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Bur n. 46 del 08 aprile 2022


REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale. Avviso pubblico per l'approvazione di progetti in materia di dialetti ed identità culturale linguistica in tutto il territorio regionale.

Il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 30 del 25 ottobre 2021 recante “Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 del 9 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Provvedimento di attuazione della L.R. 25 ottobre 2021, n. 30;

VISTA la Deliberazione n. 16 del 11 gennaio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato la programmazione delle attività in materia di minoranze linguistiche per l’anno 2022;

rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione di richieste di contributo regionale per la concessione di contributi a sostegno di progetti di promozione dei dialetti veneti e dell’identità linguistica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 25 ottobre 2021, n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, secondo i criteri e le modalità sotto indicati.

Art. 1 Finalità del bando

In attuazione dell’articolo 3, comma 1, lett. a) della Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30 “Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto”, la Regione sostiene lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale ed iniziative volte alla conservazione, recupero e sviluppo dell’identità culturale e linguistica, che possono esplicitarsi nelle iniziative previste dall’art. 2 della legge in parola.

Il presente bando definisce, conseguentemente alla norma citata, le modalità per la partecipazione da parte degli Enti pubblici, delle Associazioni ed Organismi culturali senza scopo di lucro a progetti in materia di dialetti ed identità culturale linguistica in tutto il territorio regionale.

Art. 2 Dotazione finanziaria

È disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 20.000,00 allocati nel capitolo n. 104427 “Azioni regionali per la promozione delle minoranze linguistiche presenti nella regione del Veneto – trasferimenti correnti (art. 3, c. 1, lett. a) della L.R. n. 30/2021 a valere sull’esercizio finanziario 2022 approvato con L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”.

Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Sono legittimati a presentare domanda di contributo:

  • Enti pubblici del Veneto;
  • Associazioni ed Organismi culturali senza scopo di lucro con sede legale in Veneto;
  • Ai sensi dell’ “Accordo di collaborazione per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, approvato con DGR n. 1159 del 11.08.2020 e sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 17.9.2020, al Bando possono inoltre partecipare anche gli Enti pubblici e le Associazioni ed Organismi culturali senza scopo di lucro dei Comuni venetofoni del Friuli Venezia Giulia.

Con riferimento alle Associazioni e agli Organismi culturali si precisa che i partecipanti devono essere costituiti alla data di pubblicazione del presente bando e devono essere già dotati di uno statuto e/o di un atto costitutivo che preveda finalità coerenti con i contenuti esplicitati nell’art. 2 della L.R. n. 30/2021.
 

È ammessa la presentazione di una sola domanda per soggetto proponente.
 

Art. 4 Attività ammesse a contributo

Sono ammessi a contributo progetti ed attività senza scopo di lucro inerenti la ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica e le iniziative volte alla conservazione, recupero e sviluppo dell’identità culturale e linguistica, che possono esplicitarsi nelle iniziative previste dall’art. 2 della L.R. 30/2021.

Le attività progettuali devono essere finalizzate alla valorizzazione delle varietà linguistiche presenti nel contesto del territorio regionale e delle loro caratterizzazioni territoriali che, sulla base del territorio interessato, possono assumere formule dialettali o vernacolari.

Tra gli interventi previsti dall’articolo 2 della L.R. n. 30/2021 rientrano in particolare nel novero degli interventi finanziabili:

  • la pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche;
  • lo studio e la ricerca storica e demo-etno-antropologica;
  • l’organizzazione di seminari e convegni;
  • la raccolta e la conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
  • concorsi, premi e borse di studio;
  • le iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
  • festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
  • la promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.

Art. 5 Intensità del contributo

I contributi sono concessi fino al 100% della spesa totale del progetto. Il totale delle entrate del progetto non deve superare il totale delle spese.

Il contributo è concesso fino a un massimo di euro 2.000,00 a prescindere dall’entità del progetto.

Il limite minimo di contributo richiesto per ciascuna domanda non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 1.000,00.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere redatte in lingua italiana. Il modulo di domanda, allegato al presente avviso, è disponibile sul sito web della Regione del Veneto.

