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Bur n. 112 del 09 novembre 2018


REGIONE DEL VENETO

Direzione Servizi Sociali. Avviso per la presentazione delle richieste di contributo per interventi di assistenza giudiziale legale destinati ai cittadini residenti in Veneto danneggiati dalle banche. Art. 11 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e s.m.i..

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali

 

Visto l’art. 11 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, e s.m.i.

Visto l’art. 1 della Legge regionale 22 novembre 2016, n. 23

Visto l’art. 49 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45

 

Rende noto

 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di contributo, secondo le modalità e i criteri sotto indicati. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà 30 giorni dopo la pubblicazione del presente Avviso sul BUR alle ore 12.00.

OBIETTIVO  GENERALE

Concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all’assistenza giudiziale legale delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

OBIETTIVO SPECIFICO Attivare interventi di assistenza giudiziale legale a favore dei cittadini residenti in Veneto danneggiati dagli Istituti bancari “Veneto Banca” e “Banca Popolare di Vicenza” per il tramite di Associazioni e Comitati costituiti ai sensi del Codice Civile.

AZIONI

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, con l’iniziativa de quo, si intende fornire un contributo alle maggiori spese legali e saranno ammesse a contributo le attività di assistenza giudiziale legale prestate, per il tramite di Associazioni e Comitati costituiti ai sensi del Codice Civile, a favore dei propri rappresentati.

Al fine dell’ottimizzazione delle risorse si intende privilegiare sia azioni di tipo collettivo che cumulative.

REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

  1. Associazioni costituite ai sensi del Codice Civile,
  2. Comitati costituiti ai sensi del Codice Civile. Per i soggetti di cui sopra è richiesta:
  • la costituzione tramite atto pubblico o scrittura privata,
  • la presentazione dell’atto costitutivo, dello statuto e del n. di codice fiscale,
  • documentazione comprovante un rapporto convenzionale con studi legali o con Avvocati iscritti al competente Ordine professionale. I legali dovranno essere esperti preferibilmente in materia bancaria,
  • documentazione comprovante un numero di rappresentati non inferiore a 10 (dieci),
  • documentazione comprovante di essere Associazioni e Comitati rappresentativi delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari “Veneto Banca” e “Banca Popolare di Vicenza”, corredata da una breve relazione illustrativa delle attività/servizi posti in essere.
  • prevedere la presa in carico dei propri rappresentati danneggiati dalle banche attraverso uno specifico modulo di adesione che preveda una registrazione di protocollo numerato in ordine cronologico.

REQUISITI DEI SOGGETTI DESTINATARI

Le Associazioni ed i Comitati dovranno attivare l’assistenza giudiziale legale utilizzando il contributo regionale nei confronti dei soggetti rappresentati il cui status sia il seguente :

  • essere persone fisiche,
  • essere cittadini residenti in Veneto,
  • rientrare in una delle seguenti categorie : pensionato o lavoratore o disoccupato o inoccupato,
  • oppure aver contratto un mutuo presso sedi o filiali degli istituti bancari Veneto Banca e/o Banca Popolare di Vicenza per acquisto o ristrutturazione della prima casa, o acquisto vettura non di lusso, o per spese riconducibili a cure mediche o prestazioni odontoiatriche,
  • avere un reddito non superiore ad euro 36.000,00 di  cui, l’eventuale ammontare derivante  da immobili a reddito non dovrà essere superiore a euro 8.000,00 da dimostrare mediante presentazione di 730 e /o Mod. Unico o CUD,
  • dimostrare di aver subito una rilevante diminuzione del proprio patrimonio mobiliare nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, a seguito dell’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari Veneto Banca e/o Banca Popolare di Vicenza. Tale diminuzione dovrà essere comprovata mediante presentazione della comunicazione ufficiale rilasciata dall’Istituto bancario all’interessato o attraverso presentazione della proposta formale di risarcimento formulata dall’istituto bancario all’interessato.
  • dimostrare di aver investito in azioni per importi non superiore a euro 80.000,00= nel caso di singole persone fisiche e non superiori a euro 150.000,00= nel caso di nuclei famigliari.

Trattandosi di contributo di solidarietà, a sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà, non saranno considerate ammissibili le richieste di persone che possiedono redditi derivanti da immobili a reddito per un ammontare superiore a quello indicato al punto precedente.

A tale scopo i soggetti rappresentati dovranno produrre alle Associazioni e ai Comitati un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale andrà indicato il possesso di immobili a reddito e l’entità del reddito derivante dagli stessi, nonché di aver investito in azioni per importi non superiore a euro 80.000,00= nel caso di singole persone fisiche e non superiori a euro 150.000,00= nel caso di nuclei famigliari.

STANZIAMENTO

Le risorse regionali complessive per l’attuazione degli interventi de quo sono individuate con Legge di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, Legge regionale 29/12/2017, n. 47, esercizio 2018, nello stanziamento della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia” – Programma 05 “Interventi per le famiglie” – Capitolo di spesa 102646 “Azioni regionali per l’assistenza legale destinata ai cittadini veneti danneggiati da istituti bancari” – trasferimenti correnti (art. 11 legge regionale 23/02/2017, n. 7, così come modificato e integrato dall’art. 49 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ) per un ammontare di Euro 300.000, 00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere redatte utilizzando lo schema allegato al presente Avviso, disponibile sul sito internet della regione del Veneto all’indirizzo: www.regione.veneto.it sezione bandi, avvisi concorsi, e pervenire, pena esclusione, entro e non oltre i termini di presentazione del presente avviso.

