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Bur n. 129 del 21 dicembre 2018


COMUNE DI VENEZIA (VENEZIA)

Accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni di Marcon, Quarto d'Altino, Venezia 2018-2021. Accordo di programma Comuni Marcon, Quarto d'Altino e Venezia - prot_par 0019734 del 17-09-2018.

PREMESSO CHE

A. La gestione unitaria delle funzioni sociali è una modalità per promuovere l’integrazione attraverso diverse soluzioni: l’attivazione di forme associative tra comuni (convenzioni, consorzio, unioni di comuni); la convergenza verso il comune capofila attraverso lo strumento dell’accordo di programma; la delega da parte dei Comuni verso l’Azienda Ulss.

B. I Comuni del territorio afferente al Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2 hanno avviato la gestione associata delle funzioni sociali con l’accordo di programma sottoscritto il 13 marzo 2013 e scaduto il 30 giugno 2018.

C. Con delibera n. 1 del 04.05.2018 il Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2 ha approvato la bozza di “ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI TRA I COMUNI DI MARCON, QUARTO D’ALTINO, VENEZIA 2018-2021”

D. Con delibera n 14 del 27 giugno 2018 il Consiglio Comunale di Quarto d’Altino, con delibera n 36 del 6 giugno 2018 il Consiglio Comunale di Marcon, e con delibera n 23 del 28 giugno 2018 il Consiglio Comunale di Venezia hanno approvato l’”ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI TRA I COMUNI DI MARCON, QUARTO D’ALTINO, VENEZIA 2018-2021”.


Tutto ciò premesso,

I Comuni di

MARCON, rappresentato dal Sindaco Matteo Romanello

QUARTO D’ALTINO, rappresentato dal Sindaco Claudio Grosso

VENEZIA, rappresentato dal Sindaco Luigi Brugnaro

Stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1. FINALITA’

Il presente accordo di programma disciplina le modalità attuative della gestione associata tra i Comuni firmatari delle funzioni sociali, come di seguito specificate all’articolo 3 e 4, tra i Comuni firmatari.

La gestione associata di tali funzioni avviene attraverso la delega al Comune di Venezia, in qualità di Comune capofila, nelle modalità di seguito specificate.

Art. 2. CRITERI GENERALI

Per la realizzazione della gestione associata dei servizi sociali, i Comuni firmatari si attengono ai seguenti criteri generali:

  • la sostenibilità della gestione associata, cioè il conferimento delle funzioni sociali che possono essere effettivamente gestite in modo associato tenuto conto delle infrastrutture esistenti;

  • l’economicità: realizzare una gestione associata che non comporti oneri ulteriori per gli enti locali a parità di domande ricevute e di interventi erogati, ma una riduzione o quantomeno un mantenimento della spesa;

  • la valorizzazione delle competenze professionali per facilitare una presa in carico più efficace delle persone e delle famiglie del territorio.

Art. 3. COMPETENZE DEGLI ENTI FIRMATARI

I Comuni firmatari del presente accordo si impegnano a compiere tutti gli atti necessari alla sua attuazione e a non assumere provvedimenti successivi che siano in contrasto con i contenuti e gli obiettivi del presente accordo o ne ostacolino l’attuazione.

Il Comune di Venezia, in qualità di ente capofila delegato, si impegna a:

a. garantire le attività amministrative necessarie alla realizzazione delle diverse attività di gestione associata previste all’art.4 (comprensivi di atti di impegno e liquidazione delle spese, accertamento delle entrate da compartecipazioni private alla spesa);

b. gestire le comunicazioni con le unità di valutazione multidimensionale, con i servizi sociali comunali e con i soggetti erogatori dei servizi, secondo quanto previsto dalle attività di cui all’art.4;

c. gestire le risorse proprie e dei Comuni deleganti, secondo le modalità concordate;

d. garantire il monitoraggio continuo tra entrate e spese, con verifiche trimestrali, in modo da segnalare prontamente eventuali sforamenti;

e. predisporre una rendicontazione annuale, utilizzabile ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 6 del presente accordo e ai fini di eventuali richieste regionali.

f. predisporre le domande e ricevere gli eventuali contributi finalizzati agli interventi oggetto di delega, sulla base di quanto stabilito dalle normative regionali e statali.

Il Comune di Marcon e il Comune di Quarto d’Altino, in qualità di Comuni deleganti si impegnano a:

a. esercitare la titolarità della presa in carico della persona;

b. partecipare agli incontri delle unità di valutazione multidimensionali distrettuali per la parte tecnico-professionale;

c. trasferire annualmente al Comune delegato le risorse necessarie;

d. trasferire ulteriori risorse nel caso di esaurimento del trasferimento annuale;

e. adottare il sistema informativo delle prestazioni sociali, sviluppato dal Comune di Venezia nell'ambito del PON Metro 2014-2020, operazione VE1.1.1.j, di cui al successivo articolo 4 "Funzioni di progettazione e innovazione", garantendo i requisiti di funzionalità per tutto il periodo di validità del Programma stesso.

