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Bur n. 104 del 26 agosto 2022


REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Banco per Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Anno 2022. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".

Il Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale

VISTA la legge regionale n. 6/2010 che, all’articolo 6 “Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale” prevede che la Giunta Regionale promuova e sostenga interventi per la diffusione del commercio equo e solidale;

VISTA la Deliberazione n. 1507 del 08.06.2010 con la quale la Giunta Regionale, nell’istituire l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, ne ha definito i requisiti e le modalità di iscrizione;

VISTA la Deliberazione n. 777 del 05.07.2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Piano annuale 2022 di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, dando incarico al Direttore dell’U.O. Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'approvazione del Bando per la presentazione dei progetti di diffusione del commercio equo e solidale e la relativa modulistica;

rende noto

I.  Stanziamento

Per il finanziamento degli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale è stato previsto uno stanziamento complessivo di € 60.000,00, a valere sul capitolo 101493 del Bilancio di previsione 2022-2024.

II.  Requisiti di ammissibilità

A) Requisiti dei soggetti richiedenti (ente capofila):

Il soggetto capofila deve, a pena d’inammissibilità, essere iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, come previsto dall’articolo 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010.

L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2010, attesta la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti che si considerano quindi già acquisiti dal richiedente:

  • non perseguire attività di lucro;
  • essere organizzati in forma collettiva ed essere in possesso di statuto che sancisce un ordinamento a base democratica;
  • operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni.

Conformità alla L.R. 11.05.2018, n. 16 per la concessione di provvidenze regionali: i soggetti aventi rappresentanza legale e/o potere decisorio dell’ente capofila non devono aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi della L.R. 11.05.2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”.

“Regime de minimis”: il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis”, in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013, deve essere dichiarato e garantito per ogni soggetto beneficiario di contributo appartenente al partenariato di cui alla successiva lettera B), n. 2).

B) Requisiti del progetto

I progetti dovranno rispettare, a pena d’inammissibilità, le seguenti condizioni:

  1. tipologia iniziative: le iniziative devono rientrare in almeno una delle seguenti tipologie, previste dall’articolo 6 della L.R. n. 6/2010:
  • iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;
  • iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO);
  • azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo;
  • iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
  • giornate del commercio equo e solidale, al fine di promuoverne la conoscenza e la diffusione.
  1. natura partenariale: i progetti devono essere presentati obbligatoriamente in forma associata da almeno cinque soggetti, di cui:
  • un ente capofila iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, con l’incarico di trasmettere il progetto alla Regione del Veneto per l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale, responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile);
  • un partner pubblico in Veneto;
  • tre partner iscritti nell’elenco regionale del commercio equo e solidale.

Con il termine partner si intende un ente che collabora fattivamente con il capofila nell’ideazione e nell’implementazione del progetto e che può, eventualmente, partecipare a sostenere i costi per la sua realizzazione. In tale evenienza il soggetto capofila ha l’obbligo di acquisire tutta la documentazione di spesa sostenuta dal partner, da rendicontarsi congiuntamente ai costi sostenuti direttamente. I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner;

  1. numero delle iniziative: ogni soggetto capofila potrà proporre una sola iniziativa e per lo stesso progetto potrà essere, comunque, presentata una sola domanda di finanziamento. Si evidenzia che nel caso di ente nazionale avente più sedi sul territorio regionale veneto, è consentita la presentazione di un solo progetto;
  2. durata del progetto: tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne l’annualità ammessa al finanziamento. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa;
  3. iniziative non concluse: le iniziative non devono essere già concluse al momento della presentazione della domanda di contributo per l’anno di riferimento ed essere state avviate dopo il 01.01.2022;
  4. costo progettuale: non saranno ammessi a valutazione progetti con un costo progettuale inferiore a € 15.000,00;
  5. documenti da allegare: il soggetto capofila ha l’obbligo di allegare alla domanda di contributo, pena la non ammissibilità della stessa, i modelli previsti agli Allegati D “Lettera di partenariato”, ALLEGATO E dichiarazione “Regime de minimis” e ALLEGATO F  dichiarazione “L.R. n. 16/2018”, allegati al presente Bando. 

Circa l'ALLEGATO E, il soggetto capofila deve allegare, unitamente alla dichiarazione relativa alla propria posizione, anche le dichiarazioni relative ai soggetti controllati/controllanti, con i quali sussiste una relazione che dà luogo alla nozione di impresa unica (cfr. nota 1 del presente bando). Deve inoltre allegare le dichiarazioni relative a ciascun soggetto partner, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.

