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Bur n. 109 del 17 novembre 2017


REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO e CASE DI SECONDO LIVELLO predisposte per accogliere donne, sole o con figli minori, vittime di violenza. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”;

VISTA la deliberazione n. 761 del 29 maggio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto;

VISTA la deliberazione n. 1856 del 14 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi a favore di Comuni e Aziende unità locali socio- sanitarie (ULSS) e rivolti a finanziare l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;

RENDE NOTO

I. Stanziamento

Per il finanziamento degli interventi per l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza, è previsto uno stanziamento complessivo di € 400.000,00, a valere sul capitolo 103227 del Bilancio di previsione 2017-2019.

II. Beneficiari finali dell’intervento

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

  1. Comuni del Veneto:
    1. singoli;
    2. associati con altri Comuni;
    3. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.
  2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:
    1. singole;
    2. associate con altre Aziende ULSS;
    3. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati “capofila” dell’iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile  degli  adempimenti  amministrativi  connessi  alla  concreta  realizzazione  dell’intervento

(comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

IV. Tipologie di strutture finanziabili

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

  1. centri antiviolenza (articolo 3)
  2. case rifugio (articolo 4)
  3. case di secondo livello (articolo 5)

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 761/2017 come previsto dall’articolo 7 primo comma della L.R. n. 5/2013.

V. Ripartizione della Stanziamento

Lo stanziamento complessivo di € 400.000,00 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio, come di seguito riportato:

  • per i Centri antiviolenza: € 210.000,00, calcolando un contributo minimo fisso di € 8.000,00 per struttura più un contributo aggiuntivo in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione specificati al successivo punto X;
  • per le Case Rifugio: € 100.000,00 calcolando un contributo minimo fisso di € 8.000,00 per struttura più un contributo aggiuntivo in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione specificati al successivo punto X;
  • per le Case di secondo livello: € 90.000,00 calcolando un contributo minimo fisso di € 8.000,00 per struttura più un contributo aggiuntivo in base alla graduatoria stilata secondo i criteri di valutazione specificati al successivo punto X.

VI. Interventi ammessi

Gli interventi finalizzati all’implementazione e alla gestione delle strutture indicate al precedente punto IV a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

VII. Ammissibilità delle richieste di contributo

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

  1. ciascun Comune e ciascuna Azienda ULSS potrà presentare più richieste di contributo per diverse strutture e per diverse tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello);
  2. per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
  3. il costo complessivo dell’intervento dovrà essere pari ad almeno € 15.000,00;
  4. le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente del modulo di domanda allegato al Bando e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

VIII. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

  1. Voce di spesa “Risorse umane”: spese per la retribuzione del personale operante nelle strutture. In questa macro voce si possono inserire anche le spese sostenute da personale volontario come “rimborsi” purché accompagnati da documenti fiscalmente validi;
  2. Voce di spesa “Acquisto di beni”: spese per acquisto di arredi, attrezzature e materiali di consumo;
  3. Voce di spesa “Spese di pronta cassa per le donne prese in carico”: spese per acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, costi rette per donne accolte in emergenza;
  4. Voce di spesa “Fornitura di servizi”: spese per le consulenze, spese per la tinteggiatura, spese di manutenzione ordinaria impianti tecnologici (dettagliare spesa e tipologia di impianto), spese per la formazione del personale;
  5. Voce di spesa “Spese di gestione delle strutture”: spese per utenze, spese per altre attività attinenti all’organizzazione della struttura;
  6. Voce di spesa “Spese divulgazione/sensibilizzazione”: spese per organizzazione eventi/iniziative per la cittadinanza, spese per la sensibilizzazione nelle scuole, spese per la realizzazione di materiale informativo/divulgativo;
  7. Voce di spesa “Spese generali non documentabili”: ammesse entro un importo massimo del 5% del costo totale, calcolato sul totale dei costi al netto delle stesse.

In fase di valutazione delle richieste di contributo gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.

IX. Durata dell’intervento

Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale: gennaio 2018 – dicembre 2018.

Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

X. Criteri di valutazione delle richieste di contributo

Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

  1. Centri antiviolenza: il numero di utenti che si sono rivolti al Centro (prese in carico) nell’anno 2016. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione inviate nel 2017 da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
  2. Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell’anno 2016. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione inviate nel 2017 da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso la predetta Direzione.

XI. Graduatoria

La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i criteri indicati al precedente punto X - centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017.

XII. Contributo concedibile

Il finanziamento regionale non potrà superare l’importo complessivo massimo di € 15.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:

- € 8.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento in ciascuna graduatoria - centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello - più un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo massimo è € 7.000,00. Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà quindi erogato il contributo fisso di € 8.000,00 e l’intero contributo aggiuntivo. Per ogni posizione successiva in graduatoria si applicherà un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo aggiuntivo (esempio: 1^ classificato=100% pari a € 7.000,00; 2^ classificato = 95% pari a € 6.650,00 ecc.) fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia di strutture, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

XIII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

I soggetti beneficiari dovranno entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo comunicare la data di avvio delle attività (su modulistica fornita dalla Regione) e il Codice Unico di Progetto (CUP), pena la decadenza dalla assegnazione.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

  1. 70% quale acconto, a seguito dell’acquisizione da parte degli Uffici regionali della documentazione in precedenza citata;
  2. 30% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale dell’ente beneficiario di:
    1. relazione finale sull’attività svolta;
    2. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo delle spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l’effettuazione delle stesse;
    3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 su modulistica fornita dalla Regione.

Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all’iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto (1)”. Tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso, così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure qualora la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni all’intervento autorizzate dal Direttore dell’Unità Organizzativa  Cooperazione internazionale.

XIV. Variazioni  all’intervento

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente alla durata sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva  dell’intervento.

XV. Presentazione della domanda

Modulo di domanda Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dell’apposita modulistica approvata con la citata DGR all’allegato: A1) Interventi di sostegno alle strutture di cui alla L.R. n. 5/2013, disponibile sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce “Bandi, Avvisi e Concorsi”. Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte.

Sottoscrizione il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

Presentazione Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante posta elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it.

La e-mail dovrà avere in allegato la domanda di contributo e tutti gli allegati in formato pdf. Le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si trovano al seguente indirizzo: 
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.

Scadenza Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul BURV.

Oggetto Al fine dell’identificazione del Bando di riferimento, nell’oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Strutture già operanti – anno 2017 - Fondi regionali”. Nel testo della e-mail dovrà essere indicata la Unità Organizzativa destinataria: Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

XVI. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali

La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Informazioni sui contenuti del Bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale:
telefono 041/2794348 – 4347;
e-mail: palma.ricci@regione.veneto.it
claudia.peruzzi@regione.veneto.it

Il Direttore Maria Elisa Munari

______________________________

(1)  Nel caso di utilizzo del logo regionale è obbligatorio contattare preventivamente la competente U.O. Comunicazione  e Informazione al seguente indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.

 

(La Deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 14 novembre 2017 è pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

1856_AllegatoB_357423.pdf

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