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Bur n. 47 del 18 maggio 2018


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 14 del 17 maggio 2018. Proposte di candidatura per il rinnovo dell'organo amministrativo della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (L.R. 19 febbraio 2007 n. 2 art. 40, L. 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2, comma 290).

IL PRESIDENTE

VISTO il combinato disposto degli artt. 15 e 16 dello statuto della  società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. che prevede che l’organo amministrativo sia costituito, a scelta dell’assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero cinque membri;

CONSIDERATO che l’art. 16 dello statuto societario prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

VISTO il medesimo art. 16 dello statuto che prevede che tutti i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all’art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono avere acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società e almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi del quale il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia;

VISTO ancora l’art. 16 dello statuto che prevede che non possono ricoprire l’incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

“1)       Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l’emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a)        dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b)        dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c)         dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia tributaria;
d)        dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2)        Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3)        Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l’esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4)        Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all’articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5)        Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.”;

CONSIDERATO che la società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è partecipata in via paritetica dalla Regione del Veneto e da ANAS S.p.A. e che attualmente non sono in vigore patti parasociali che regolino la composizione dell’organo amministrativo;

TENUTO CONTO che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2017 da parte dell’assemblea del 2 maggio 2018 l’attuale Consiglio di Amministrazione è venuto a scadere;

CONSIDERATO che la medesima assemblea ha mantenuto in regime di prorogatio l’attuale Consiglio di Amministrazione rinviando al 25 luglio 2018 il rinnovo dell’organo amministrativo;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

RENDE NOTO

che il Consiglio Regionale deve provvedere alla designazione da uno a tre componenti dell’organo amministrativo della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A, per la successiva nomina da parte dell’assemblea societaria;

che tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all’art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono avere acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società e almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi del quale il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia;

che possono presentare proposta di candidatura (vedi allegato) al Presidente del Consiglio Regionale entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., e cioè entro il 2 giugno 2018, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia), e possono essere:

a)  inviate per e-mail certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b)  inviate per e-mail non certificata all’indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
c)  inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
d)  consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:

-  comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini;
-  comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
-  comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;

che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997;

che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che alle proposte di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;

che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

che alle medesime deve essere allegata la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o in quelle previste dall’art. 2382 del codice civile, né in quelle di ineleggibilità o decadenza previste all’art. 16 dello statuto della Società;

che non può essere designato per l’incarico in oggetto un lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto della natura dell’incarico;

che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti Uffici del Consiglio regionale, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto;

che l’efficacia delle nomine è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale – Unità Rapporti istituzionali Tel. 041 2701393 - Fax 041 2701271.

Per Il Presidente Il Vice Presidente F.to Gianluca Forcolin

(seguono allegati)

avviso_14_proposta_di_candidatura_370475.pdf

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