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Bur n. 92 del 14 luglio 2023


REGIONE DEL VENETO

Direzione Risorse Umane del SSR. Avviso Pubblico Unico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'Area Sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011, recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000.

Articolo 1
Presentazione delle istanze – cicli temporali

  1. Le istanze potranno essere presentate secondo il calendario di seguito riportato con riferimento alla specifica Professione Sanitaria d’interesse.
  2. Per ogni Area delle Professioni Sanitarie sono previste due cicli temporali utili alla presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari:

 

PROFESSIONI SANITARIE PER CUI SI CHIEDE L’EQUIVALENZA DEL TITOLO POSSEDUTO

1° CICLO
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

2° CICLO
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

AREA Professioni Tecnico Sanitarie

Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista

Dal 14 luglio 2023
all’11 settembre 2023

Dal 15 gennaio 2024
al 14 marzo 2024

AREA Professioni sanitarie riabilitative

Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale socio sanitario

Dal 12 settembre 2023
al 10 novembre 2023

Dal 18 marzo 2024
al 16 maggio 2024

AREA Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico

Dal 13 novembre 2023
all’11 gennaio 2024

Dal 20 maggio 2024
al 18 luglio 2024

AREA Professioni tecniche della prevenzione
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario

 

Articolo 2
Effetti e modalità di riconoscimento dell’equivalenza

  1. Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell’accesso alla formazione post-base (art. 4, L. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.
  1. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all’effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con il decreto direttoriale della Direzione generale dell’Università, dello Studente e del Diritto allo studio, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 19 marzo 2014.

 

Articolo 3
Titoli riconoscibili

  1. I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell’equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:
  1. devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
  2. devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (si vedano in proposito i decreti ministeriali riportati alla successiva lett. c) in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria);
  3. devono essere riconducibili alle singole Professioni Sanitarie interessate, in applicazione del comma 2, dell’art. 4 della Legge n. 42/99 e dei relativi profili emanati con i decreti ministeriali di seguito elencati:

 

DECRETI MINISTERIALI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94)
Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95)
Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94)
Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94)
Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98)
Igienista Dentale (DM n. 137/99)
Dietista (DM n. 744/94)

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE

Podologo (DM n. 666/94)
Fisioterapista (DM n. 741/94)
Logopedista (DM n. 742/94)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (DM n. 56/97)
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01)
Terapista Occupazionale (DM n. 136/97)
Educatore Professionale socio sanitario (DM n. 520/98)

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

Infermiere (DM n. 739/94)
Ostetrica/o (DM n. 740/94)
Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97)
Assistente Sanitario (DM n. 69/97)

 

  1. devono aver consentito l’esercizio professionale in conformità all’ordinamento allora in vigore; (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.7.2011)
  2. i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione del Veneto o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell’ambito del territorio regionale.

Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano preposti istituzionalmente o all’espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
 

Articolo 4
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento

  1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
  1. Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
  2. Infermiere psichiatrico (art.  24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
  3. Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
  4. Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  5. Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  6. Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
  7. Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  8. Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  9. Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  10. Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
  11. titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  12. titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
  13. titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
  14. diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
  15. titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.
  16. titoli dichiarati equipollenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del D.P.R. 197/1980.


Articolo 5
Titoli già equipollenti*

  1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 di seguito riportati per le singole Professioni Sanitarie:

 

PROFESSIONE SANITARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI
EQUIPOLLENZA TITOLI

TECNICO SANITARIE

 

Area Tecnico - diagnostica

 

TECNICO AUDIOMETRISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

Area Tecnico – assistenziale

 

TECNICO ORTOPEDICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TECNICO AUDIOPROTESISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000

IGIENISTA DENTALE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

DIETISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

RIABILITATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI
EQUIPOLLENZA TITOLI

PODOLOGO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

FISIOTERAPISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

LOGOPEDISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
D.M. 22 giugno 2016 – G.U. n. 196 del 23.8.2016
D.M. 29 marzo 2001 n. 182 – G.U. n. 115 del 19.5.2001
Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539
(G.U.  n. 302 - S.O. n. 62 del 31.12.2018)
Legge n.160 del 27/12/2019, art. 1, comma 465
(G.U. n. 304 - S.O. n. 45 del 30.12.2019)

INFERMIERISTICA E OSTETRICA/O

 

INFERMIERE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

OSTETRICA/O

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

INFERMIERE PEDIATRICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA PREVENZIONE

 

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

D.M. 27-7-2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
integrato dal  D.M. 3-11-2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011)

ASSISTENTE SANITARIO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

 

Articolo 6
Produzione del titolo

  1. L’attestazione relativa al titolo di cui si richiede il riconoscimento dell’equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A).
  1. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:
  1. fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A);
  2. copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.


