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Bur n. 16 del 16 febbraio 2018


COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)

Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Villafranca per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "intersezione tra la strada provinciale 24 e la strada comunale detta Via Dossi" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

PROVINCIA DI VERONA - COMUNE DI VILLAFRANCA

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Provincia di Verona e il Comune di Villafranca per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “intersezione tra la strada provinciale 24 e la strada comunale detta Via Dossi” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

FRA

- il Comune di Villafranca, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00232070235 , rappresentato dal Sindaco pro tempore Mario Faccioli,

e

- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Antonio Pastorello,

premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12 luglio 2017 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza su strade provinciali;

- con nota del 13 settembre 2017, protocollo provinciale 76990, il Comune di Villafranca, ha presentato istanza per l’assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di sicurezza sulla viabilità provinciale attraversante il territorio comunale;

- in particolare la richiesta si riferisce all’opera “intersezione tra la strada provinciale 24 e la strada comunale detta Via Dossi”.

viste le istruttorie del settore sviluppo del territorio per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa e del servizio gestione bilancio per l’accertamento di inesistenza di pendenze o controversie tra la “Provincia” e il “Comune” concernenti entrate tributarie ed extratributarie iscritte nel bilancio provinciale;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2
(Oggetto)

1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica “intersezione tra la strada provinciale 24 e la strada comunale detta Via Dossi”;

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.

3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 448.492,77 (euro quattrocento quarantottomila quattrocento novantadue / 77).

4. La “Provincia” assegna al “Comune” il contributo agli investimenti di euro 224.246,39 (euro duecento ventiquattromila duecento quarantasei / 39), per la realizzazione della suddetta opera.

Articolo 3
(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto

competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.

2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 224.246,39 a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, pari alla somma direttamente assunta dal comune (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque

denominati, da enti pubblici o soggetti privati).

3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 224.246,39 al “Comune”:

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla “Provincia” del progetto esecutivo (o, definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);

- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato nella misura pari a quella direttamente finanziata dal comune come da quadro economico finale contenente le spese effettivamente sostenute e documentate, come risultante da relazione acclarante finale, qualora la spesa risultasse inferiore al quadro economico presentato al momento dell’istanza.

2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.

3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “intersezione tra la strada provinciale 24 e la strada comunale detta Via Dossi”, verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo lo schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo/esecutivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “intersezione tra la strada provinciale 24 e la strada comunale detta Via Dossi”, a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnicoamministrativo.

3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.

2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.

4. Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico:

- tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della pubblica illuminazione sull’intersezione,

- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno dell’intersezione”.

Articolo 8
(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3.

Articolo 9
(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.

Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11
(Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- Presidente della “Provincia”, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.


Per il Comune di Villafranca
Il Sindaco Mario Faccioli

Per la Provincia di Verona
Il Presidente Antonio Pastorello
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

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