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REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO e CASE DI SECONDO LIVELLO predisposte per accogliere donne, sole o con figli minori, vittime di violenza. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale
VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”;
VISTA la deliberazione n. 761 del 29 maggio 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto;
VISTA la deliberazione n. 1856 del 14 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi a favore di Comuni e Aziende unità locali socio- sanitarie (ULSS) e rivolti a finanziare l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;
RENDE NOTO
I. Stanziamento
Per il finanziamento degli interventi per l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza, è previsto uno stanziamento complessivo di € 400.000,00, a valere sul capitolo 103227 del Bilancio di previsione 2017-2019.
II. Beneficiari finali dell’intervento
Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.
III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati “capofila” dell’iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione dell’intervento
(comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).
IV. Tipologie di strutture finanziabili
Le strutture oggetto del finanziamento sono:
Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 761/2017 come previsto dall’articolo 7 primo comma della L.R. n. 5/2013.
V. Ripartizione della Stanziamento
Lo stanziamento complessivo di € 400.000,00 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul territorio, come di seguito riportato:
VI. Interventi ammessi
Gli interventi finalizzati all’implementazione e alla gestione delle strutture indicate al precedente punto IV a supporto delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
VII. Ammissibilità delle richieste di contributo
Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:
VIII. Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):
In fase di valutazione delle richieste di contributo gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse.
IX. Durata dell’intervento
Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale: gennaio 2018 – dicembre 2018.
Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.
X. Criteri di valutazione delle richieste di contributo
Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
XI. Graduatoria
La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i criteri indicati al precedente punto X - centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017.
XII. Contributo concedibile
Il finanziamento regionale non potrà superare l’importo complessivo massimo di € 15.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:
- € 8.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento in ciascuna graduatoria - centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello - più un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo massimo è € 7.000,00. Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà quindi erogato il contributo fisso di € 8.000,00 e l’intero contributo aggiuntivo. Per ogni posizione successiva in graduatoria si applicherà un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo aggiuntivo (esempio: 1^ classificato=100% pari a € 7.000,00; 2^ classificato = 95% pari a € 6.650,00 ecc.) fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia di strutture, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.
XIII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi
I soggetti beneficiari dovranno entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo comunicare la data di avvio delle attività (su modulistica fornita dalla Regione) e il Codice Unico di Progetto (CUP), pena la decadenza dalla assegnazione.
Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:
Negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all’iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione del Veneto (1)”. Tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.
La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso, così come indicata nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.
Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto.
Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure qualora la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l’esclusione di eventuali variazioni all’intervento autorizzate dal Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
XIV. Variazioni all’intervento
Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente alla durata sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva dell’intervento.
XV. Presentazione della domanda
Modulo di domanda Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dell’apposita modulistica approvata con la citata DGR all’allegato: A1) Interventi di sostegno alle strutture di cui alla L.R. n. 5/2013, disponibile sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce “Bandi, Avvisi e Concorsi”. Il modulo di domanda dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte.
Sottoscrizione il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo di domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.
Presentazione Le richieste di contributo dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it.
La e-mail dovrà avere in allegato la domanda di contributo e tutti gli allegati in formato pdf. Le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si trovano al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Scadenza Le richieste di contributo dovranno, a pena di decadenza, essere inoltrate entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul BURV.
Oggetto Al fine dell’identificazione del Bando di riferimento, nell’oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Strutture già operanti – anno 2017 - Fondi regionali”. Nel testo della e-mail dovrà essere indicata la Unità Organizzativa destinataria: Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
XVI. Responsabile del procedimento, diritto di accesso agli atti e trattamento dati personali
La struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è l’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e s.m.i.).
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nei confronti della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SISTAR (L. n. 241/1990 e s.m.i.).
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale, con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 - Venezia.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla L.R. n. 5/2013. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Informazioni sui contenuti del Bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale: telefono 041/2794348 – 4347; e-mail: palma.ricci@regione.veneto.it claudia.peruzzi@regione.veneto.it
Il Direttore Maria Elisa Munari
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(1) Nel caso di utilizzo del logo regionale è obbligatorio contattare preventivamente la competente U.O. Comunicazione e Informazione al seguente indirizzo e-mail: cominfo@regione.veneto.it.
(La Deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 14 novembre 2017 è pubblicata in parte seconda – sezione seconda del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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