III.  Criteri di valutazione dei progetti

Nell’elaborazione dei criteri di merito per la valutazione dei progetti e di attribuzione dei relativi punteggi, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

  • coerenza interna del progetto in termini di completezza/congruenza tra obiettivi generali e specifici, obiettivi e risultati, obiettivi e attività, budget e attività;
  • qualità progettuale, valutata sulla base della/e tipologia/e di intervento individuata/e, dimensione territoriale del progetto, ambiti di intervento;
  • partenariato, elemento valutato sulla base della tipologia dei partner progettuali e della co-partecipazione finanziaria del partenariato al progetto;
  • sensibilizzazione e disseminazione, valutata in termini di definizione chiara degli obiettivi e dei destinatari della disseminazione e degli strumenti utilizzati idonei ed efficaci in relazione al target da raggiungere e ai temi da disseminare.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

COERENZA INTERNA DEL PROGETTO (OBIETTIVI>ATTIVITA’>RISULTATI) (0-40 pt.)

Completezza e coerenza del progetto (0-30 pt)

Chiarezza/coerenza tra Obiettivo Generale/Obiettivi Specifici, risultati attesi e attività

 

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

30

Molto buono

25

Buono

20

Discreto

15

Sufficiente

10

Insufficiente

0

 

Congruenza del budget proposto con le attività progettuali indicate (0-10 pt)

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

10

Buono

7

Sufficiente

3

Insufficiente

0

 

QUALITA’ PROGETTUALE (0-30 pt)

Tipologia di intervento (opzioni cumulabili): (0-12 pt)

  • Tipologia non individuata: 0 pt.
  • Formazione degli operatori e volontari del Com.e.s.; 2 pt.
  • Azioni educative nelle scuole: 4 pt.
  • Divulgazione e sensibilizzazione del commercio equo e solidale e dei suoi prodotti con iniziative mirate negli spazi pubblici: 6 pt.

Dimensione territoriale del progetto (0-6 pt)

  • Evento che coinvolge una sola provincia: 0 pt.
  • Evento che coinvolge fino a tre province: 1 pt.
  • Evento che coinvolge fino a cinque province: 3 pt.
  • Evento che coinvolge l’intero territorio regionale: 6 pt.

Ambito di intervento (opzioni cumulabili) (0-12 pt)

  • Ambito non specificato: 0 pt.
  • Lavorativo: 4 pt.
  • Giovanile (scolastico ed extra scolastico):  4 pt.

Cittadinanza: 4 pt.

PARTENARIATO (0-15 pt)

Partner progettuali (0-6 pt)

  • Fino a 5 organizzazioni del Com.e.s. iscritte nel registro regionale coinvolte: 0
  • Fino a sei organizzazioni del Com.e.s. iscritte nel registro regionale coinvolte: 1
  • Oltre sei organizzazioni del Com.e.s. iscritte nel registro regionale coinvolte: 2
  • Coinvolgimento di almeno 2 Comuni veneti nel progetto: 2
  • Coinvolgimento di almeno 2 scuole venete nel progetto: 2

Copertura finanziaria del partenariato progettuale (capofila + partner) (0-9 pt)

  • Un partner (escluso il capofila) che impiega risorse finanziarie cash sul progetto (minimo € 2.000,00): 3 pt
  • Almeno due partner (escluso il capofila) che impiegano risorse finanziarie cash sul progetto (complessivamente minimo € 4.000,00): 6 pt.

Almeno 3 partner (escluso il capofila che impiegano risorse finanziarie cash sul progetto (complessivamente minimo € 6.000,00): 9 pt

SENSIBILIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE (0-15 pt)

Chiarezza ed efficacia della strategia di disseminazione (0-8 pt)

Definizione chiara degli obiettivi e dei destinatari della disseminazione

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

8

Buono

5

Sufficiente

2

Insufficiente

0

 

Strumenti promozionali, quale materiale comunicativo e promozionale, idonei ed efficaci in relazione al target da raggiungere e ai temi da disseminare (0-7 pt)

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Ottimo

7

Buono

4

Sufficiente

2

Insufficiente

0

 

TOTALE:  100 PUNTI

IV.  Piano economico - finanziario del progetto

Durante la fase di istruttoria, la Commissione tecnica interna all’U.O. Cooperazione internazionale procederà anche alla valutazione sull’ammissibilità delle spese indicate nel piano finanziario dei progetti e potrà apportare riduzioni ai costi preventivati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, sulla base dei criteri di seguito riportati:

  1. Spese non ammissibili:
  • debiti e interessi passivi sui debiti;
  • costi per garanzie bancarie;
  • spese di acquisto di immobili o terreni;
  • spese di acquisto di beni strumentali durevoli (attrezzature audiovisive, informatiche e tecnologiche, arredamenti).
  1. Macrovoce di spesarisorse umane” si articola in:
  1. personale interno (che include docenti interni e personale amministrativo);
  2. Esperti/consulenti/docenti esterni.

