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Bur n. 97 del 15 novembre 2013


REGIONE DEL VENETO

Unità di progetto sicurezza urbana e polizia locale. Modalità e procedure per l'attribuzione del "premio legalità e sicurezza. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 " Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" - art. 17, comma 4, Lr. 28 dicembre 2012, n. 48 " Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del " Premio legalità e sicurezza".

Avviso

È istituito il “Premio legalità e sicurezza” previsto ai sensi dell’art.17, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “ Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del “ Premio legalità e sicurezza”.
Il Premio è attribuito agli aventi diritto, in conformità alle modalità e alle procedure di seguito indicate.

1 - Caratteristiche del premio

1.1 Encomio consiliare
Il premio consiste in un encomio attribuito dal Consiglio regionale su proposta del Presidente del Consiglio stesso, in base alla documentazione a questo inoltrata dal Presidente della Giunta regionale, nei modi e con le procedure di seguito indicate.

1.2 Attestati di encomio
Fermo restando il rispetto di quanto stabilito in via generale dalla “ Guida all’uso del marchio regionale Linee guida” e dalle Dgr n. 3462/2002, n. 1260/2005 e n. 1254/2010, l’ attestato di encomio deve avere il seguente contenuto minimo:

- indicazione di Grado, Cognome e Nome del premiato;
- Forza di Polizia di appartenenza ed ente di appartenenza;
- motivazione riassuntiva del fatto di cui alla relazione illustrativa ed espresso conferimento dell’encomio;
- luogo di attribuzione e data;
- sottoscrizione del Presidente del Consiglio regionale.
 

Le caratteristiche grafiche ulteriori dell’attestato di encomio sono stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell’ambito di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 17 della Lr 48/2012.

2 - Soggetti candidabili e requisiti sostanziali della candidatura

2.1 Soggetti candidabili
Sono candidabili gli operatori della sicurezza, da intendersi quali appartenenti alle Forze di polizia nazionali e alle Polizie locali, entrambi operanti nel territorio regionale, che nel periodo di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall’art.17, comma 4, della Lr 28 dicembre 2012, n. 48, si siano contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe agli anziani e alla tutela del “Made in Italy”.

2.2 Annualità di riferimento
Ai fini della valutazione ed attribuzione dell’encomio, l’annualità di riferimento è considerata con decorrenza dal 30 settembre di ciascun anno solare alla stessa data dell’anno successivo, con ciò significando che le azioni per le quali è richiesto l’encomio devono essere state avviate e comunque concluse entro tale arco temporale. In ogni caso vale il termine di conclusione delle azioni.

2.3 Criteri guida
L’encomio è manifestato a favore di coloro i quali abbiamo palesato particolare acume investigativo, abnegazione, sprezzo del pericolo, ad esprimere la non comune professionalità nello svolgimento dell’attività preventiva e repressiva. L’encomio può essere attribuito anche alla memoria di soggetti deceduti nell’assolvimento delle funzioni.

3 - Procedura

3.1 - Soggetti legittimati alla presentazione delle candidature
La proposta di candidatura, con esclusivo riferimento ad uno o più soggetti candidabili di cui al precedente punto 2.1, può essere formulata da uno dei seguenti soggetti legittimati:
 

a) Per la Polizia locale: dal Comandante di Polizia locale; nel caso in cui il soggetto da proporre per la candidatura sia il Comandante stesso, la candidatura è formulata e proposta dal vertice politico - amministrativo dell’Ente locale di appartenenza (Sindaco o Presidente pro tempore);
b) Per le Forze di Polizia nazionali: dall’immediato referente gerarchico/superiore del soggetto da candidare oppure dal responsabile operativo di livello almeno provinciale;
c) Dalle associazioni professionali di categoria, a mezzo del referente di livello regionale e comunque su parere favorevole dei soggetti legittimati di cui alle lettere a) e b), per quanto di competenza;
d) Dalle associazioni sindacali di categoria, con proposta del referente di livello regionale e comunque previo parere favorevole dei soggetti legittimati di cui alle lettere a) e b). per quanto di competenza;
e) Dalle associazioni senza scopo di lucro il cui oggetto sociale preveda la promozione della cultura della legalità e il sostegno alle azioni di contrasto alla criminalità mafiosa, con proposta del referente di livello almeno regionale e comunque previo parere favorevole dei soggetti legittimati di cui alle lettere a) e b), per quanto di competenza.
 

