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Bur n. 107 del 07 agosto 2026


Materia: Statuti

COMUNE DI BOSARO (ROVIGO)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell’8 luglio 2026 Approvazione Nuovo Statuto del Comune di Bosaro.

Titolo I - Il Comune e i suoi principi

Articolo 1 - Il Comune di Bosaro
 

  1. Il Comune di Bosaro, ente locale autonomo con proprio statuto poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale.
     

Articolo 2 - Territorio e sede
 

  1. Il territorio del Comune, parte integrante della Provincia di Rovigo, è delimitato dai Comuni limitrofi di Arquà Polesine, Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio Polesine e Rovigo.  
  2. Il palazzo civico, sede e casa comunale, è sito in Piazza Madonna San Luca n. 9.

Articolo 3 - Stemma e gonfalone

  1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Bosaro.
  2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, adottati con deliberazione consiliare n. 5 del 08 marzo 1951.
  3. Il sindaco dispone l’esibizione del gonfalone, con lo stemma del Comune, per ufficializzare la partecipazione del Comune a cerimonie, manifestazioni, eventi istituzionali.
  4. Il patrono del Comune di Bosaro è San Sebastiano, la cui festività si celebra il giorno 20 gennaio.

Articolo 4 - Principi

  1. Il Comune di Bosaro persegue i principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. Esercita poteri propri e funzioni amministrative proprie o conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
  2. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. Sostiene il volontariato e l’associazionismo.
  3. Il Comune, nell’ambito delle sue competenze, tutela il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, l’ambiente ed il paesaggio, promuove e sostiene lo sport, anche agonistico, promuove le attività ricreative, il turismo locale, le attività economiche, industriali, artigianali, commerciali, con particolare attenzione al territorio.
  4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantisce che entrambi i sessi siano rappresentati negli organi collegiali non elettivi del Comune stesso, degli enti, delle aziende, delle istituzioni, delle società e di ogni altro organismo che dipenda del Comune. 

Articolo 5 - Consiglio comunale dei ragazzi

  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi.
  2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
  • politica ambientale;
  • sport;
  • tempo libero;
  • giochi;
  • rapporti con l’associazionismo;
  • cultura e spettacolo;
  • pubblica istruzione;
  • assistenza ai giovani e agli anziani;
  • rapporti con l’UNICEF.
  1. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo II - Partecipazione e trasparenza

Articolo 6 - Istituti di partecipazione

  1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
  2. L’organo destinatario, dopo aver vagliato la legittimità dell’istanza, petizione e proposta, decide in merito. 
  3. È possibile proporre referendum consultivi o propositivi nei casi e con le modalità di cui all’art. 10.
  4. Il Comune, per favorire la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, può istituire commissioni composte da cittadini, che non fanno parte degli organi dell’ente, e da amministratori. Tali commissioni, dette consulte, avanzano proposte ed esprimono pareri facoltativi non vincolanti.

Articolo 7 - Istanze

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere per iscritto al Sindaco richieste di informazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
  2. Il Sindaco è tenuto a fornire una risposta motivata entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell’istanza.

Articolo 8 - Petizioni

  1. Le petizioni, quale strumento per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione specifici problemi e/o avanzare possibili soluzioni, devono essere rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale con apposita richiesta scritta.
  2. Entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della petizione l’organo interpellato risponderà alla petizione.
  3. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato all’albo pretorio online, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari della petizione.

Articolo 9 - Proposte

  1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitariamente ai pareri dell’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta (30) giorni dal ricevimento.
  2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta (30) giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’albo pretorio online e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 10 - Referendum

  1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi o propositivi, in tutte le materie di competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  • statuto comunale;
  • regolamento del consiglio comunale;
  • piano di assetto del territorio, piano degli interventi e strumenti urbanistici attuativi;
  • espropriazione per pubblica utilità;
  • designazione e nomine.
  1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
  3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
  4. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
  6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
  7. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 11 - Trasparenza e diritto di accesso

 

  1. Il Comune assicura la trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati ed ai documenti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
  2. Il Comune assicura la trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e provvedimenti sul sito web istituzionale.
  3. Il Comune assicura ai cittadini il diritto di accesso documentale e di accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti secondo la legge dello Stato.
  4. Il diritto di accesso è esteso agli enti, alle aziende, alle istituzioni, alle società e ad ogni altro organismo che dipende dal Comune.

