratio perseguita dal Bando e volta a premiare la costruzione (o l’acquisto) di nuove strutture per la produzione di prodotti ortofrutticoli (irrilevante del resto essendo che, oltre all’intervento oggetto di richiesta di contributo, il privato realizzava anche limitati interventi sull’esistente, non oggetto di richiesta di contributo);
  • nonostante la stessa nozione di ristrutturazione di cui all’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 vigente ratione temporis portasse a concludere nel senso che l’intervento sub judice dovesse essere qualificato come nuova costruzione e non già come ristrutturazione.

Aggiungasi che solamente in relazione ad altra misura (diversa dalla Misura 121) AVEPA, chiamata dalla Regione a precisare gli indirizzi procedurali generali e specifici relativi al riconoscimento dei finanziamenti, aveva indicato che ove l’investimento avesse avuto principalmente e sostanzialmente ad oggetto una ristrutturazione di fabbricati esistenti, nella richiesta di contributo per la ristrutturazione avrebbero potuto essere inseriti i costi anche di interventi marginali e secondari rispetto ai primi, quali ampliamenti in aderenza. In ogni caso una simile disposizione operativa non è stata adottata per la misura 121 sub judice.

*

Con il secondo motivo di ricorso rubricato

B) Violazione di legge: violazione della d.G.R. Veneto n. 4083 del 29.12.2009 e in particolare dell’allegato B, “Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole”. Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3, l.n. 241/90; violazione dell’art. 10 bis, l.n. 241/90. Violazione del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere: eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento

e proposto in via subordinata all’accoglimento del motivo di ricorso sub A.II, la ricorrente ha evidenziato l’illogicità del sistema per l’attribuzione dei punteggi agli “investimenti con il loro grado di priorità definito dall’abbinamento investimento – settore produttivo” ed in particolare nella parte riferita al metodo voluto per l’assegnazione dei punteggi in presenza di una domanda caratterizzata da più investimenti, ciascuno con il proprio grado di priorità e, nello specifico, l’illogicità a] sia del criterio non proporzionale di attribuzione del punteggio ai vari abbinamenti “investimento-settore produttivo”, b] sia del metodo di assegnazione dei punteggi – mediante una “media ponderata” – in ipotesi di domanda di contributo caratterizzata da più investimenti, ciascuno con il proprio grado di priorità.

Per quanto concerne il primo aspetto, G.F. ha in particolare rilevato come fosse illogico e contrastante con la ratio del bando per la misura 121 il criterio non proporzionale di attribuzione del punteggio previsto per l’assegnazione dei punti ai vari abbinamenti “investimento-settore produttivo” nella misura in cui la lex specialis della procedura,

  • anziché attribuire i) il punteggio massimo alle domande di contributi per investimenti previsti in una determinata categoria di priorità ammesse al finanziamento nell’importo massimo previsto (“600.000 €/impresa”) e ii) un punteggio in proporzione inferiore alle domande di contributi per investimenti nella stessa categoria di priorità ammesse al finanziamento per importi inferiore,
  • anziché quindi premiare maggiormente (a parità di priorità) chi proponeva investimenti più onerosi e quindi tali da concretamente contribuire in misura maggiore allo sviluppo rurale del territorio;
  • ha attribuito sempre e comunque il punteggio massimo a tutte le domande di contributi per investimenti previsti nella singola categoria di priorità, a prescindere dall’importo.

Con riferimento al metodo di assegnazione dei punteggi in ipotesi di domanda di contributo caratterizzata da più investimenti (profilo prima sintetizzato sub b]), la ricorrente - dopo aver ricordato che con il metodo in questione, in relazione ad una richiesta di contributo caratterizzata da più investimenti ciascuno con il proprio grado di priorità, si è previsto di assegnare un unico punteggio, calcolato mediante una sorta di media ponderata -

  • ha evidenziato come tale sistema di assegnazione del punteggio, legato all’attribuzione non proporzionale di predefiniti punti ai singoli investimenti a prescindere dall’importo dell’investimento, crei effetti paradossali e contraddittori, trattando in modo identico situazioni differenti e trattando in modo diverso situazioni che per converso dovrebbero considerarsi analoghe;
  • ha denunciato l’illegittimità, per contraddittorietà, delle previsioni del bando nella misura in cui, in caso di domanda contemplante più investimenti, è stata disposta l’applicazione dell’illogico ed illegittimo criterio della media ponderata nell’attribuzione dei punteggi anziché prevedere l’inserimento nella graduatoria dei singoli investimenti, nella posizione determinata aggiungendo ai punteggi relativi agli elementi soggettivi dell’azienda il punteggio da assegnare ai singoli investimenti a seconda del “grado di priorità definito dall’abbinamento investimento-settore produttivo (SNS, S, A, M, B)”.

