Decreto Dirigenziale n. 6 del 24 settembre 2026 rep. n. 8310 Pista da sci denominata A.8.8 “FERNAZZA” e del suo sistema di innevamento programmato, asservita all’impianto SEM143 “Pra della Costa - Col Fioret” in Comune di Alleghe. Concessionaria: Società Alleghe Funivie S.p.A. Provvedimento per la costituzione coattiva di servitù temporanea di pista e del sistema di innevamento ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/01, degli articoli 13 e 14 della L.R. 21/2008 e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.82 del 19/12/2023 sul bene immobile censito al C.T. del Comune di Alleghe foglio n. 14 mappale 65.
IL DIRIGENTE
omissis
DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 Per la pista da sci denominata A.8.8 “FERNAZZA” e del suo sistema di innevamento programmato, asservita all’impianto SEM143 “PRA DELLA COSTA (1791) - COL FIORET (2082)” A.8.10M, in Comune di Alleghe ai sensi della L.R. 21/2008 del Regolamento e dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 è imposta, a favore della Società Alleghe Funivie S.P.A. con sede in Corso Venezia n. 3 Alleghe (BL) – c.f. 00215840257 - una servitù temporanea di pista la cui estensione è indicata dettagliatamente nelle planimetrie quali allegati A) e B) in scala 1:750 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, su porzione del sottoelencato bene immobile:
COMUNE DI ALLEGHE:
1) C.T. foglio n. 14 – p.lla n. 65 pascolo di cl. 1^ di metri quadri 13.150,00 - R.D € 7,47 - R.A. € 10,19, per una superficie complessivamente asservita di metri quadri 7.976,00 di cui metri quadri 5.339,00 per pista, metri quadri 1.993,00 per rampa di monte, metri quadri 644,00 per rampa di valle;
- ditta: DA PIAN Francesco omissis, proprietario per 1/1;
Art. 3 L’indennità è stata determinata come segue:
- Indennità per il periodo della concessione
- € 2.437,67 indennità determinata ai sensi dell’art. 42 bis comma 1 del D.P.R. 327/01 per pregiudizio patrimoniale,
- € 487,53 per pregiudizio non patrimoniale nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 42 comma 5,
Complessivamente € 2.925,20
- Indennità per il periodo di occupazione senza titolo per il periodo pregresso
- € 365,65 per interesse del 5% annuo sul valore, per il periodo dal 01/12/2023 al 01/12/2026 di occupazione senza titolo, ai sensi dell’art. 42 bis comma 3, come ricalcolato con determinazione n. 764 del 29/06/2026;
Complessivamente depositati € 3.290,85 presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia da parte della Società Alleghe Funivie giusta comunicazione n. 67057 di protocollo del 21/09/2026, di avvenuto deposito definitivo con n. 1450899 di Nazionale e n. 920063 di Provinciale;
Ai fini fiscali l’indennità complessivamente spettante è stata scorporata in importo spettante per la pregressa occupazione senza titolo prevista dall’art. 42 bis comma 3 di € 365,65 e in indennità per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale pari a complessivi € 2.925,20.
Art. 4 L’adozione pertanto del provvedimento di acquisizione del diritto di servitù ai sensi dell’art. 42 bis, rappresenta l’unica soluzione percorribile al fine della tutela dell’attuale prevalente interesse pubblico, valutato comparativamente con i contrapposti interessi della parte privata ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione come specificato nelle premesse.
Art. 5 La servitù temporanea imposta sulla particella n. 65 in Comune di Alleghe al foglio n. 14 per la pista denominata A.8.8 “FERNAZZA” con il suo sistema di innevamento programmato, si estinguerà alla scadenza del termine della concessione dell’impianto il 19/12/2036, giusta atto n. 2583 del 07/06/2017. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.
Art. 6 In caso di rinnovo della concessione ed in assenza della disponibilità dei beni, l’indennità annua sarà rideterminata aggiornando il valore base secondo l’indice ISTAT FOI, capitalizzato per la durata del nuovo rapporto mediante la formula delle annualità costanti anticipate limitate, utilizzando come saggio di sconto il rendimento medio dei titoli di stato relativo all’ultima asta disponibile aventi durata equiparabile al rapporto concessorio;
Art. 7 La presente servitù conferisce al soggetto autorizzato, anche tramite propri incaricati, di disporre del bene secondo le facoltà previste dall’art. 14 della Legge Regionale 21/2008. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
Art. 8 Ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 21/2008 nella ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura della pista o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, la Società Alleghe Funivie è obbligata al ripristino dei luoghi provvedendo alla restituzione dell’area interessata, alla demolizione delle costruzioni e l’asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva. Entro novanta giorni dal verificarsi di tali ipotesi, la Società Alleghe Funivie redige e successivamente trasmette alla Provincia il progetto di ripristino, quest’ultima a sua volta dopo aver approvato il progetto fissa un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli stessi utilizzando un fondo regionale appositamente costituito, rivalendosi successivamente sulla Società per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 9 Ai sensi dell’art. 42 bis comma 4, il presente provvedimento di acquisizione è notificato al proprietario e comporta l’imposizione del diritto di asservimento temporaneo.
Art. 10 Si dispone che il presente provvedimento venga registrato e trascritto a cura della Provincia di Belluno e a spese della Società Alleghe Funivie, esonerando il Direttore dell’Agenzia Entrate da ogni e qualsiasi responsabilità, e venga pubblicato un estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Art. 11 Nel termine di trenta giorni dall’adozione, l’autorità espropriante provvederà a trasmettere copia integrale del presente decreto alla Corte dei Conti.
Art. 12 Avverso il presente decreto, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso nei modi e termini di legge.
Il Dirigente Ing. Michele Artusato