Articolo 12 - Partecipazione al procedimento

  1.  Secondo la legge dello Stato, il Comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini e dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

 

Articolo 13 - Associazionismo

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.
  2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o eventi caratteristiche non computabili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
  5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.
  6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.


Articolo 14 - Volontariato

  1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della vita personale, civile e sociale, in particolari delle fasce sociali deboli o in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
  2. Il Comune collabora con il volontariato, qualora ne fosse richiesto, alla realizzazione dei progetti, studi e sperimentazioni.
  3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività del volontariato siano gratuite nell’interesse collettivo e, se ritenute d’importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
 

Titolo III - Gli organi di governo

Articolo 15 - Organi di governo

  1. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta sono gli organi di governo del Comune.

Capo I - Del sindaco

Articolo 16 - Il sindaco

  1. Il sindaco, eletto a suffragio universale, è l’organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
  2. Il sindaco esercita la rappresentanza legale del Comune.
  3. Il sindaco:
  1. convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non sia eletto il presidente del consiglio stesso;
  2. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi;
  3. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  4. esercita tutte le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
  5. esercita ogni altra funzione attribuitegli dalla legge.
  1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, rappresenta in giudizio il Comune.
  2. Il sindaco nomina, con proprio decreto, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
  3. Il sindaco, nel rispetto delle modalità ed entro i limiti della legge dello Stato, può adottare, in qualità di rappresentante dell’ente, ordinanze, anche contingibili e urgenti.
  4. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 17 - Il sindaco ufficiale del Governo

  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  1. all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti al Comune, dalla legge e da regolamenti, in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  2. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  3. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
  2. Anche in qualità di ufficiale del Governo, il sindaco, nel rispetto delle modalità ed entro i limiti della legge dello Stato, può adottare ordinanze contingibili e urgenti.

Articolo 18 - Il vicesindaco

  1. Il sindaco nomina il vicesindaco tra i componenti della giunta.
  2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, nell’esercizio di tutte le sue funzioni anche di quelle proprie di ufficiale del Governo, in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalla funzione.

Capo II - Della giunta

Articolo 19 - La giunta

  1. La   giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari a 2.  
  2. È consentita la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
  3. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
  4.  Il sindaco nomina i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, in modo che sia garantita la presenza di entrambi i sessi.
  5. Il sindaco revoca uno o più assessori nel caso venga meno il rapporto fiduciario alla base della collaborazione politico amministrativa.
  6. Le dimissioni dell’Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono immediatamente efficaci e irrevocabili e non necessitano di alcuna presa d’atto

Articolo 20 - Le attribuzioni della giunta

  1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
  3. La giunta:
  1. compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non siano riservati alla competenza del sindaco;
  2. collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
  3. riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
  4. con propria deliberazione, dà mandato al sindaco a rappresentare e difendere in giudizio il Comune.
  1. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Capo III - Del consiglio

Articolo 21 - Il consiglio comunale   

  1. L’elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica di questi sono regolati dalla legge dello Stato.  
  2. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei princìpi stabiliti da questo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
  3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debbano essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.
  4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Articolo 22 - Attribuzioni del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale, i cui componenti sono eletti a suffragio universale diretto, è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. 
  2. Il consiglio ha competenza limitata esclusivamente ad atti e provvedimenti fondamentali elencati dalla legge.

Articolo 23 - Presidente del consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, che ne cura la convocazione e svolge le funzioni di presidente.

Articolo 24 - Attribuzione del presidente

 

  1. Il presidente del consiglio redige l’ordine del giorno, convoca e dirige i lavori dell’assemblea. 
  2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste se di competenza del consiglio comunale. In caso di inosservanza, previa diffida, provvede il prefetto.
  1. Il presidente del consiglio comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
  1. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio, in caso assenza del sindaco, sono esercitate dal vicesindaco.

Articolo 25 - Linee programmatiche

  1. Entro centoventi giorni dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Il sindaco può presentare le linee programmatiche anche nella seduta di insediamento.
  3. Il consiglio comunale, con voto palese, si esprime sulle linee programmatiche del sindaco.
  4. Il consiglio, nel corso del mandato, partecipa all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dell’esecutivo.

Capo IV - Della mozione di sfiducia

Articolo 26 - Mozione di sfiducia

  1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
  4. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
  5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio, con conseguente nomina di un commissario.

