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Bur n. 65 del 27 maggio 2022


REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroalimentare. Sospensione temporanea dell'iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della varietà Pinot grigio ai fini della rivendicazione della DOC "delle Venezie" per le campagne viticole 2022/2023-2023/2024-2024/2025. Legge 238/2016, articolo 39 comma 3.

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie, ha presentato in data 15 maggio 2022 con nota prot. n. 2022/14 (nota prot. regionale n. 234299 - 23/05/2022) la seguente richiesta ai sensi di quanto stabilito all’articolo 39, comma 3 della Legge 238/2016 e dal pertinente disciplinare di produzione, per:

..allo scopo di conseguire l’equilibrio di mercato, il Consorzio ritiene indispensabile, nel periodo compreso tra le campagne viticole 2022/2023-2024/2025, il mantenimento della misura di gestione dell’offerta di cui al comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 238/2016 attivata nel 2019, ossia, la sospensione temporanea dell’idoneità, per le superfici della varietà Pinot grigio, ai fini della rivendicazione alla DOC Pinot grigio “delle Venezie”, ricomprendendo nella superficie idonea alla rivendica anche le superfici a varietà Pinot grigio realizzate entro il 31/07/2021.

In relazione a quanto sopra il potenziale vitivinicolo riferito ai vigneti della varietà Pinot grigio, atto alla produzione di Pinot grigio “delle Venezie” nel periodo compreso tra le campagne viticole 2022/2023 – 2024/2025 è così definito:

  1. vigneti realizzati entro il 31/07/2021;
  2. vigneti realizzati con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpo di superfici di cui al precedente punto a);

e per quanto sopra richiede che non sia ammessa designazione a DOC delle Venezie Pinot grigio:

  1. della produzione ottenuta da vigneti della varietà Pinot grigio realizzati successivamente al 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto b);
  2. dei superi, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 35 della legge 238/2016, ottenuti da vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto b);
  3. le riclassificazioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 della legge 238/2016, di prodotto, originariamente designato con altre denominazioni, ottenuto da vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto b).

Il Consorzio Tutela vini DOC delle Venezie:

  • si riserva tramite mandato al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, qualora si dovessero verificarsi situazioni/eventi non previste nella pianificazione della presente istanza, di proporre alla prima Assemblea utile di annullare l’efficacia della misura o di modificarne i requisiti adeguandoli per far fronte a situazioni che possono compromettere la stabilità/equilibrio del mercato del Pinot grigio delle Venezie;

Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal menzionato Consorzio, rivolgendosi a:

Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole – Ufficio produzioni vitivinicole
  •  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

     agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all’indirizzo e-mail
     della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)

In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori –vinificatori – imbottigliatori) che intendono presentare istanze e controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell’eventuale partita IVA.

Il Direttore Dott. Alberto Zannol

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