Il modulo di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte ( dattiloscritto o elaborato al computer), sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione/ Comitato ed essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. Al modulo di domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Ove previsto, le richieste di contributo dovranno essere corredate da marca da bollo da Euro 16,00, di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 (sono esenti : gli organismi di volontariato iscritti al Registro regionale di cui alla L.R. 30.08.1993, n. 40; gli Enti non commerciali e le Onlus di cui agli articoli nn. 10 e 11 del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460). Nel caso di trasmissione tramite P.E.C., l’imposta di bollo potrà essere assolta in modo virtuale: - in virtù di specifica autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate; in questo caso andranno indicati sulla domanda gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972; - se, invece, il mittente della P.E.C. non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, può allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata di copia di documento d’identità del dichiarante. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente nelle seguenti modalità :

  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale del Veneto Direzione Servizi Sociali Rio Novo Dorsoduro, 3493 30123 Venezia;

  • tramite posta elettronica certificata, per gli enti obbligati all’utilizzo della P.E.C. ai sensi della normativa vigente, all’indirizzo:
    area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it In tal caso la domanda di contributo e tutti gli allegati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati: pdf, pdf/A. .odf, .txt,. jpg, .gif, .tiff, .xml.

Altre informazioni sulle modalità di trasmissione con posta certificata si trovano al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa ad eventuali disguidi postali che dovesse comportare il ritardo o il mancato invio della richiesta di contributo entro il termine sopra indicato. La data di spedizione sarà comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.

Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della PEC , dovrà essere indicata la seguente dicitura : “RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE LEGALE DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI IN VENETO DANNEGGIATI DALLE BANCHE. ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 e s.m.i. – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI.”

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La Giunta Regionale incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell’esame e valutazione istruttoria delle domande, da effettuarsi entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento delle stesse, tenuto conto del possesso di tutti i requisiti previsti per i beneficiari.

Non è ammessa la presentazione di domande plurime da parte dello stesso soggetto.

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’approvazione dell’ elenco delle Associazioni/Comitati ammessi a contributo e la ripartizione dei contributi stessi avverrà con provvedimento del dirigente della Direzione Servizi Sociali, compatibilmente alla disponibilità finanziaria, fino alla concorrenza massima di Euro 300.000.= , proporzionalmente al numero dei mandati conferiti a ciascuna Associazione/Comitato da parte dei propri rappresentati.

Alle Associazioni/Comitati ammessi a contributo verrà erogato:

  • un acconto fisso del 30% , calcolato sull’importo del contributo totale messo a disposizione, a fronte di dichiarazione d’avvio dell’ iniziativa de quo,
  • il saldo, pari al 70%, proporzionato al numero dei mandati conferiti a ciascuna Associazione/Comitato da parte dei propri rappresentati, a seguito di presentazione di dettagliata relazione finale, dell’elenco dei mandati e di puntuale rendicontazione previsti entro il termine massimo del 15/10/2019, nonché della presentazione di attestazione comprovante l’iscrizione a ruolo delle cause ovvero la presentazione del ricorso all’A.C.F. o altro organismo arbitrale che dovesse sostituire quest’ultimo, entro il termine massimo di 180 giorni dall’erogazione dell’acconto pena la decadenza dell’assegnazione dello stesso ed obbligo di restituzione di quanto percepito a qualsiasi titolo.

Le somme di cui ai punti precedenti che risultassero eventualmente non liquidabili o, se già liquidate, soggette a restituzione, andranno ripartite, con successivo provvedimento tra le altre Associazioni, fermi restando l’attività svolta e il numero dei mandati.

I contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso.

Ciascuna Associazione /Comitato dovrà : prevedere la presa in carico dei propri rappresentati danneggiati dalle banche attraverso uno specifico modulo di adesione che preveda una registrazione di protocollo numerato in ordine cronologico; acquisire agli atti la documentazione di cui alla voce “Requisiti soggetti destinatari” del presente Avviso, comprese le autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; presentare dichiarazione d’avvio dell’iniziativa de quo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della concessione del contributo, pena decadenza dell’assegnazione dello stesso; redigere dettagliata relazione finale, puntuale rendicontazione ed elenco dei mandati entro il termine massimo 15/10/2019; presentare altresì l’attestazione comprovante l’iscrizione a ruolo delle cause ovvero la presentazione del ricorso all’A.C.F. o altro organismo arbitrale che dovesse sostituire quest’ultimo, pena decadenza dell’assegnazione del contributo stesso ed obbligo di restituzione di quanto percepito a qualsiasi titolo, prevista entro il termine massimo di 180 giorni dall’erogazione dell’acconto.

La Direzione Servizi Sociali potrà verificare in ogni momento lo stato di attuazione dell’attività di cui al presente Avviso e la veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, intervenendo con revoca del contributo, se necessario.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO REGIONALE

Saranno ammesse a contributo regionale le sole spese relative ad attività di assistenza giudiziale legale. La spesa da rendicontare, da parte di Associazioni e Comitati, dovrà essere costituita da regolare fattura emessa da studio legale o da Avvocati iscritti al competente Ordine professionale, di cui al rapporto convenzionale sottoscritto tra le parti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è la Direzione Servizi Sociali (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Servizi Sociali (L. n. 241/90 e s.m.i.).

I dati personali raccolti dall’amministrazione regionale sono unicamente quelli del rappresentante legale e del responsabile del progetto, al fine dell’istruttoria delle domande ricevute.

I dati saranno raccolti con modalità informatizzata o cartacea e non saranno comunicati e diffusi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Sociali.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria

Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE.

Le Associazioni  e i comitati se volessero assumere informazioni sui contenuti dell’Avviso potranno rivolgersi alla Direzione Servizi Sociali, al seguente recapito: tel. 041 2791627.

(Avviso derivante dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1633 del 6 novembre 2018, pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

1633_AllegatoB_381442.pdf

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