I costi relativi a questa macrovoce includono anche gli eventuali costi di vitto e alloggio (diaria) sia di personale retribuito sia di personale volontario.

I costi relativi a docenti, tutor, consulenti, coordinatori ed assimilabili sono da intendersi come costo lordo del personale impiegato, comprensivo dei relativi oneri fiscali, sociali e differiti e saranno ammessi, per analogia, entro le tariffe di spesa previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02 febbraio 2009, n. 2.

La somma dei costi relativi a “risorse umane” non potrà essere superiore al 50% del contributo regionale richiesto.

  1. Macrovoce di spesa acquisto di beni: saranno ammesse le spese di materiali e attrezzature varie solo se ritenute essenziali ed esclusive  per la compiuta realizzazione dell’iniziativa.
  1. Macrovoce di spesa “fornitura di servizi: in questo ambito sono ammessi i costi relativi alla prestazione lavorativa/professionale compiuta da un soggetto (fornitore), in forma di ditta individuale o collettiva, a favore di un altro soggetto che la richiede (committente), sulla base di un contratto di prestazione di servizi. Le prestazioni di liberi professionisti sono invece da collocare sotto la voce “Risorse umane” (esperti/consulenti).

Include i costi per “noleggio attrezzature”, “affitto locali”, “spese per tipografia” e altre forniture di servizi specificatamente attinenti alla realizzazione delle iniziative.

  1. Macrovoce di spesaviaggi/trasporti”: include tutti i costi relativi a viaggi di persone e trasporto beni tra cui assicurazione mezzo di trasporto, spese per carburante, schede parcheggio (le schede parcheggio saranno ammesse solo se ritenute strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali e per l’importo massimo di € 50,00). In sede di rendicontazione saranno ammissibili i “rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi. é considerata ammissibile entro un importo di spesa non superiore al 20% del costo totale del progetto.
  1. Macrovoce di spesa “spese amministrative documentate: debbono riferirsi specificatamente alla realizzazione dell’attività di progetto, non all’attività ordinaria dell’organismo proponente. Non sono ivi comprese le spese per le utenze.
  1. Macrovoce di spesa “spese generali non documentabili: ammesse entro un importo massimo del 10% del totale dei costi diretti. Vi può essere compresa anche l’eventuale spesa per le utenze (quali telefono, elettricità, ecc.).

In ogni caso saranno ritenute ammissibili solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo. Le spese dovranno essere state sostenute dal soggetto beneficiario o dai partner durante la fase di implementazione dell’iniziativa e, nel caso di regime fiscale con IVA detraibile, gli importi dovranno essere indicati al netto dell’IVA. Si ricorda, inoltre, che per il rispetto del requisito dell’assenza di finalità di lucro richiesto sia per il soggetto capofila sia per i partner, non saranno ritenute ammissibili le spese per servizi resi dai citati soggetti.

V.  Graduatorie

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che sarà approvata con decreto del Direttore della Struttura regionale competente entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando.

Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

VI.  Contributo concedibile e regime “de minimis”

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima dell80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l’importo massimo di € 15.000,00 per ogni progetto ammesso al finanziamento. Nel solo caso di progetto che copra l’intero territorio regionale, il finanziamento potrà essere accordato per un massimo di € 30.000,00.

I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti approvati.

Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 (GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352). A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti concedibili ad un’impresa unica [1] non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

Il presente contributo regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici per le stesse tipologie di spese.

I beneficiari sono tenuti all’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti previsto dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019.

La Struttura regionale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 1266 del 03.09.2019”.

VII.  Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

I soggetti beneficiari di contributi dovranno comunicare l’avvio dell’attività entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del contributo regionale, pena la decadenza dall’assegnazione dello stesso.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità, fino a un massimo di:

  • 46,67% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario dell’avvio delle attività;
  • 53,33% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di:
  1. relazione finale sull’attività svolta;
  2. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dagli uffici della Struttura regionale competente, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l’effettivo sostenimento: per essere considerati ammissibili i costi devono essere stati sostenuti nel periodo temporale di durata dell’iniziativa;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà – resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, su modulistica fornita dalla Regione;
  4. documentazione fotografica o video del progetto;
  5. elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa anche l’indicazione dei relatori, in caso di corsi di formazione;
  6. avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all’iniziativa finanziata, su cui sarà obbligatorio riportare la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto” o il logo regionale[2].