Capo V - Dei consiglieri

Articolo 27 - Diritti dei consiglieri

  1.  I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
  2. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ad altri atti di sindacato ispettivo che siano previsti e normati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
  3. I consiglieri, che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri assegnati, hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio.

Articolo 28 - Diritto d’accesso dei consiglieri

  1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché da aziende, istituzioni, enti e società dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, che siano utili all’espletamento del mandato dei medesimi consiglieri.
  2. I consiglieri dispongono del diritto di accedere, senza limitazioni sostanziali, a tutti gli atti, i dati e le informazioni che possano essere di qualche utilità per l’esercizio del mandato elettorale, fermo restando l’obbligo di riservatezza e segreto con riferimento ai dati ed alle informazioni che, in base alla legge, non possono essere divulgati.
  3. I consiglieri possono accedere ai dati di sintesi del protocollo del Comune in formato digitale e, ove possibile, anche da remoto.

Articolo 29 - Doveri dei consiglieri

  1.  I consiglieri comunali hanno il dovere di svolgere il mandato elettorale partecipando alle riunioni del consiglio comunale, delle commissioni, consiliari e delle consulte per le quali siano stati designati. 
  2. Il consigliere, nell’esercizio del mandato, deve tener un comportamento improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

Articolo 30 - Decadenza dei consiglieri

  1. I consiglieri comunali che, senza alcuna motivazione, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso consiglio comunale.
  2. I consiglieri possono dimostrare le ragioni della loro assenza anche successivamente alla riunione.
  3. L’assenteismo del consigliere, che sia motivato da ragioni meramente politiche, non è causa di decadenza quando il consigliere anticipatamente abbia resa nota tale forma di protesta.
  4. Il Sindaco, su mandato del Consiglio comunale, comunica al consigliere interessato l’avvio del procedimento di decadenza, assegnandogli un termine non inferiore a venti giorni per far valere le cause giustificative delle assenze, con facoltà di presentare memorie difensive e documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
  5. Il consiglio comunale conclude il procedimento con deliberazione motivata, di decadenza o di non decadenza.

Articolo 31 - Consiglieri delegati

  1.  Il sindaco può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi, politico amministrativi, di programmazione, attuazione e verifica di programmi, progetti o singoli obiettivi.

Capo VI - Delle commissioni

Articolo 32 - Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni composte da soli consiglieri, costituite con criterio proporzionale tra i gruppi consiliari in modo da assicurare la presenza delle opposizioni.
  2. Con regolamento sono determinati i poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
  3. Le commissioni consiliari avanzano proposte ed esprimono pareri, facoltativi non vincolanti, su questioni sottoposte al consiglio comunale.

Articolo 33 - Commissioni di garanzia

  1.  La presidenza delle commissioni consiliari di garanzia e controllo, quando costituite con apposita deliberazione del consiglio comunale, è sempre attribuita alle opposizioni consiliari.
  2.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.
  3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

Titolo IV - L’organizzazione

Capo I - La struttura burocratica

Articolo 34 - Criteri

  1.  Il Comune organizza gli uffici ed i servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
  2. L’attività amministrativa di uffici e servizi persegue i criteri obiettivo di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
  3. Il Comune assicura il rispetto del principio della separazione tra indirizzo politico amministrativo e compiti gestionali.

Articolo 35 - Il segretario comunale

  1.  Il Comune dispone di un segretario comunale dipendente del Ministero dell’Interno e iscritto al relativo Albo.
  2. Le funzioni di segretario comunale possono essere gestite in forma associata con altri enti.
  3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  4. Il segretario dirige e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e servizi.
  5. Il segretario comunale svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, da questo statuto, dai regolamenti o conferitogli dal sindaco.
  6.  Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

Articolo 36 - I Responsabili degli uffici e servizi

  1.  La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili degli uffici e servizi. Essi esercitano le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ne sono responsabili in via esclusiva.

Articolo 37 - Il personale dipendente

 

  1.  Il personale dipendente del Comune osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri dei quali è titolare.
  3. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
  4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza, efficacia.