3.2 Requisiti formali e istruttoria
La candidatura è necessariamente composta da:

i) Proposta di candidatura, sottoscritta dai soggetti di cui al precedente punto 3.1, con indicazione del grado rivestito e del nominativo del candidato o dei candidati;
ii) Relazione illustrativa, con specifica e dettagliata indicazione del fatto o dei fatti in relazione ai quali è proposta la candidatura, con indicazione precisa delle date o dei periodi di effettuazione e conclusione delle azioni ritenute meritevoli di encomio, corredata di eventuale idonea documentazione e, ove previsto dal parere favorevole espresso dai soggetti di cui alle lettere a), b) del punto 3.1.
iii) Motivazione: la relazione deve concludersi con una sintetica motivazione a riassumere la particolarità del merito in coerenza con quanto previsto ai precedenti punti 2.2 e 2.3 e la cui sussistenza, comunque, deve essere posta in evidenza nel corpo della relazione illustrativa.
 

L’istruttoria sulle candidature è effettuata dalla Struttura regionale competente in materia di Polizia locale e sicurezza urbana, che esprime anche il relativo parere non vincolante, tenendo conto di quanto segue:

  • La candidatura totalmente priva dei requisiti formali di cui ai precedenti punti i) e ii) non verrà presa in considerazione;
  • La candidatura parzialmente priva dei requisiti di cui ai punti i) e ii) può essere oggetto di richiesta di integrazione o di chiarimenti, da produrre entro il termine indicato dalla Struttura regionale competente e non superiore a 30 giorni;
  • La mancata produzione dei documenti integrativi o dei chiarimenti entro il termine previsto costituisce rinuncia tacita alla candidatura che, pertanto, non potrà essere riproposta.

3.3. - Termini per la ricezione delle candidature
Le domande di candidatura possono essere presentate in corso d’anno, e comunque non oltre il 31 di ottobre di ogni anno per i fatti riferibili ai 365 giorni intercorrenti tra il 30 settembre dell’anno precedente la presentazione della candidatura e il 30 settembre dell’anno di presentazione della candidatura (es: per fatti da premiare nell’anno 2014, l’anno di riferimento è rappresentato dai 365 giorni intercorrenti tra il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013; per i fatti da premiare nell’anno 2015, il periodo di riferimento sono i 365 giorni che vanno dal 30 settembre 2013 al 30 settembre 2014).
Le candidature trasmesse successivamente alla scadenza del termine saranno prese in considerazione per l’annualità successiva, ove ne ricorrano gli estremi.
3.4. Modalità di invio e ricezione delle candidature
La candidatura, sottoscritta e corredata di tutti gli elementi prescritti (proposta, relazione illustrativa e lo specifico riferimento alla motivazione) é inviata alla casella di posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it., avendo cura di indicare nell’oggetto la seguente dicitura “ Premio legalità e sicurezza per l’anno…” completata dell’anno di riferimento (si veda l’esempio di cui al punto 3.3 che precede) e l’indicazione della struttura regionale cui la candidatura va inoltrata ai fini dell’espressione del prescritto parere (Unità di progetto Sicurezza urbana e Polizia locale).
In particolare, ai fini della valida e regolare ricezione delle candidature da parte della Regione del Veneto, le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, osservano le prescrizioni stabilite in seno alla Dgr n. 1050 del 28/06/2013 e, in particolare:

* Le pubbliche amministrazioni formano e inviano la candidatura nel rispetto delle caratteristiche qui di seguito specificate:
 

a) invio tramite casella e-mail non certificata purché il corpo del messaggio o la documentazione allegata siano sottoscritti con firma digitale;
b) invio tramite casella e-mail non certificata purché il corpo del messaggio o la documentazione allegata siano provvisti della segnatura di protocollo, ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 445/200, art. 18 del DPCM 31/10/2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, Circolare Agenzia Digitale n. 60 del 23/01/2013;
c) invio da PEC, il cui indirizzo sia stato pubblicato nell’indice delle pubbliche amministrazioni.

*I soggetti privati formano e inviano la candidatura nel rispetto delle caratteristiche qui di seguito indicate:

a) trasmissione in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risulti la sottoscrizione della candidatura mediante firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmissione in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di scansione della candidatura sottoscritta in forma autografa unitamente ad una copia del documento d’identità del sottoscrittore proponente;
c) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

4. - Conferimento dell’encomio
La struttura regionale competente formula, per ogni candidatura, un parere non vincolante.
Le candidature pervenute, corredate dei prescritti pareri, saranno trasmesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro, entro 5 giorni dalla ricezione, al Presidente del Consiglio regionale.
Il Presidente del Consiglio regionale dispone per l’approvazione del relativo atto amministrativo consiliare di attribuzione dell’encomio in tempo utile per la consegna al destinatario, prevista nel corso della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, fissata dalla Lr n. 48/2012 per il ventuno di marzo di ogni anno.

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 1976 del 28 ottobre 2013, pubblicata in parte seconda, sezione seconda del presente Bollettino, ndr)



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