Gli allegati obbligatori al modulo di domanda sono i seguenti:

  • copia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto proponente. Si precisa che ci deve essere coincidenza tra il soggetto che sottoscrive la domanda e la persona indicata nella prima pagina del modulo di domanda;
  • statuto e/o atto costitutivo dell’ente soggetto proponente;
  • dichiarazione di conformità alla L.R. 11.05.2018 n. 16 per la concessione di provvidenze regionali, ai sensi della quale tutti i soggetti richiedenti, per beneficiare dei contributi regionali, dovranno dichiarare di non ricadere nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge regionale in argomento (modello Allegato C al presente bando).

Ove previsto, le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da Euro 16,00 di cui al 26.10.1972, n. 642 (sono esenti: gli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

L’imposta di bollo potrà essere assolta:

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • mediante versamento eseguito con il modello F23 (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni) compilato con codice tributo: 456T, codice ufficio T6F e potrà essere pagata presso Sportelli bancari, uffici postali o concessionari autorizzati per la riscossione. La scansione del modello attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere allegato alla domanda;
  • oppure il proponente può compilare l’apposito campo del modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta indicando i dati relativi all’identificativo della marca. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte della Regione.
     
  • Le domande di contributo dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
  • consegna a mano o con Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
    Regione del Veneto
    Direzione Relazioni internazionali
    Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
    Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
    30121 VENEZIA
  • utilizzando un account di posta elettronica certificata (PEC) o non certificata, indirizzando la corrispondenza a relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it. In tal caso la domanda di contributo e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in uno dei seguenti formati, PENA IL RIPUDIO e la conseguente ESCLUSIONE DELLA DOMANDA: pdf, pdf/A, odf, txt, jpg, tiff, xml. Nell'eventualità che la trasmissione provenga da un account di posta elettronica non certificata, è necessario allegare la scansione in pdf del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto proponente, altrimenti l'email sarà ripudiata dal sistema e la domanda non potrà essere accolta. Nel testo dell'email dovrà essere indicato che il destinatario è la Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della e-mail, dovrà essere indicata la seguente dicitura: "L.R. n. 30/2021. Progetto identità linguistica per l’anno 2022".

IMPORTANTE: ai fini dell'ammissibilità della domanda inviata tramite posta certificata (PEC) e non certificata, si invita a consultare le informazioni sulle modalità di trasmissione al seguente indirizzo:

http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

In caso di inoltro a mezzo posta, la data di spedizione sarà comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. Il mancato rispetto del termine comporterà la non ammissibilità della domanda.

Art. 7 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

  1. presentate da soggetti non rientranti tra quelli descritti dall’art. 3;
  2. prive della firma o carenti del documento d’identità del presentatore;
  3. presentate oltre l’orario di scadenza del presente Bando;
  4. aventi l’importo del contributo richiesto, o ammesso a seguito di istruttoria, inferiore a euro 1.000,00;
  5. proponenti attività che non rientrano tra le iniziative oggetto di contributo ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 30/2021.

Art. 8 Istruttoria delle domande

L’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, attraverso l’attività istruttoria, accerta l’ammissibilità delle domande presentate verificandone la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti il contributo, nonché l’ammissibilità delle spese.

Art. 9 Valutazione degli interventi e criteri di priorità

Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria è costituita un’apposita Commissione valutativa, composta da tre funzionari regionali, tra i quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di verbalizzante.

Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione e il relativo punteggio non viene assegnato.

Ai fini della valutazione degli interventi presentati e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di seguito riportati.

A parità di punteggio l’ordine in graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.

CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

GRADUAZIONE

PUNTEGGIO
RELATIVO

CARATTERISTICHE DEI RICHIEDENTI
Valutazione massima: 9 punti

1. Impatto dell’attività valutato attraverso il numero dei comuni in cui si svolgerà l’iniziativa

3 punti

1 per ogni Comune

interessato (massimo 3 Comuni)

1-3

2. Percentuale di autofinanziamento del progetto:

il punteggio è graduato in base all'importo finanziato dal richiedente rispetto al costo totale del programma.