ART. 4. CONTENUTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Sono oggetto della Gestione Associata le funzioni e le attività a diretto contatto con l’utenza, amministrative e organizzative che, per prassi o per atti della Conferenza dei Sindaci dell’ex Aulss12 e del successivo Comitato dei Sindaci di Distretto 1 e 2, vengono già attuate, o che possono esserlo, in forma associata.

Le funzioni e le attività coinvolte nella Gestione Associata sono:

  • Funzioni amministrative e programmatorie;

  • Funzioni tecniche di Area;

  • Funzioni tecniche traversali;

  • Funzioni di rappresentanza;

  • Attività di progettazione e innovazione;

  • Attività di armonizzazione dei Regolamenti;

  • Attività di armonizzazione dei servizi esternalizzati;

  • Attività di armonizzazione delle procedure di presa in carico.

Le funzioni amministrative e programmatorie

  • Le attività amministrative attinenti ai trasferimenti economici finalizzati all’inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali di minori, persone con disabilità, persone anziane, persone con problemi psichici;

  • le funzioni organizzative attinenti alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione territoriale, in particolare quelle relative alla redazione ed al monitoraggio annuale del Piano di Zona e alla rilevazione annuale dell’Istat sulla spesa sociale dei Comuni coordinate dal Comune di Venezia.

Le Funzioni tecniche di Area

Minori e Famiglia

  • CASF;

  • Consulenze su progetti quadro per minori e su rapporti con Autorità giudiziaria;

  • Banca dati delle risorse residenziali e semiresidenziali per minori;

  • Promozione, formazione e gestione dei Tutori volontari per minori d’età, secondo quanto sarà definito dalla Regione Veneto.

Immigrazione ed Asilo

  • Mediazione linguistico culturale;

  • Consulenza ed informazioni su aspetti e casistiche relative all’Immigrazione e all’Asilo.

Centro Antiviolenza e Case rifugio

Allargamento ai Comuni di Marcon e Quarto d’Altino della procedura in uso nel Comune di Venezia per gli utenti del Centro Antiviolenza e delle Case rifugio.

Funzioni tecniche traversali

Formazione operatori dei servizi sociali: estensione delle proposte formative del Comune di Venezia agli operatori dei Comuni di Marcon e Quarto d’Altino;

Funzioni di rappresentanza

Tenuto conto della nuova organizzazione dell’Azienda ulss3 i Comuni saranno rappresentati presso eventuali tavoli (istituzionali, tecnici) come Ambito Territoriale del Comitato dei Sindaci di Distretto. La delega sarà di norma attribuita al Comune capofila della Gestione Associata salvo diversa indicazione dello stesso Comitato dei Sindaci di Distretto. Il Comune delegato provvederà ad informare e a coinvolgere in eventuali decisioni gli altri Comuni.

Per l’Area Minori e Famiglia

Il Comune di Venezia rappresenterà l’Ambito Territoriale:

  • presso il Garante Regionale dei Diritti della Persona sia per la gestione delle procedure connesse alle tutele giuridiche che per i Laboratori/Tavoli sui temi giuridici e di rapporto tra servizi e autorità giudiziarie;

  • presso la Città Metropolitana di Venezia nel tavolo di coordinamento relativo al Protocollo d'Intesa per i minori riconosciuti da un solo genitore;

  • presso A.Ulss3 Serenissima nel Protocollo sulla violenza domestica e nei temi generali connessi all’area;

  • presso il distretto Veneziano dell’A.Ulss3 Serenissima sulla gestione delle UVMD minori;

  • presso la Regione Veneto nelle attività di coordinamento sulla tutela minori, sull’affido familiare e correlate.

per l’Area Immigrazione

Il Comune di Venezia rappresenterà l’Ambito Territoriale:

  • presso la Questura e la Prefettura su eventuali singoli casi e nei Tavoli tecnici di coordinamento;

  • presso la Regione Veneto nei tavoli riferiti ai Piani Territoriali di Integrazione che riguardano l’ambito territoriale e per gli eventuali progetti (Fondi europei Fami) che potranno essere proposti dalla Regione Veneto ai territori;

  • presso l’OIM (Organizzazione Internazionale per l’Immigrazione) per i rimpatri volontari assistiti.

Funzioni di progettazione e innovazione

  • Programma di intervento regionale R.I.A. - Reddito di Inclusione Attiva (DGR 2009/2015);

  • PON Metro 2014-2020 Asse 1 “Agenda digitale” operazione VE1.1.1.j “Sistema unico delle prestazioni sociali” (Allegato C);

  • PON Metro – Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 2014-2020 - Asse3;

  • PON Inclusione – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione del SIA/REI 2018-2019;

  • Fondo nazionale Lotta alla Povertà;

  • Piani Territoriali per l’Integrazione e Progetti FAMI;

  • Home Care Premium 2017 (in scadenza al 31.12.18);

  • Progettualità legate alle attività occupazionali per utenti deboli e vulnerabili (Lavori Socialmente Utili).