Articolo 38 - Incarichi a contratto

  1. Il Comune può provvedere alla copertura dei posti di responsabile degli uffici e servizi, anche di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato.
  2. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
  3. Gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
  4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, in ragione della specifica qualificazione professionale e culturale, della temporaneità del rapporto, delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 

Capo II - Organismi gestionali esterni

Articolo 39 - Istituzione

  1. L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali. L’istituzione è dotata di autonomia gestionale.
  2. L'istituzione, ove costituita, conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, adotta il medesimo sistema contabile del Comune.
  3. L’istituzione conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo dell’equilibrio economico e del pareggio finanziario.  

Articolo 40 - Azienda speciale

  1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
  2. L'azienda speciale, ove costituita, conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi del Codice civile.
  3. L’azienda speciale, inoltre, conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo di perseguire l’equilibrio economico.  
  4.  L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti della stessa azienda speciale.

Articolo 41 - Società partecipate

  1. La costituzione di società di diritto privato da parte del Comune, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di quote di capitale in società, a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, è consentito nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge dello Stato.
  2. Il Comune non può, né direttamente né indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Articolo 42 - Organi dell’istituzione, dell’azienda e delle società

  1. Il sindaco designa i componenti degli organi dell’istituzione sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, previa selezione pubblica.
  2. Il sindaco può revocare i componenti degli organi dell’istituzione nel caso venga meno il rapporto fiduciario alla base della collaborazione politico amministrativa.
  3. Il sindaco, previa selezione pubblica, designa i componenti degli organi dell’azienda speciale o della società partecipata sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, ma conformemente allo statuto rispettivamente dell’azienda speciale e della società.
  4. Il sindaco può provvedere alla revoca degli organi dell’azienda speciale e della società partecipate secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Capo III - Forme di collaborazione tra il Comune ed altri enti pubblici

Articolo 43 - Convenzioni, consorzi, accordi di programma

 

  1. Il Comune per l'espletamento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  2. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un Consorzio con altri enti locali, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando a ciò siano autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.  
  3. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dello statuto e di una convenzione, ove sono individuati gli atti fondamentali che il consorzio deve trasmettere al Consiglio.
  4. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni e di altri Enti pubblici, promuove e conclude accordi di programma con le modalità previste dalla legge.
  5. Il Sindaco approva e stipula l'accordo di programma con l’osservanza delle formalità previste dalla legge. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici l’adesione del Sindaco all’accordo medesimo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Titolo V - Ordinamento finanziario

Articolo 44 - Ordinamento finanziario e contabile

  1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati.
  4. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
  5. Il Comune, allo scopo di assicurarne la conoscenza ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, pubblica tempestivamente sul sito web istituzionale i contenuti del bilancio previsionale e del rendiconto.

Articolo 45 - Demanio e patrimonio

  1. Il Comune è titolare di beni demaniali, di beni del patrimonio indisponibile e di beni del patrimonio disponile secondo la disciplina del Codice civile.

Articolo 46 - Organo di revisione

 

  1. Il Comune dispone di un organo di revisione designato secondo la legge dello Stato.
  2. L’organo di revisione svolge le funzioni di verifica e controllo previste dalla legge, collabora con il consiglio comunale quando richiesto.
  3. L’organo di revisione può sempre partecipare alle riunioni del consiglio comunale e, se richiesto dal sindaco, può partecipare alle riunioni della giunta.

Articolo 47 - Servizio di tesoreria

  1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria.
  2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti o da norme pattizie.

Titolo VI - Il sistema dei controlli

Articolo 48 - Controlli interni

  1. Il sistema dei controlli interni, disciplinato da apposito regolamento, è composto da:
  1. controllo di regolarità amministrativo contabile;
  2. controllo della gestione;
  3. controllo degli equilibri finanziari;
  1. Il sistema dei controlli è integrato dal monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

Titolo VII - Norme finali

Articolo 49 - Approvazione

  1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Nel caso, lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  3. Questo articolo si applica anche alle modifiche statutarie.

Articolo 50 - Rinvio dinamico

  1. Per tutto quanto non previsto, si fa invio alla legge dello Stato e, in particolare, al decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
  2. Le norme del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute leggi dello Stato che contrastino con dette norme. Nelle more dell’adeguamento del presente, si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 51 - Entrata in vigore

  1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio online del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
  2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online.
  3. Lo statuto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, in Amministrazione trasparente (sottosezione Disposizioni generali, Atti generali), sino alla sua abrogazione e sostituzione.
  4. Il presente abroga e sostituisce ogni precedente disposizione statutaria di questo Comune.



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