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REGIONE DEL VENETO
Direzione Risorse Umane del SSR. Avviso Pubblico Unico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'Area Sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011, recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).
Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 251/2000.
Articolo 1 Presentazione delle istanze – cicli temporali
PROFESSIONI SANITARIE PER CUI SI CHIEDE L’EQUIVALENZA DEL TITOLO POSSEDUTO
1° CICLO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
2° CICLO TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
AREA Professioni Tecnico Sanitarie
Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista
Dal 14 luglio 2023 all’11 settembre 2023
Dal 15 gennaio 2024 al 14 marzo 2024
AREA Professioni sanitarie riabilitative
Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale socio sanitario
Dal 12 settembre 2023 al 10 novembre 2023
Dal 18 marzo 2024 al 16 maggio 2024
AREA Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico
Dal 13 novembre 2023 all’11 gennaio 2024
Dal 20 maggio 2024 al 18 luglio 2024
AREA Professioni tecniche della prevenzione Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario
Articolo 2 Effetti e modalità di riconoscimento dell’equivalenza
Articolo 3 Titoli riconoscibili
DECRETI MINISTERIALI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94) Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94) Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94) Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95) Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94) Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94) Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98) Igienista Dentale (DM n. 137/99) Dietista (DM n. 744/94)
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo (DM n. 666/94) Fisioterapista (DM n. 741/94) Logopedista (DM n. 742/94) Ortottista – Assistente di Oftalmologia (DM n. 743/94) Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (DM n. 56/97) Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (DM n. 182/01) Terapista Occupazionale (DM n. 136/97) Educatore Professionale socio sanitario (DM n. 520/98)
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
Infermiere (DM n. 739/94) Ostetrica/o (DM n. 740/94) Infermiere Pediatrico (DM n. 70/97)
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (DM n. 58/97) Assistente Sanitario (DM n. 69/97)
Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano preposti istituzionalmente o all’espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
Articolo 4 Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento
Articolo 5 Titoli già equipollenti*
PROFESSIONE SANITARIA
RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
TECNICO SANITARIE
Area Tecnico - diagnostica
TECNICO AUDIOMETRISTA
D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Area Tecnico – assistenziale
TECNICO ORTOPEDICO
TECNICO AUDIOPROTESISTA
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE
D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE
DIETISTA
RIABILITATIVE
PODOLOGO
FISIOTERAPISTA
LOGOPEDISTA
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO
D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000 D.M. 22 giugno 2016 – G.U. n. 196 del 23.8.2016 D.M. 29 marzo 2001 n. 182 – G.U. n. 115 del 19.5.2001 Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539 (G.U. n. 302 - S.O. n. 62 del 31.12.2018) Legge n.160 del 27/12/2019, art. 1, comma 465 (G.U. n. 304 - S.O. n. 45 del 30.12.2019)
INFERMIERISTICA E OSTETRICA/O
INFERMIERE
OSTETRICA/O
INFERMIERE PEDIATRICO
TECNICO DELLA PREVENZIONE
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
D.M. 27-7-2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000 integrato dal D.M. 3-11-2011 (G.U. n. 277 del 28/11/2011)
ASSISTENTE SANITARIO
Articolo 6 Produzione del titolo
Articolo 7 Valutazione del titolo e dell’esperienza lavorativa
1.1 Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile Allegato B.
1.2 Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (ancorché autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.
2.1 sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile[1] a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l’equivalenza del titolo posseduto;
2.2 sia stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011, come previsto dall’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011;
2.3 sia attestata per tutti gli anni di cui al punto 2.2 e antecedenti, tramite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio come da fac-simile Allegati C, C-1, D, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 s.m.i. e da appropriata documentazione che ne certifichi l’effettivo svolgimento per tutti gli anni/mesi/giorni dichiarati.
Art. 8 Richiesta elementi integrativi
Art. 9 Comunicazione di inammissibilità
Di ciò verrà fornita apposita comunicazione a cura delle Regioni e Province autonome.
Articolo 10 Domanda per il riconoscimento del titolo
Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/sanita/riconoscimento-equivalenza-titoli-professioni-sanitarie
Eventuali informazioni o precisazioni potranno essere pubblicate nelle medesime pagine web.
Articolo 11 Autocertificazioni e sanzioni per dichiarazioni mendaci
Articolo 12 Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) (di seguito Regolamento) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relativi al trattamento dei dati personale che vengono conferiti con la partecipazione al presente avviso.
Sono Titolari autonomi del Trattamento:
Il Ministero della Salute e la Regione del Veneto.
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Salute è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali della Regione del Veneto è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione del Veneto - Responsabile della protezione dei dati personali Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it . PEC dpo@pec.regione.veneto.it
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR, raggiungibile alla casella mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it PEC: area.sanitasociale@regione.veneto.it
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Salute per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati saranno trattati altresì da Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1 - C.F. e P. IVA: 05018720283, in qualità di Responsabile del trattamento di cui all’art 28 del Regolamento, per l’espletamento dell’attività istruttoria a supporto dell’amministrazione regionale, ai sensi della DGR n. 1025 del 16 agosto 2022.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della domanda volta al riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dal conseguente DPCM 26 luglio 2011.
I dati personali forniti dai richiedenti in sede di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell’espletamento delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree secondo quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, e per le relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche a fini statistici.
Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dai titolari, o dai designati dagli stessi, nonché dai soggetti che operano per conto dei titolari, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del Trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate al Ministero della Salute e alle ulteriori Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura, o alle relative verifiche, per il riconoscimento dell’equivalenza. Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dal tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione ministeriale, regionale, provinciale e da leggi e regolamenti in materia.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi e qualora questo non pregiudichi le attività e gli obblighi connessi alla procedura di riconoscimento, la cancellazione, la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Inoltre, ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati necessari a dar corso alla procedura di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli afferenti al pregresso ordinamento alle odierne lauree è obbligatorio e la loro mancata comunicazione preclude lo svolgimento della procedura stessa.
Articolo 13 Disposizioni finali e di rinvio
INFORMATIVE:
APPENDICE
AVVISO PUBBLICO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. . Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10/2/ 2011 recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).
AVVERTENZE
La domanda per il riconoscimento del titolo deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, così come le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.
Si invitano gli istanti ad inviare la domanda di riconoscimento con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini, onde evitare di incorrere in eventuali disguidi postali per l’invio tramite raccomandata, oppure di incorrere in malfunzionamenti del sistema informatico in caso di invio tramite PEC.
Non può essere considerata “attività lavorativa” la prestazione resa a titolo gratuito o volontario, quella derivante dalla fruizione di una borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.
ATTESTAZIONE ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTENZIONE
Attività lavorativa subordinata
La documentazione allegata deve essere integrativa e coerente con quanto dichiarato in Allegato C-1 ed elencata nell’Allegato C-2.
All’allegato C-1 non devono essere allegati il fascicolo previdenziale INPS, le dichiarazioni dei redditi di un lavoratore dipendente (es. CUD, Modello 740 – quadro C; Modello 730 – quadro C; Modello 101 fino al 1997) o la copia del Libretto di lavoro se non nei casi in cui riportino la qualifica contrattuale assimilabile all’attività svolta.
Attività lavorativa autonoma/libero professionale
Si tratta di un lavoro svolto in proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente che paga la prestazione o il servizio con un corrispettivo in denaro. Il lavoro autonomo può essere svolto in proprio come titolare di una partita iva o in qualità di socio di una società, ente o cooperativa. Nei casi in cui l’istante abbia svolto lavoro autonomo come prestazione d’opera senza essere socio di una società/cooperativa o titolare di una partita iva, sarà suo onere presentare la documentazione reddituale che possa dimostrare lo svolgimento di tale attività, la tipologia di attività svolta e la durata.
I documenti indicati al punto a) e b) sono valevoli sia per attività autonoma individuale, sia per attività autonome svolte nell’ambito della propria ditta individuale o in qualità di soci o lavoratori di una società. I quadri del modello della dichiarazione dei redditi utili a comprovare la “natura del reddito” cambiano in base al regime fiscale impiegato e se la dichiarazione è dell’attività societaria anziché individuale. Nel primo caso (dichiarazione redditi di società), il “codice attività” non è presente nel Quadro richiesto (in genere Quadro RH). È quindi necessario che l’istante alleghi anche i documenti indicati ai punti e).
In caso di p.iva associata a più codici attività, è onere dell’istante allegare ulteriore documentazione che possa dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa assimilabile alle professioni sanitarie, per la quale si chiede l’equivalenza del titolo.
I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
Nel caso il richiedente abbia svolto attività lavorativa subordinata, sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, e abbia svolto attività lavorativa autonoma/libero professionale, dovrà compilare tutti i moduli per le attività corrispondenti.
(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 14 del 11 luglio 2023, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
* Mentre il riconoscimento dell’equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma, nell’equivalenza il riconoscimento di un titolo ad un altro è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso concreto, si realizza in presenza di determinati requisiti, ed avviene su istanza dell’interessato.
[1] Per comprovare l’assimilabilità dell’attività lavorativa, utilizzare i parametri/documenti riportati in APPENDICE al presente avviso
[2] La tipologia di attività svolta indica la “natura dell’attività lavorativa”, cioè le mansioni, ovvero i compiti svolti che debbono essere assimilabili alle professioni sanitarie, per la quale si chiede l’equivalenza del titolo. Nel lavoro autonomo la “tipologia” dell’attività è dimostrata dal codice attività che identifica l’attività/settore economico. Questo è contenuto nella certificazione di p.iva e in specifici Quadri dell’UNICO, la dichiarazione dei redditi degli autonomi
[3] La continuità lavorativa è dimostrata da prestazioni lavorative non occasionali e consecutive l’una all’altra pur con periodi di intervallo
[4] L’anzianità lavorativa è data dalla sommatoria della durata in anni, mesi e giorni delle singole attività assimilabili, ovvero dalla durata complessiva dell’attività lavorativa
[5] Quadri dell’UNICO che possono attestare la tipologia dell’attività svolta: a. Quadro RE per l’autonomo con p.iva. In caso di applicazione di regimi fiscali agevolati il Quadro RE può essere sostituito da: Quadro CM – regime dei minimi; Quadro RL – regime agevolato, o altri quadri b. Quadro RG: indica il reddito di impresa in regime di contabilità semplificata d. Quadro RF: indica il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria e. Quadro RK: indica l’utile per le società s.n.c. o s.a.s. per ciascun socio. f. Quadro RH: indica il reddito del socio nell’ambito della società ovvero esprime il dividendo tra i soci. Il quadro RH e altri che non presentano il codice attività pur attestando la tipologia dell’attività, devono essere integrati dalla dichiarazione dell’amministratore/direttore sanitario della società.
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