3 punti

- più del 10%

- più del 20%

- più del 25%

1

2

3

3. Grado di forza complessivo del soggetto

proponente: il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (associati e dipendenti del soggetto proponente) che rivestono parte attiva nella realizzazione dell’attività programmata. Il numero deve essere comprovato dal libro soci o da contratti di lavoro

3 punti

Inferiore a 3

tra 3 e 10

oltre 10

1

2

3

VALUTAZIONE DEI CONTENUTI
valutazione massima: 8 punti

4. Tipologie di interventi: vengono prese in considerazione la complessità degli interventi proposti attraverso una valutazione del programma proposto.

3 punti

-Singola iniziativa (ad esempio pubblicazione di un volume, realizzazione di un convegno etc.)

1

 

-Iniziativa che prevede due fasi (ad esempio pubblicazione e convegno)

2

 

-Realizzazione di un complesso di oltre due iniziative (ad esempio programma articolato di eventi)

3

5. Qualità scientifica: valutata mediante la verifica del ricorso ad una bibliografia qualificata ed aggiornata o ad una coerenza scientifica del prodotto.

3 punti

- valutazione sufficiente

1

- valutazione buona

2

- valutazione ottima

3

6. Capacità di favorire la trasmissione intergenerazionale del dialetto veneto

2 punti

Presenza di almeno una azione mirata alla trasmissione intergenerazionale del dialetto

2


Art. 10 Graduatoria degli interventi ammissibili

Con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale viene approvata la graduatoria degli interventi da finanziare.

Il soggetto beneficiario comunica all’ufficio regionale l’accettazione o la rinuncia al contributo entro dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al contributo, autorizzando la Regione allo scorrimento della graduatoria, in caso esistesse. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti ad assicurare la richiesta di contributo a favore dell’ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario contestualmente all’accettazione garantisce comunque la copertura dell’intero costo del programma con altre fonti di contributo,

ai fini della concessione del contributo per l’importo inferiore a quello richiesto.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

L’importo del contributo concesso è liquidato in via anticipata, su richiesta, nella misura del 70 per cento. Il restante 30 per cento è liquidato a saldo con l’approvazione del rendiconto.

Art. 12 Avvio dell’intervento e tempi di realizzazione

Gli interventi proposti sono avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, a pena di inammissibilità della domanda.

Gli interventi oggetto del contributo devono concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Tale termine può essere prorogato per una sola volta, prima della scadenza del termine medesimo, su istanza motivata del soggetto beneficiario e con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto.

Art. 13 Modifica delle attività progettuali

Per adeguate motivazioni, è possibile chiedere per una sola volta una modifica delle attività progettuali. La richiesta comprende l’eventuale rimodulazione della previsione di spesa, fermo restando in ogni caso l’obbligo di rispettare i requisiti soggettivi e oggettivi del progetto che hanno comportato l’attribuzione del punteggio e il finanziamento del progetto stesso.

Nel caso la rimodulazione tra le voci di spesa sia superiore al 20% delle stesse, l’autorizzazione alla modifica avverrà con lettera del Direttore della Unità Organizzativa competente.

Qualora le rimodulazioni di spesa siano inferiori al 20% e non comportino modifiche delle attività, il beneficiario del contributo non è tenuto a presentare richiesta di modifica.

Art.14 Rendicontazione della spesa

La rendicontazione della spesa dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2023 allegando:

  1. una relazione descrittiva dell’intervento per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione;
  2. un bilancio consuntivo dell’intervento, utilizzando il modello predisposto dagli Uffici regionali;
  3. copia della documentazione giustificativa delle spese, come individuata nell’articolo 17;
  4. copia del materiale realizzato nell’ambito del progetto, come volantini, locandine, materiale fotografico, etc. Nel caso di volumi dovranno essere presentati n. 5 esemplari e nel caso di pubblicazioni multimediali n. 1 copia.