Attività di armonizzazione dei Regolamenti

  • Residenzialità;

  • Affidamento Familiare;

  • Servizio Educativo Domiciliare (SED);

  • Inserimento dei minori in Comunità di accoglienza;

  • Regolamento dei servizi di assistenza tutelare e cure familiari;

  • Regolamento di integrazione scolastica e continuità assistenziale;

  • Regolamento Interventi di sostegno al reddito;

Attività di armonizzazione dei servizi esternalizzati

  • Sed minori;

  • Integrazione scolastica e continuità assistenziale minori disabili;

  • Servizio Assistenza Domiciliare.

Attività di armonizzazione delle procedure di presa in carico

  • Condivisione Buone pratiche per la gestione dei rapporti con altri Enti nella presa in carico di utenti Adulti;

  • I Comuni s’impegnano a favorire lo scambio di informazioni, tra i propri operatori sociali, sulle modalità di relazione con altri enti istituzionali (Aulss, Centro per l’impiego, UEPE ecc.) nella presa in carico di utenti adulti e a promuovere, in sede di redazione del Piano di zona, la definizione di Linee guida/procedure per la presa in carico multidimensionali dei propri utenti.

Protocolli professionali operativi

  • Realizzare Protocolli operativi tra i Comuni associati, finalizzati a favorire l’armonizzazione delle prese in carico degli utenti, con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi previsti da Pon-Inclusione, ReI, Pon-Metro e RIA;

  • Attuazione delle linee guida ministeriali sulla presa in carico «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016.

ART.5. PROCESSO DI ATTUAZIONE

Le attività in Gestione Associata già in essere dal precedente Accordo di Programma (2013-giugno 2018) e confermate dal presente (luglio 2018-dicembre 2021) sono descritte nell’Allegato A e continueranno ad essere monitorate secondo l’art.7 del presente Accordo.

Per quanto riguarda nuove funzioni e attività da realizzare nel corso di vigenza del presente Accordo, Il Gruppo Tecnico di Coordinamento Intercomunale presenterà annualmente al Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2 un piano d’attuazione degli obiettivi da raggiungere. Questi saranno successivamente valutati come indicato nell’art. 7.

ART. 6. RISORSE

I Comuni deleganti trasferiscono al Comune capofila le risorse necessarie a copertura della spesa per gli inserimenti in strutture diurne e residenziali.

L’ammontare delle risorse è dato dalla spesa media degli ultimi tre anni (criterio storico) aumentata del 10% come fondo di riserva. Nel caso di sforamento del trasferimento annuale il Comune delegante trasferisce ulteriori risorse al Comune delegato.

Eventuali contributi regionali e statali finalizzati a uno degli interventi interessati dalla gestione associata e la predisposizione delle relative domande rimarranno in capo al Comune di Venezia salvo diversa disposizione dell’ente erogatore.

Il trasferimento di risorse connesso alle fasi successive è regolato da specifiche delibere del Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2 che confermano l’avvio di ogni singola attività e determinano l’ammontare dei trasferimenti e le modalità di trasferimento delle risorse dai Comuni deleganti al comune capofila.

ART. 7. MONITORAGGIO E VERIFICA

I Comuni firmatari, attraverso il Gruppo tecnico di coordinamento Intercomunale, si impegnano a realizzare un monitoraggio annuale, e una conseguente valutazione, del funzionamento e dei risultati prodotti con la gestione associata.

I risultati del monitoraggio confluiscono in una relazione annuale, sottoposta all’approvazione formale del Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2, in adempimento alle funzioni di vigilanza previste dall’art. 34, comma 7 T.U.E.L. A tal fine, il Comitato dei Sindaci svolge le funzioni di Collegio di vigilanza.

ART. 8. GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO

Con verbale del Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2 viene costituito il Gruppo Tecnico di Coordinamento Intercomunale, composto dai referenti dei servizi sociali tecnici e amministrativi di tutti i Comuni coinvolti, individuati dai rispettivi Sindaci.

Il Gruppo Tecnico ha il compito di supportare il Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2 nelle attività di attuazione, monitoraggio e valutazione del processo di gestione associata, di cui agli articoli 4 e 6.

ART. 9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che, a parere del Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2, non incidono in modo significativo sul contenuto dello stesso e non determinano una revisione degli impegni, delle modalità e del quadro finanziario, possono essere adottate con delibera del Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2.

Art. 10. CONTROVERSIE

Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo, non risolvibili in sede del Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2, saranno devolute ad un collegio arbitrale, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

ART. 11. VALIDITÀ, PUBBLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

L’accordo di programma, approvato con il consenso unanime espresso da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti in sede di Comitato dei Sindaci di Distretto 1-2, è adottato con atto formale del Sindaco di Venezia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L.

L’accordo di programma esplica i suoi effetti a far data dalla sua sottoscrizione sino al 31.12.2021.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.D. lgs. 82/52005 e s.m.i.

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