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Bur n. 77 del 11 agosto 2017


REGIONE DEL VENETO

Consiglio regionale del Veneto. Garante regionale dei diritti della persona. Avviso pubblico per designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Premesso che ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante regionale dei diritti della persona garantisce, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale.

In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 “Garante regionale dei diritti della persona”, ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14).

Ai sensi degli articoli 11 e 19 della legge regionale n. 37 del 2013, le funzioni di difesa civica esercitate dal difensore civico in forza della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, sono attribuite al Garante regionale dei diritti della persona;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 22 giugno 1998 n. 2280 "Approvazione schema-tipo di regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale", come modificata dalla D.G.R. del 25/07/2003 n. 2240 "Approvazione schema - tipo di Regolamento di pubblica utilità per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale - Modifiche ed integrazioni”, sono state disciplinate la nomina e il funzionamento delle Commissioni miste conciliative presso ogni Azienda sanitaria (reperibili nel sito del Garante alla pagina della difesa civica);

Considerato che da detta disciplina si ricava che:

  • la Commissione mista conciliativa, è istituita presso ogni azienda sanitaria;
  • la Commissione mista conciliativa è composta da 5 membri;
  • il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo Presidente sono definite, all'interno di ogni singola Azienda sanitaria, nel regolamento di pubblica tutela approvato dal direttore generale, sentita la Commissione stessa;

Rilevato che, in base alla predetta disciplina, il Presidente della Commissione mista conciliativa è designato dal Difensore civico regionale (attualmente Garante regionale dei diritti della persona), tra persone estranee all’Azienda ULSS 8 Berica, che devono dare affidamento per obiettività e competenza e che la carica del Presidente dura 3 anni;

Visto l’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero” Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

Vista la nota del Direttore generale Area Sanità e Sociale del 5 giugno 2017, prot. n. 235033, portante chiarimenti in ordine alle Commissioni miste conciliative;

Vista la richiesta prot. 74409 del 3 agosto 2017 del Direttore generale dell’Azienda ULSS 8 Berica, di designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa;

Ritenuto pertanto necessario e possibile provvedere alla designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa presso l’Azienda ULSS 8 Berica, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione;

Rende noto che

  1. il Garante regionale dei diritti della persona procederà alla designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa presso l’Azienda ULSS 8 Berica, per il triennio 2017-2019;
  2. Possono presentare la propria candidatura in carta semplice e debitamente sottoscritta, indirizzata al Garante regionale dei diritti della persona, entro e non oltre il giorno 29 settembre 2017, i soggetti in possesso dei requisiti, alla data di scadenza del presente avviso, dalle citate deliberazioni della Giunta regionale.
  3. La domanda di candidatura deve essere presentata per e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it, oppure tramite raccomandata postale AR (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all'indirizzo di via Brenta Vecchia n. 8, Mestre -VE- CAP 30174 o consegnata a mano al medesimo indirizzo (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sabato e festivi esclusi).
  4. La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della dichiarazione sostitutiva resa in conformità all’allegato fac-simile, ai sensi del D.P.R. 445/2000. attestante: il proprio curriculum professionale, datato e firmato, dal quale si evinca in maniera chiara e univoca l’affidabilità e la competenza in relazione all’incarico da conferire. Dovrà inoltre essere evidenziato di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 7 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; l’estraneità all’Azienda ULSS 8 Berica; l'insussistenza di cause di inconferibilità, ineleggibilità ed incompatibilità o conflitto di interesse; di non ricoprire la carica di componente/Presidente in altra Commissione mista conciliativa della Regione del Veneto; l'accettazione della carica in caso di designazione.

Alla domanda, da presentarsi in conformità all’allegato fac-simile, devono essere allegati il proprio curriculum professionale, datato e firmato e copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consiglio regionale in forma prevalentemente non automatizzata per le finalità previste dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei limiti previsti dall’articolo 19 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e  sul sito del Consiglio regionale.

Il Garante regionale dei diritti della persona Mirella Gallinaro

(seguono allegati)

allegato_FAC_SIMILE_PROPOSTA_DI_CANDIDATURA_351383.pdf

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