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REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Banco per Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Anno 2022. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".
Il Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale
VISTA la legge regionale n. 6/2010 che, all’articolo 6 “Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale” prevede che la Giunta Regionale promuova e sostenga interventi per la diffusione del commercio equo e solidale;
VISTA la Deliberazione n. 1507 del 08.06.2010 con la quale la Giunta Regionale, nell’istituire l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, ne ha definito i requisiti e le modalità di iscrizione;
VISTA la Deliberazione n. 777 del 05.07.2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Piano annuale 2022 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, dando incarico al Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'approvazione del Bando per la presentazione dei progetti di diffusione del commercio equo e solidale e la relativa modulistica;
rende noto
I. Stanziamento
Per il finanziamento degli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 60.000,00, a valere sul capitolo 101493 del Bilancio di previsione 2022-2024.
II. Requisiti di ammissibilità
A) Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila):
Il soggetto capofila deve, a pena d’inammissibilità, essere iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010.
L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2010, attesta la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti che si considerano quindi già acquisiti dal richiedente:
Conformità alla L.R. 11.05.2018, n. 16 per la concessione di provvidenze regionali: i soggetti aventi rappresentanza legale e/o potere decisorio dell’ente capofila non devono aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi della L.R. 11.05.2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.
“Regime de minimis”: il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis”, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, deve essere dichiarato e garantito per ogni soggetto beneficiario di contributo appartenente al partenariato di cui alla successiva lettera B), n. 2).
B) Requisiti del progetto
I progetti dovranno rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti condizioni:
Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila nell’ideazione e nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare a sostenere i costi per la sua realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la documentazione di spesa sostenuta dal partner, da rendicontarsi congiuntamente ai costi sostenuti direttamente. I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner;
Circa l'ALLEGATO E, il soggetto capofila deve allegare, unitamente alla dichiarazione relativa alla propria posizione, anche le dichiarazioni relative ai soggetti controllati/controllanti, con i quali sussiste una relazione che dà luogo alla nozione di impresa unica (cfr. nota 1 del presente bando). Deve inoltre allegare le dichiarazioni relative a ciascun soggetto partner, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.
III. Criteri di valutazione dei progetti
Nell’elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti e di attribuzione dei relativi punteggi, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
COERENZA INTERNA DEL PROGETTO (OBIETTIVI>ATTIVITA’>RISULTATI) (0-40 pt.)
Completezza e coerenza del progetto (0-30 pt)
Chiarezza/coerenza tra Obiettivo Generale/Obiettivi Specifici, risultati attesi e attività
GIUDIZIO
PUNTEGGIO
Ottimo
30
Molto buono
25
Buono
20
Discreto
15
Sufficiente
10
Insufficiente
0
Congruenza del budget proposto con le attività progettuali indicate (0-10 pt)
7
3
QUALITA’ PROGETTUALE (0-30 pt)
Tipologia di intervento (opzioni cumulabili): (0-12 pt)
Dimensione territoriale del progetto (0-6 pt)
Ambito di intervento (opzioni cumulabili) (0-12 pt)
Cittadinanza: 4 pt.
PARTENARIATO (0-15 pt)
Partner progettuali (0-6 pt)
Copertura finanziaria del partenariato progettuale (capofila + partner) (0-9 pt)
Almeno 3 partner (escluso il capofila che impiegano risorse finanziarie cash sul progetto (complessivamente minimo € 6.000,00): 9 pt
SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE (0-15 pt)
Chiarezza ed efficacia della strategia di disseminazione (0-8 pt)
Definizione chiara degli obiettivi e dei destinatari della disseminazione
8
5
2
Strumenti promozionali, quale materiale comunicativo e promozionale, idonei ed efficaci in relazione al target da raggiungere e ai temi da disseminare (0-7 pt)
4
TOTALE: 100 PUNTI
IV. Piano economico - finanziario del progetto
Durante la fase di istruttoria, la Commissione tecnica interna all’U.O. Cooperazione internazionale procederà anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano finanziario dei progetti e potrà apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, sulla base dei criteri di seguito riportati:
I costi relativi a questa macrovoce includono anche gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia di personale retribuito sia di personale volontario.
I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili sono da intendersi come costo lordo del personale impiegato, comprensivo dei relativi oneri fiscali, sociali e differiti e saranno ammessi, per analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.
La somma dei costi relativi a “risorse umane” non potrà essere superiore al 50% del contributo regionale richiesto.
Include i costi per “noleggio attrezzature”, “affitto locali”, “spese per tipografia” e altre forniture di servizi specificatamente attinenti alla realizzazione delle iniziative.
In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal soggetto beneficiario o dai partner durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Si ricorda, inoltre, che per il rispetto del requisito dell’assenza di finalità di lucro richiesto sia per il soggetto capofila sia per i partner, non saranno ritenute ammissibili le spese per servizi resi dai citati soggetti.
V. Graduatorie
La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che sarà approvata con decreto del Direttore della Struttura regionale competente entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando.
Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
VI. Contributo concedibile e regime “de minimis”
La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell’80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di € 15.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento. Nel solo caso di progetto che copra l’intero territorio regionale, il finanziamento potrà essere accordato per un massimo di € 30.000,00.
I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.
Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 (GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352). A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti concedibili ad un’impresa unica [1] non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
Il presente contributo regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici per le stesse tipologie di spese.
I beneficiari sono tenuti all’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti previsto dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019.
La Struttura regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 1266 del 03.09.2019”.
VII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi
I soggetti beneficiari di contributi dovranno comunicare l’avvio dell’attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale, pena la decadenza dall’assegnazione dello stesso.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità, fino a un massimo di:
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Le spese relative ai costi sostenuti devono essere pagate durante il periodo di implementazione del progetto e comunque non oltre 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda. Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni progettuali, non sostanziali, autorizzate dal Direttore della Struttura regionale competente (punto IX).
VIII. Durata del progetto
Tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne l’annualità ammessa al finanziamento. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.
IX. Variazioni al progetto
Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Struttura regionale competente. Le variazioni si ritengono di carattere non sostanziale qualora non alterino quanto presentato nella domanda ammessa a finanziamento, oggetto di assegnazione di un punteggio di merito.
Le variazioni possono riguardare:
X. Presentazione della domanda di contributo
L’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale:
Si evidenzia che al fine di evitare il ripudio della domanda da parte del protocollo regionale, la stessa e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: .pdf, pdf/A.
XI. Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.
Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.
I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).
Informazioni sui contenuti dell'Avviso potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale: telefono 041/279 4389 – 4360 e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it
IL DIRETTORE Dott. Luigi Zanin
_____________________________
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell’ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle relazioni di cui alla presente nota. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.
Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (comma 8, art. 3), tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.
Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte (comma 9, art. 3), l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
2. È obbligatorio contattare preventivamente la competente UO Comunicazione e informazione al seguente indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 84 del 25 agosto 2022, pubblicato in parte seconda – sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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