Articolo 7
Valutazione del titolo e dell’esperienza lavorativa

  1. Al fine di consentire il riconoscimento dell’equivalenza del titolo, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all’esperienza lavorativa di cui è in possesso.

1.1  Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile Allegato B.

1.2  Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.

  1. Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa, l’interessato deve dimostrare che la stessa:

2.1  sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile[1]  a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l’equivalenza del titolo posseduto;

2.2  sia stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011, come previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011;

2.3  sia attestata per tutti gli anni di cui al punto 2.2 e antecedenti, tramite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come da fac-simile Allegati C, C-1, D, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i. e da appropriata documentazione che ne certifichi l’effettivo svolgimento per tutti gli anni/mesi/giorni dichiarati.

  1. In APPENDICE al presente avviso sono riportante le indicazioni per la produzione delle attestazioni/autocertificazioni richieste riguardanti l’esperienza lavorativa.


Art. 8
Richiesta elementi integrativi

  1. Nel caso in cui, durante la fase iniziale dell’istruttoria riservata alle Regioni ai fini del perfezionamento dell’istanza, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora dalle dichiarazioni sostitutive, o dalla documentazione inviata, non dovessero rinvenirsi le informazioni necessarie, le Regioni e Province autonome provvederanno alla richiesta delle relative integrazioni.
    Tali integrazioni dovranno essere fornite dall’istante nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e dovranno essere trasmesse con le modalità che verranno indicate.
    Eventuali disguidi nel loro recapito all’amministrazione dovuti ad inesatte indicazioni, saranno imputati all’istante che non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.


Art. 9
Comunicazione di inammissibilità

  1. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi non verrà dato ulteriore corso all’istanza:
  1. il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995, così come indicato nell’art. 3, lett. a) del presente avviso;
  2. si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente avviso;
  3. si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 42/99, come indicato nell’art. 5 del presente avviso;

Di ciò verrà fornita apposita comunicazione a cura delle Regioni e Province autonome. 


Articolo 10
Domanda per il riconoscimento del titolo

  1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica  utilizzando il servizio on-line il cui accesso è reso disponibile alla pagina web
    https://concorsi.sigmapaghe.com  compilando i formed e allegando tutti i documenti richiesti che dovranno essere inseriti nella piattaforma informatica, ivi compresa l'attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo. 
  2. La domanda deve essere corredata degli appositi allegati A, B, C e/o C1 e/o C2 e/o D, compilati e sottoscritti.
  3. Al termine della compilazione on-line della domanda verrà generato un documento complessivo contenente il riepilogo delle informazioni inserite, che dovrà essere stampato, sottoscritto con firma autografa, scansionato ed infine inserito nella piattaforma informatica. 
  4. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza dovrà essere spedita secondo la calendarizzazione dei termini previsti dall’articolo 1 del presente Avviso pubblico unico con riferimento alla specifica Professione Sanitaria d’interesse.
  5. Le domande inoltrate secondo termini diversi da quelli previsti all’articolo 1 del presente Avviso pubblico unico verranno trattate come segue:
  1. le istanze presentate secondo termini diversi da quelli previsti per ogni singola Professione Sanitaria nel 1° ciclo saranno esaminate successivamente secondo i termini indicati per il 2° ciclo in corrispondenza della specifica Professione Sanitaria;
  2. le istanze presentate secondo termini diversi da quelli previsti per il 2° ciclo saranno esaminate nel semestre successivo alla data di presentazione.
  1. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
  2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data e l'ora di conclusione della procedura di presentazione della domanda sulla piattaforma on-line. 
  3. Non sono ammissibili istanze presentate con modalità diverse da quelle previste.
  4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
  1. il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
  2. il titolo di cui si chiede l’equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l’Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
  3. l’eventuale attività lavorativa svolta e l’attuale occupazione;
  4. titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l’equivalenza (es: diploma di scuola media, diploma di scuola superiore, ecc.);
  5. il recapito, o indirizzo PEC, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.
  1. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni apposte dall’interessato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per omissione o apposizione di un oggetto diverso da quello indicato nella raccomandata o PEC, né per eventuali disguidi postali, informatici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  2. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curriculum vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione. Diversamente verranno eliminati.
  3. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/sanita/riconoscimento-equivalenza-titoli-professioni-sanitarie

Eventuali informazioni o precisazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web.


Articolo 11
Autocertificazioni e sanzioni per dichiarazioni mendaci

  1. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall’Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l’impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l’utilizzo dei fac-simile allegati al presente avviso.
  1. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


Articolo 12
Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) (di seguito Regolamento) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relativi al trattamento dei dati personale che vengono conferiti con la partecipazione al presente avviso.

