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UNIONE MONTANA VALBRENTA, CARPANE' DI SAN NAZARIO (VICENZA)
Accordo di programma per l'attivazione di ripetitori televisivi tra la Comunità Montana del Brenta (VI), l'Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni, il Comune di Arsiè (BL) ed il Comune di Enego (VI).
Premesso- che la Comunità montana del Brenta ha realizzato il potenziamento della ricezione televisiva nel proprio territorio con la posa di ripetitori a seguito del rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero delle Comunicazioni a sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ora trasfuso nel "Testo unico della radiotelevisione" (articolo 30 del D.L.gs. 31 luglio 2005, n. 177); - che, in particolare, al fine di servire la frazione di Primolano e la frazione di Fastro Bassanese del comune di Cismon del Grappa, ricadenti nel territorio di competenza della Comunità Montana del Brenta, sono stati posti in opera dei ripetitori televisivi in località Grottolea del comune di Enego (VI) (postazione denominata Frizzoni, sita in via Frizzon), mentre per servire il capoluogo di Cismon del Grappa (VI) sono stati posti in opera dei ripetitori in località Col Menegai in comune di Arsiè (BL);- che i segnali irradiati dalle predette postazioni si estendono anche oltre il limite territoriale di competenza della Comunità Montana del Brenta servendo anche alcune zone del comune di Arsiè e del comune di Enego;- che tale fatto costituisce comunque un beneficio per la popolazione locale che può quindi disporre di un servizio televisivo più completo;- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto, ha precisato che, qualora l'attivazione di ripetitori televisivi effettuata a sensi dell'articolo 3, comma 16 della citata legge n. 249/97, ora trasfuso nel D.L.gs 177/2005, articolo 30, serva anche il territorio di comuni non compresi nella Comunità Montana del Brenta che ha realizzato il servizio è necessario creare un consorzio secondo le modalità previste dal Codice Civile o, in alternativa, concludere un accordo di programma a sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000;- che la conclusione di un accordo di programma appare la forma più consona per disciplinare la ricezione di programmi televisivi tra gli enti locali interessati;VISTO l'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000;le Parti promuovono il seguenteACCORDO DI PROGRAMMAArt. 1 _ Dichiarazione di intentiLa Comunità Montana del Brenta, il comune di Arsiè (BL) e il comune di Enego (VI) intendono assicurare una migliore ricezione televisiva nei propri territori attraverso l'irradiazione di programmi televisivi da ripetitori posti in località Grottolea del Comune di Enego (VI) (postazione denominata Frizzoni, sita in via Frizzon) e Col Menegai in comune di Arsiè (BL).Art. 2 - Obblighi degli enti localiTutte le spese per la posa e il funzionamento dei ripetitori nelle postazioni di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché le spese per le verifiche ministeriali, sono assunte dalla Comunità Montana del Brenta in quanto l'attivazione dei ripetitori avviene in via primaria per il servizio di zone della stessa Comunità Montana nell'ambito dei programmi dell'ente.La Comunità Montana del Brenta si assume, inoltre, la responsabilità della gestione dei ripetitori esonerando completamente i comuni di Arsiè e Enego da qualsiasi forma di responsabilità sia civile che penale.La scelta dei programmi televisivi da irradiare dalle predette postazioni resta di esclusiva competenza della Comunità Montana del Brenta e la stessa può in qualsiasi momento, previa autorizzazione Ministeriale, modificare la zona servita dai ripetitori ovvero interromperne il funzionamento senza che i comuni di Arsiè ed Enego possano vantare alcuna pretesa in proposito o chiedere il risarcimento di eventuali danni.La Comunità Montana del Brenta si impegna, altresì, qualora i comuni di Enego e/o Arsiè dovessero installare dei ripetitori televisivi i cui segnali siano ricevuti anche nel territorio della stessa Comunità Montana senza creare interferenze, a sottoscrivere un accordo di programma alle condizioni di cui al presente accordo.Art. 3 _ Obblighi dell'Ispettorato TerritorialeL'Ispettorato territoriale Veneto del Ministero delle Comunicazioni provvede al controllo della regolarità dell'attivazione dei ripetitori televisivi nelle suddette località secondo le norme di legge, nonché di ogni altra competenza stabilita dalla vigente normativaArt. 4 _ Spese per la stipula dell'accordo di programmaLe spese per la stipula del presente accordo sono assunte dalla Comunità Montana del Brenta.Art. 5 _ Collegio di vigilanzaAi sensi dell'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, è costituito il collegio di vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma, composto dal Presidente della Comunità Montana del Brenta (o un assessore da lui delegato) con funzioni di Presidente, dai sindaci dei comuni di Arsiè ed Enego (o assessori da loro delegati) e dal Commissario di Governo della Regione Veneto o un funzionario da questi delegato.La partecipazione alle sedute del collegio di vigilanza avviene a titolo gratuito.Art. 6 _ Durata dell'accordoIl presente accordo di programma ha la durata corrispondente a quella delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni a sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ora trasfuso nell'articolo 30 del D.L.gs 31.07.2005, n. 177.Art. 7 _ Approvazione dell'accordoIl presente accordo è approvato con provvedimento del Presidente della Comunità Montana del Brenta e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Comunità Montana del BrentaIl presidentePierluigi PeruzzoComune di ArsièIl sindacoIvano FaoroComune di EnegoIl sindacoMaria Teresa GollerMinistero delle ComunicazioniIl direttore dell'Ispettorato territoriale VenetoIng. Gian Piero Migali
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