Art. 15 Spese ammissibili

Per essere ammissibile, la spesa deve riguardare esclusivamente gli interventi finanziati dal Bando, essere sostenuta dalla pubblicazione del presente avviso fino al termine di presentazione del rendiconto dal beneficiario ed essere riferibile al periodo di durata dell’intervento finanziato.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  1. retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative all’intervento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per compensi di soggetti la cui attività sia funzionale all’intervento finanziato, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario; spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell’ente organizzatore dell’intervento finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all’intervento, che risultano indispensabili e correlate all’intervento proposto e realizzato;
  2. spese per l’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione dell’intervento; spese per il noleggio di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell’intervento; spese per l’allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l’intervento; spese per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per la gestione di spazi per la realizzazione dell’intervento come, ad esempio, canoni di locazione e spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi;
  3. spese di pubblicità e di promozione relative all’intervento finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la comunicazione digitale;
  4. nella misura massima del 10% del contributo, spese di viaggio, vitto e alloggio per l’intervento finanziato, incluse le seguenti degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, secondo i seguenti limiti:
  1. le spese sostenute per alberghi;
  2. le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
  3. le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
  4. le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus e mezzi noleggiati;
  5. per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI;
  1. nella misura massima del 10% del contributo: spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario, da rendicontarsi in modo forfettario senza necessità di presentare documentazione giustificativa della spesa. Sono ricomprese, in particolare: spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per la comunicazione digitale istituzionale e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali, spese per la tenuta dei libri contabili e la gestione del personale.

Art. 16 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

  • spese bancarie, oneri finanziari, debiti e interessi passivi su debiti;
  • differenze di cambio valutario;
  • spese di acquisto di immobili o terreni;
  • spese per contenziosi;
  • pagamenti di quote associative;
  • acquisti non comprovati da documenti fiscalmente validi;
  • IVA in caso di regime fiscale con IVA detraibile.

Art. 17 Documentazione giustificativa delle spese

La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o da un documento equivalente.

Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.

La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l’avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell’avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.

Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti la cui opera è funzionale all’intervento sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.

Art. 18 Rideterminazione del contributo

Il contributo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa all’intervento finanziato, emerga che:

  1. il fabbisogno di contributo è diminuito;
  2. la spesa rendicontata ammessa è inferiore al contributo concesso.

Fermo restando l’obbligo di garantire l’autofinanziamento che ha comportato l’attribuzione del relativo punteggio di merito, nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore a quella prevista, il contributo sarà ricalcolato in misura proporzionale.

Nel caso la rideterminazione del contributo comporti la restituzione di tutto o parte dell’acconto, verranno applicati gli interessi legali.

Art. 19 Revoca del contributo

Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

  1. rinuncia del beneficiario;
  2. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati all’atto di presentazione della domanda;
  3. mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all’art.14 del presente Avviso;
  4. modifica sostanziale dell’intervento originariamente presentato, non comunicata o non autorizzata;
  5. mancata realizzazione del intervento.

Art. 20 Riconoscibilità degli interventi

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo eventualmente realizzato (stampati di qualsiasi tipo per pubblicizzare iniziative, promozione di eventi o servizi, pubblicazioni, ecc.) relativi alle iniziative finanziate/autorizzate, dovrà essere apposto il logo della Regione del Veneto con la seguente dicitura: “Intervento realizzato con il contributo della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 30/2021”.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo regionale dovrà essere trasmessa all’ufficio competente, in conformità al Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto. Le informazioni e il modulo sono disponibili alla pagina:
https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/stemma-regionale

Nel caso di pubblicazioni, i risultati dei progetti realizzati con il contributo regionale dovranno essere accessibili on line a titolo gratuito; a tale fine si provvederà, previa acquisizione dei necessari nulla osta relativi ai diritti a pubblicare le immagini, alla pubblicazione della versione pdf degli elaborati nella pagina istituzionale dedicata alla L.R. n. 30/2021 nel sito www. regione.veneto.it.

Art. 21 Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.

Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale,

email cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it , PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelle perseguite nell’ambito degli adempimenti relativi a procedimenti amministrativi e contabili connessi alle attività di attuazione della Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30 “Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 36 del 4 aprile 2022, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

36_Allegato_B_DDR_36_04-04-2022_473849.pdf
36_Allegato_C__DDR_36_04-04-2022_473849.pdf

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