*

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, rubricato

C) Violazione di legge: violazione dell’art. 10 bis, l.n. 241/90

G.F ha denunciato la violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/1990 non avendo AVEPA provveduto a spiegare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate in sede procedimentale dalla ricorrente

*

f3) estratto del ricorso introduttivo: conclusioni:

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa

chiede

l’annullamento degli atti impugnati, in toto o in parte qua secondo quanto riportato in epigrafe e nei motivi di ricorso.

Con rifusione di spese, diritti e onorari.

Il contributo unificato anticipato dalla ricorrente è pari a Euro 500,00.

Si producono i documenti indicati in esposto.

San Vendemiano, 15 novembre 2010

avv. Diego Signor

*

g) secondo quanto riportato nell’ordinanza del TAR Veneto n. 1086/2023 devono intendersi “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria [di cui al precedente punto e) primo tratto] approvata con Decreto del Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione n. 360 del 28 luglio 2010 (pubblicato sul B.U.R. n. 64 del 6 agosto 2010) che devono ritenersi contraddittori necessari per aver conseguito un punteggio compreso tra punti 28,40 e punti 40,10 (limite superiore incluso);

h) si riporta qui di seguito integralmente il testo del provvedimento giudiziale (ordinanza n. 1086/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, pubblicata il 19 luglio 2023) che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria di cui al precedente punto g) mediante pubblici proclami:

N. 1086/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02069/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2010, proposto da

G.F. Grespan Giorgio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.V.E.P.A. Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago, Cecilia Ligabue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Natalino Zocca, Giorgio Bressan, Costa Dino e Bruno S.S., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 4853399 del 10 agosto 2010 con la quale la struttura periferica di Treviso dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura ha comunicato alla ricorrente che la richiesta di benefici ai sensi del Regolamento C.E. n. 1698/2005 per la misura 121 — Ammodernamento delle aziende agricole - non poteva essere accolta, per assenza di disponibilità finanziaria", con conseguente esclusione del relativo finanziamento;

- del decreto del Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione di AVEPA n. 360 del 28 luglio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 64 del 6 agosto 2010, nella parte in cui non ha individuato tra le domande provvisoriamente finanziabili quella della ricorrente,

- in parte qua della graduatoria regionale delle domande relative alla "misura 121” approvata con decreto a firma del Dirigente dell'Area tecnica e autorizzazione di AVEPA n. 360 del 28 luglio 2010;

- degli "indirizzi procedurali generali e specifici ... dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA" di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 15 gennaio 2010 (atti ad oggi non conosciuti);

- nonché, in via subordinata in parte qua della deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 15 gennaio 2010

- nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti e in particolare, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 463469 del 9 luglio 2010 inviata ai sensi dell'art. 10 bis, 1.n.241/90 dalla struttura periferica di Treviso dell'AVEPA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti e della Regione Veneto;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I) L’impresa ricorrente è una società agricola, che opera nel settore della coltivazione dei funghi, con sede a Trevignano (TV).

In data 26.2.2010 ha presentato una domanda al fine di ottenere il finanziamento regionale, previsto dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 4082 del 29/12/2009.

In particolare la ricorrente ha chiesto il finanziamento stanziato con delibera della Giunta della Regione Veneto n. 4083 del 29 dicembre 2009, per la c.d. misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, che prevede una contribuzione del 50% dell'importo degli investimenti a favore delle "Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento".

Espone infatti di aver ristrutturato e ampliato un fabbricato da destinare alla realizzazione di celle per la coltivazione di funghi e per l'acquisto di attrezzatura e impiantistica.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la sua domanda avrebbe dovuto ottenere il punteggio complessivo di 40,10 punti, così suddiviso:

- 11,746 (0,4127 x 30) punti per la voce Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali» (art. 5.1.1.1 - Investimento B);

- 12,381 (0,5873 x 20) punti per la voce «Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori» (art. 5.1.1.1 - Investimento I);

- 4 punti per la voce «Imprese che necessitano di un numero di ULA/ha per anno maggiore di 0,7» (art. 5.1.1.4);

- 10 punti per la voce «Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni dalla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121» (art. 5.1.1.8);

- 2 punti per la voce «Imprese aderenti a OP/AOP» (art. 5.1.1.9).

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (da ora anche solo AVEPA o Agenzia), cui è demandata la valutazione delle domande, ha inviato in data 9.7.2010, alla ricorrente il preavviso ex art. 10 bis L. 241/90, contestando la sussistenza del requisito di “impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli entro 5 anni dall'insediamento” (con conseguente riduzione percentuale del contributo assegnabile da 50% a 40%) e la qualificazione dell’intervento come "costruzione" di un nuovo fabbricato, sostenendo che si trattasse di una "ristrutturazione" di immobile preesistente.

