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Bur n. 134 del 02 ottobre 2026


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

PROVINCIA DI BELLUNO

Decreto n. 3 del 21 settembre 2026 rep. n. 8309 Pista da sci denominata A.8.9 “PIAN DEI SEC” e del suo sistema di innevamento programmato, asservita all’impianto SEM213 “PIANI DI PEZZE’ - COL DEI BALDI” in Comune di Alleghe. Concessionaria: Società Alleghe Funivie S.p.A. Provvedimento per la costituzione coattiva di servitù temporanea di pista e del sistema di innevamento ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/01, degli articoli 13 e 14 della L.R. 21/2008 e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.82 del 19/12/2023 sul bene immobile censito al C.T. del Comune di Alleghe foglio n. 24 mappale 103.

 IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 

Art. 2 Per la pista da sci denominata A.8.9 “PIAN DEI SEC” e del suo sistema di innevamento programmato, asservita all’impianto SEM 213 “PIANI DI PEZZE’ (1445) - COL DEI BALDI (1914)” A.8.15M, in Comune di Alleghe, ai sensi della L.R. 21/2008 del Regolamento e dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 è imposta, a favore della Società Alleghe Funivie S.P.A. con sede in Corso Venezia n. 3 Alleghe (BL) – c.f. 00215840257 - una servitù temporanea di pista la cui estensione è indicata dettagliatamente nelle planimetrie quali allegati A) e B) in scala 1:500 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, su porzione del sottoelencato bene immobile:

COMUNE DI ALLEGHE:

1) C.T. foglio n. 24 – p.lla n. 103 prato di cl. 4^ di metri quadri 3.300,00 - R.D. € 1,19, R.A. € 1,53, per una superficie complessivamente asservita di metri quadri 96,00 di cui metri quadri 55,00 per pista, metri quadri 41,00 per rampa;

- ditta: DA PIAN Francesco OMISSIS, proprietario per 1/1;
 

Art. 3 L’indennità è stata determinata come segue:

  1. Indennità per il periodo della concessione
    - € 28,09 indennità determinata ai sensi dell’art. 42 bis comma 1 del D.P.R. 327/01 per pregiudizio patrimoniale,
    - € 5,62 per pregiudizio non patrimoniale nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 42 comma 5,
       Complessivamente € 33,71
     

  2. Indennità per il periodo di occupazione senza titolo per il periodo pregresso
    - € 4,21 per interesse del 5% annuo sul valore per il periodo dal 01/12/2023 al 01/12/2026, di occupazione senza titolo ai sensi dell’art. 42 bis comma 3, come ricalcolato con determinazione n. 764 del 29/06/2026;
    Complessivamente depositati € 37,92 presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia da parte della Società Alleghe Funivie giusta comunicazione, n. 63532 di protocollo del 09/09/2026, di avvenuto deposito definitivo con n. 1449697 di Nazionale e n. 920010 di Provinciale;

Ai fini fiscali l’indennità complessivamente spettante è stata scorporata in importo spettante per la pregressa occupazione senza titolo prevista dall’art. 42 bis comma 3 di € 4,21 e in indennità per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale pari a complessivi € 33,71.
 

Art. 4 L’adozione pertanto del provvedimento di acquisizione del diritto di servitù ai sensi dell’art. 42 bis, rappresenta l’unica soluzione percorribile al fine della tutela dell’attuale prevalente interesse pubblico, valutato comparativamente con i contrapposti interessi della parte privata ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione come specificato nelle premesse.
 

Art. 5 La servitù temporanea imposta sulla particella n. 103 foglio 24 sul tracciato della pista denominata A.8.9 “PIAN DEI SEC” con il suo sistema di innevamento programmato, si estinguerà alla scadenza del termine della concessione dell’impianto il 13/11/2038, giusta atto n. 2718 del 13/11/2018. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.
 

Art. 6 In caso di rinnovo della concessione ed in assenza della disponibilità dei beni, l’indennità annua sarà rideterminata aggiornando il valore base secondo l’indice ISTAT FOI, capitalizzato per la durata del nuovo rapporto mediante la formula delle annualità costanti anticipate limitate, utilizzando come saggio di sconto il rendimento medio dei titoli di stato relativo all’ultima asta disponibile aventi durata equiparabile al rapporto concessorio;
 

Art. 7 La presente servitù conferisce al soggetto autorizzato, anche tramite propri incaricati, di disporre del bene secondo le facoltà previste dall’art. 14 della Legge Regionale 21/2008. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
 

Art. 8 Ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 21/2008 nella ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell’autorizzazione all’apertura della pista o di cessazione dell’uso di impianto di innevamento programmato, la Società Alleghe Funivie è obbligata al ripristino dei luoghi provvedendo alla restituzione dell’area interessata, alla demolizione delle costruzioni e l’asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva. Entro novanta giorni dal verificarsi di tali ipotesi, la Società Alleghe Funivie redige e successivamente trasmette alla Provincia il progetto di ripristino, quest’ultima a sua volta dopo aver approvato il progetto fissa un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli stessi utilizzando un fondo regionale appositamente costituito, rivalendosi successivamente sulla Società per il rimborso delle spese sostenute.
 

Art. 9 Ai sensi dell’art. 42 bis comma 4, il presente provvedimento di acquisizione è notificato al proprietario e comporta l’imposizione del diritto di asservimento temporaneo.
 

Art. 10 Si dispone che il presente provvedimento venga registrato e trascritto a cura della Provincia di Belluno e a spese della Società Alleghe Funivie, esonerando il Direttore dell’Agenzia Entrate da ogni e qualsiasi responsabilità e venga pubblicato un estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
 

Art. 11 Nel termine di trenta giorni dall’adozione, l’autorità espropriante provvederà a trasmettere copia integrale del presente decreto alla Corte dei Conti.
 

Art. 12 Avverso il presente decreto, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso nei modi e termini di legge. 

Il Dirigente Ing. Michele Artusato



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