Sono Titolari autonomi del Trattamento:

Il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Salute è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione del Veneto è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Responsabile della protezione dei dati personali Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it . PEC dpo@pec.regione.veneto.it

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR, raggiungibile alla casella mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it PEC:  area.sanitasociale@regione.veneto.it

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Salute per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati saranno trattati altresì da Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1 - C.F. e P. IVA: 05018720283, in qualità di Responsabile del trattamento di cui all’art 28 del Regolamento, per l’espletamento dell’attività istruttoria a supporto dell’amministrazione regionale, ai sensi della DGR n. 1025 del 16 agosto 2022.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della domanda volta al riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dal conseguente DPCM 26 luglio 2011.

I dati personali forniti dai richiedenti in sede di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell’espletamento delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011,  e per le relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione  nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche a fini statistici.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dai titolari, o dai designati dagli stessi, nonché dai soggetti che operano per conto dei titolari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del Trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate al Ministero della Salute e alle ulteriori Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura, o alle relative verifiche, per il riconoscimento dell’equivalenza. Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dal tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione ministeriale, regionale, provinciale e da leggi e regolamenti in materia.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi e qualora questo non pregiudichi le attività e gli obblighi connessi alla procedura di riconoscimento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Inoltre, ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati necessari a dar corso alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree è obbligatorio e la loro mancata comunicazione preclude lo svolgimento della procedura stessa.
 

Articolo 13
Disposizioni finali e di rinvio

  1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell’avvio del procedimento.
  1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all’Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

  • Una volta conclusa la fase iniziale dell’istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute
  • Entro i successivi 80 giorni, previo esame delle istanze da parte della Conferenza dei servizi di cui all’art. 7, comma 5, del D.P.C.M. 26.07.2011, verrà emanato il provvedimento da parte del Ministero della Salute a conclusione del procedimento.
  • I termini potranno essere sospesi per effetto di quanto previsto all’art. 8 del presente avviso.
  • Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro i termini previsti dal D.lgs 02/07/2010, n. 104 “Codice del Processo Amministrativo”.
  • Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche,
    • il responsabile della fase iniziale dell’istruttoria è la Regione del Veneto,
    • il responsabile della seconda fase dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale è il Ministero della Salute.
  • Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell’equivalenza secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n.184/2006, nonché dalle disposizioni delle singole Regioni e Province autonome e del Ministero della Salute.

 

APPENDICE

 AVVISO PUBBLICO UNICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. . Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011 recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

 

AVVERTENZE

La domanda per il riconoscimento del titolo deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, così come le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Si invitano gli istanti ad inviare la domanda di riconoscimento con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini, onde evitare di incorrere in eventuali disguidi postali per l’invio tramite raccomandata, oppure di incorrere in malfunzionamenti del sistema informatico in caso di invio tramite PEC.

Non può essere considerata “attività lavorativa” la prestazione resa a titolo gratuito o volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.

ATTESTAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTENZIONE

  1. Non saranno valutate attestazioni relative ad esperienze lavorative espletate successivamente al 10 febbraio 2011;
  2. L’attività lavorativa viene valutata soltanto dopo la data di conseguimento del titolo per il quale si richiede l’equivalenza.

Attività lavorativa subordinata

  1. L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da Fac-simile Allegato C.
  2. L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da Fac-simile Allegato C-1, inoltre al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l’anzianità lavorativa, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti:
  1. copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro, libretto del lavoro), dichiarazione/i in carta intestata sottoscritta/e dal rappresentante legale/direttore della società/cooperativa sociale o altro ente privato,  idonei ad attestare l’attività lavorativa svolta, la tipologia e l’inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte, e la durata (in anni, mesi, giorni) delle singole attività lavorative e complessiva;
  2. copia di altri documenti ritenuti idonei ad attestare quanto dichiarato in Allegato C-1, ovvero la tipologia di attività lavorativa svolta, la data di inizio e fine e la durata complessiva.

La documentazione allegata deve essere integrativa e coerente con quanto dichiarato in Allegato C-1 ed elencata nell’Allegato C-2.

All’allegato C-1 non devono essere allegati il fascicolo previdenziale INPS, le dichiarazioni dei redditi di un lavoratore dipendente (es. CUD, Modello 740 – quadro C; Modello 730 – quadro C; Modello 101 fino al 1997) o la copia del Libretto di lavoro se non nei casi in cui riportino la qualifica contrattuale assimilabile all’attività svolta.

Attività lavorativa autonoma/libero professionale

Si tratta di un lavoro svolto in proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente che paga la prestazione o il servizio con un corrispettivo in denaro. Il lavoro autonomo può essere svolto in proprio come titolare di una partita iva o in qualità di socio di una società, ente o cooperativa. Nei casi in cui l’istante abbia svolto lavoro autonomo come prestazione d’opera senza essere socio di una società/cooperativa o titolare di una partita iva, sarà suo onere presentare la documentazione reddituale che possa dimostrare lo svolgimento di tale attività, la tipologia di attività svolta e la durata.