Da ciò discende la differente assegnazione del punteggio: mentre la ricorrente ritiene di aver diritto a punti 40,10, in base alla valutazione dell’Agenzia verrebbero riconosciuti 28,40 punti.

Va precisato che l’indicazione nella comunicazione del punteggio di 18,40 è un errore materiale, che emerge dal raffronto con la graduatoria, dove il punteggio è correttamente indicato in 28,40 punti.

Con comunicazione a mezzo fax del 28.7.2010, l'impresa ricorrente contestava le ragioni di riduzione del punteggio, evidenziando la sussistenza della qualità di "giovane neo insediato da meno di 5 anni" in capo alla socia Maida Sernagiotto, nonché l’errata qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, essendo prevista la costruzione ex novo di quattro celle per la coltivazione di funghi.

Con Decreto del Dirigente dell'Area tecnica n. 360 del 28 luglio 2010 (pubblicato sul B.U.R. n. 64 del 6 agosto 2010) veniva approvata la graduatoria provvisoria regionale delle domande ammesse al finanziamento per la misura 121, nella quale l'impresa ricorrente risulta collocata nella posizione 1493, con 28,40 punti, per un importo finanziabile nella misura del 40% dell'investimento.

Con atto del 10.10.2010 AVEPA comunicava gli esiti della graduatoria, in cui l'ultima posizione che accedeva ai finanziamenti era la 552esima, con un punteggio di 39,2 punti.

Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, articolando tre motivi.

Nel primo motivo lamenta la contraddittorietà dell'azione tra la comunicazione di AVEPA del 9.7.2010, in cui si nega la qualità di "giovane imprenditore agricolo" in capo a Maida Sernagiotto, e il Decreto del dirigente del 28 luglio 2010 di approvazione della graduatoria, in cui riconosce invece alla G.F. di Grespan Giorgio S.S. i 10 punti previsti a favore delle imprese condotte da un "giovane imprenditore agricolo".

Contesta inoltre l'erronea qualificazione dell’intervento edilizio come "ristrutturazione", trattandosi invece di una "costruzione".

Nella seconda censura, proposta in via subordinata, contesta il bando di gara, in quanto nella parte di assegnazione dei punteggi per le domande di contributo caratterizzate da più investimenti: il criterio di assegnazione dei punteggi non considera l'entità economica dell'investimento, valorizzando solo la classe di priorità di appartenenza dell'investimento stesso (priorità "strategica nuove sfide"; "strategica"; "alta"; "media"; "bassa").

Nella terza e ultima censura lamenta la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto l’Agenzia non avrebbe indicato nel provvedimento finale le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate in risposta al c.d. preavviso di rigetto.

Si sono costituite in giudizio la Regione e l’AVEPA, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza di smaltimento del 20 giugno 2023 il Collegio ha prospettato la necessità di integrare il contraddittorio.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

II) Il Collegio ritiene che sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria, che potrà avvenire mediante pubblici proclami in considerazione del rilevante numero dei soggetti.

Ai sensi dell’art. 49 comma 3, c.p.a. l’integrazione dovrà avvenire con le modalità nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Veneto, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;

- il nominativo della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;

- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con Decreto del Dirigente dell'Area tecnica n. 360 del 28 luglio 2010 (pubblicato sul B.U.R. n. 64 del 6 agosto 2010) che devono ritenersi contraddittori necessari per aver conseguito un punteggio compreso tra punti 28,40 e punti 40,10 (limite superiore incluso), con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi;

- il testo integrale della presente ordinanza e l’indicazione della prossima udienza di trattazione;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

c) nello stesso termine, la Regione Veneto dovrà inserire sulla home page del sito istituzionale un apposito collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è presente l’avviso pubblicato sul B.U.R, corredato della ulteriore indicazione che copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica certificata, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni lavorativi successivi alla istanza, dall’ufficio regionale indicato nell’avviso stesso sul sito internet.

L’ulteriore esame del ricorso sarà fissato ad una delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato del primo semestre 2024.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese, che saranno liquidate nella sentenza assunta dal Collegio all’esito della predetta udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone il rinvio della trattazione ad una delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato del primo semestre 2024.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario

L'ESTENSORE                                                                                                                 IL PRESIDENTE
Silvana Bini                                                                                                                       Stefano Mielli

 

IL SEGRETARIO

*

i) la prossima udienza di trattazione si terrà in una delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato del primo semestre 2024.

21 agosto 2023

avv. Diego Signor

 

(Copia integrale del ricorso sarà trasmessa per posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi, ai controinteressati che ne facciano richiesta all'Avvocatura regionale al seguente indirizzo:
avvocatura@pec.regione.veneto.it).

Torna indietro