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di un importo pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Le spese relative ai costi sostenuti devono essere pagate durante il periodo di implementazione del progetto e comunque non oltre 30 giorni successivi alla data di chiusura del progetto Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda. Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni progettuali, non sostanziali, autorizzate dal Direttore della Struttura regionale competente (punto IX).

VIII.  Durata del progetto

Tutti i progetti presentati avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne l’annualità ammessa al finanziamento. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

IX.  Variazioni al progetto

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Struttura regionale competente. Le variazioni si ritengono di carattere non sostanziale qualora non alterino quanto presentato nella domanda ammessa a finanziamento, oggetto di assegnazione di un punteggio di merito.

Le variazioni possono riguardare:

  1. durata: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto;
  2. attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione, da parte dell’ente capofila che dettagliatamente illustri le variazioni di attività e/o budget;
  3. partenariato: sulla base di una richiesta da parte dell’ente capofila con adeguata motivazione e dettaglio del nuovo assetto del partenariato e dei relativi ruoli nel progetto.

X.  Presentazione della domanda di contributo

  1. Modulo di domanda: tutte le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente avvalendosi del relativo modulo di domanda allegato al presente bando, disponibile sul sito web della Regione del Veneto - portale “bandi avvisi e concorsi” https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1. Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte (dattiloscritto o compilato a computer).
  2. Sottoscrizione: la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che presenta il progetto e deve coincidere con il dichiarante (ossia con la persona fisica indicata nella prima pagina del modulo di domanda). La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa in originale, accompagnata dalla copia del documento di identità del firmatario. Sono fatte salve le ipotesi di firma elettronica per le domande presentate con posta certificata.
  3. Marca da bollo: Le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da € 16,00 di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, ove prevista (sono esenti: gli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017).

L’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale:

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • mediate versamento eseguito con il modello F23 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni) compilato con codice tributo: 456T, codice ufficio T6F e potrà essere pagata presso Sportelli bancari, uffici postali o concessionari autorizzati per la riscossione;
  • oppure il proponente può allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta indicando i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte della Regione.
  1. Presentazione: le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali – U.O. Cooperazione internazionale, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia e presentate obbligatoriamente all’indirizzo di posta elettronica certificata relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it nelle modalità previste per la posta certificata e dettagliatamente indicate sul sito web istituzionale della Regione del Veneto al seguente link:  http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

Si evidenzia che al fine di evitare il ripudio della domanda da parte del protocollo regionale, la stessa e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: .pdf, pdf/A.

  1. Scadenza: le richieste di contributo dovranno pervenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il giorno.
  2. Oggetto: al fine dell’identificazione del bando di riferimento, sull’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la dicitura: “Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale” - anno 2022.
  3. Allegati: alla domanda di contributo dovranno essere allegati, pena l’esclusione, il documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda, le lettere di collaborazione di tutti i partner di progetto, la/e dichiarazione/i sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto della regola “de minimis” e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del capofila istante per la concessione di provvidenze regionali, ai sensi della LR 16/2018.

XI.  Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.

Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale,
e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it
PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Informazioni sui contenuti dell'Avviso potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale:
telefono 041/279 4389 – 4360
e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it

IL DIRETTORE Dott. Luigi Zanin

_____________________________

1.  Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell’ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle relazioni di cui alla presente nota. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (comma 8, art. 3), tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.

Nel caso invece di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte (comma 9, art. 3), l’importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

2.  È obbligatorio contattare preventivamente la competente UO Comunicazione e informazione al seguente indirizzo e-mail:  cominfo@regione.veneto.it.

 

(Bando costituente parte integrante del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 84 del 25 agosto 2022, pubblicato in parte seconda – sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

84_AllegatoB_DDR_84_25-08-2022_483882.pdf
84_AllegatoC_DDR_84_25-08-2022_483882.pdf
84_AllegatoD_DDR_84_25-08-2022_483882.pdf
84_AllegatoE_DDR_84_25-08-2022_483882.pdf
84_AllegatoF_DDR_84_25-08-2022_483882.pdf
84_AllegatoG_DDR_84_25-08-2022_483882.pdf

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