  1. L’attestazione relativa all’attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da fac-simile Allegato D.
  1. Le attività lavorative autonome per essere valutate, debbono essere documentate, ed al fine di comprovare la tipologia di attività svolta[2],  la continuità lavorativa[3] e l’anzianità[4], il richiedente deve allegare appropriata ed esaustiva documentazione, potendo utilizzando i seguenti documenti:
  1. certificazione di attribuzione di partita I.V.A. riferita agli anni di attività dichiarata [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4], con esplicitazione del “codice attività”, indicante la classificazione/tipologia dell’attività svolta e lo storico variazioni;
  2. dichiarazione dei redditi (740/UNICO) riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. b], allegando solo i Quadri[5] del modello della dichiarazione utili a comprovare la “natura del reddito”, cioè la tipologia dell’attività svolta contrassegnata dal “codice attività”
  3. eventuale copia di incarichi professionali sottoscritti o di contratti di collaborazione [D.P.C.M. 26.7.2011, art. 2, comma 4, lett. c]
  4. visura storica/atto societario/statuto, dal quale si evinca l’oggetto e il codice attività della società/cooperativa, il ruolo/funzione assunto dall’istante e l’attività svolta dal richiedente presso la società/studio/cooperativa/altro ente di cui è socio o per cui lavora.
  5. eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la tipologia dell’attività svolta, l’anzianità e la continuità dell’attività lavorativa svolta (esempio: la dichiarazione del rappresentante legale/direttore della società/cooperativa per cui si lavora, dichiarazione contenente la descrizione delle attività svolte e la durata, specificando la data di inizio e fine rapporto; le fatture dell’attività purché intestate all’istante e indicante la tipologia dell’attività svolta)

I documenti indicati al punto a) e b) sono valevoli sia per attività autonoma individuale, sia per attività autonome svolte nell’ambito della propria ditta individuale o in qualità di soci o lavoratori di una società. I quadri del modello della dichiarazione dei redditi utili a comprovare la “natura del reddito” cambiano in base al regime fiscale impiegato e se la dichiarazione è dell’attività societaria anziché individuale. Nel primo caso (dichiarazione redditi di società), il “codice attività” non è presente nel Quadro richiesto (in genere Quadro RH). È quindi necessario che l’istante alleghi anche i documenti indicati ai punti e).

In caso di p.iva associata a più codici attività, è onere dell’istante allegare ulteriore documentazione che possa dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa assimilabile alle professioni sanitarie, per la quale si chiede l’equivalenza del titolo.

I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

  1. fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C-2);
  2. copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso il richiedente abbia svolto attività lavorativa subordinata, sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, e abbia svolto attività lavorativa autonoma/libero professionale, dovrà compilare tutti i moduli per le attività corrispondenti.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 14 del 11 luglio 2023, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)



*   Mentre il riconoscimento dell’equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell’equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell’interessato.

[1]  Per comprovare l’assimilabilità dell’attività lavorativa, utilizzare i parametri/documenti riportati in APPENDICE al presente avviso

[2]  La tipologia di attività svolta indica la “natura dell’attività lavorativa”, cioè le mansioni, ovvero i compiti svolti che debbono essere assimilabili alle professioni sanitarie, per la quale si chiede l’equivalenza del titolo. Nel lavoro autonomo la “tipologia” dell’attività è dimostrata dal codice attività che identifica l’attività/settore economico. Questo è contenuto nella certificazione di p.iva e in specifici Quadri dell’UNICO, la dichiarazione dei redditi degli autonomi

[3]  La continuità lavorativa è dimostrata da prestazioni lavorative non occasionali e consecutive l’una all’altra pur con periodi di intervallo

[4]  L’anzianità lavorativa è data dalla sommatoria della durata in anni, mesi e giorni delle singole attività assimilabili, ovvero dalla durata complessiva dell’attività lavorativa

[5]  Quadri dell’UNICO che possono attestare la tipologia dell’attività svolta:
a.   Quadro RE per l’autonomo con p.iva. In caso di applicazione di regimi fiscali agevolati il Quadro RE può essere sostituito da: Quadro CM – regime dei minimi; Quadro RL – regime agevolato, o altri quadri
b.   Quadro RG: indica il reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
d.   Quadro RF: indica il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria
e.   Quadro RK: indica l’utile per le società s.n.c. o s.a.s. per ciascun socio.
f.    Quadro RH: indica il reddito del socio nell’ambito della società ovvero esprime il dividendo tra i soci.
Il quadro RH e altri che non presentano il codice attività pur attestando la tipologia dell’attività, devono essere integrati dalla dichiarazione dell’amministratore/direttore sanitario della società.

Allegato_DDR_14_AVVISO_RISORSE_UMANE_SSR_507797.pdf

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