Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 9 aprile 2026. Sdemanializzazione e declassificazione della porzione di strada in località Sabbioni identificata catastalmente foglio 12 relitto stradale senza numero.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;
2) DI PROCEDERE alla sdemanializzazione della porzione di strada identificata catastalmente al foglio 12, “relitto stradale senza numero” e confinante con le particelle identificate catastalmente al foglio 12 mappali 419-13-31-127-720 e successiva declassificazione ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., ed evidenziato in giallo nella mappa catastale allegata, denominato “Allegato A”, per una superficie da visura catastale totale di mq. 1.623;
3) DI DARE ATTO che, in attuazione il relitto stradale precedentemente identificato è già nel patrimonio disponibile del Comune di Rivoli Veronese in forza del richiamato art. 58, comma 2, primo e terzo periodo del D.L. 5 giugno 2008 n. 112, ovvero delle Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.11.2024;
4) DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento, e alla predisposizione del decreto di declassificazione con conseguente pubblicazione sul BUR Veneto, ai sensi degli art. 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.495, come modificati dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.3, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n.495, come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il provvedimento di sdemanializzazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 – 109 del D.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che con decreto del Sindaco di Rivoli Veronese n. 30 del 06 novembre 2025, la sottoscritta arch. Keti Venturini è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rivoli Veronese con decorrenza dal 06/11/2025 e fino al termine del mandato amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che la stessa non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e che non risulta destinataria di condanna, anche non definitiva, per reati (delitti) dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. da 314 a 335 bis del c.p.);
PREMESSO che:
- il Comune di Rivoli Veronese risulta proprietario di una porzione di strada identificata al Catasto terreni foglio 12, “relitto stradale senza numero” e confinante con le particelle identificate catastalmente al foglio 12 mappali 419-13-31-127-720;
- tale porzione di strada è attualmente identificata al catasto come il proseguimento della Strada vicinale Fondo;
- tale relitto stradale rientra nell’elenco delle strade pubbliche identificato alla strada n.3 denominata
Strada Comunale detta strada Fondo o per le Zuane;
- il Comune di Rivoli Veronese con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.11.2024 ha identificato nella scheda 26 avente ad oggetto “Strada Sabbioni” tale relitto come alienabile;
- tale relitto ha una superficie catastale paria mq 1.623,00 e si colloca tra la Strada Provinciale SP 11 e l’Autostrada del Brennero in località Sabbioni di Rivoli Veronese;
RILEVATO che:
- tale sedime stradale si conforma come relitto in quanto derivante dalla realizzazione dell’Autostrada del Brennero che con il suo tracciato ha modificato definitivamente la strada comunale di cui il relitto stesso permane come testimonianza;
- il relitto stesso non ha ragione di essere e comporta per l’Ente un vincolo di manutenzione nel tempo senza alcuna utilità di rilevanza pubblica;
- il relitto è confinato tra proprietà private e risulta a fondo cieco costituendo un tracciato abbandonato all’interno di un territorio prevalentemente agricolo ambo i lati;
PRESO ATTO che il relitto stradale così come precedentemente identificato al foglio 12 “relitto stradale senza numero” e confinante con le particelle identificate catastalmente al foglio 12 mappali 419-13-31-127-720 non rappresenta un rilevante interesse pubblico per l’Ente, non essendo utile al transito della collettività in quanto strada a fondo cieco;
PRESO ATTO che il mantenimento del decoro di tale area comporta un onere a carico dell’Ente e non ne costituisce rilevanza di pubblica utilità per la cittadinanza;
RITENUTO opportuno procedere alla sdemanializzazione delle aree sopra identificate già inserite nel patrimonio disponibile dell’Ente, in forza del richiamato art. 58, comma 2, primo e terzo periodo del D.L. 5 giugno 2008 n. 112, ovvero delle Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.11.2024;
VISTO l’art. 2 Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10/09/1993 n. 360 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 9 dello stesso che statuisce che “Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previsto sono declassificate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento”;
VISTO il Reg. di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610 ed in particolare all’art. 3 commi 1, 3, 4 e 5:
- Art. 3 recante “Declassificazione delle strade” il quale statuisce che:
1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice. […];
3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato;
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice;
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale. […];
VISTO la L.R. Veneto 13/04/2001 n. 11 art. 94 commi 2 e 3 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
VISTA la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 relativa all'approvazione delle direttive concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione delle strade, modificata con D.G.R.V. n. 1150 del 10/05/2002;
VISTI gli dal art. 824 al 829 del Codice Civile, Capo II “Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”;
VISTO l’art. 58 del D.L. 112 del 2008 ed il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni triennio 2025/2027 approvato da queste Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.11.2024;
DATO ATTO che in relitto stradale oggetto di sdemanializzazione e declassificazione è inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025/2027 come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.11.2024, scheda 26 avente ad oggetto “Strada Sabbioni”;
RITENUTO pertanto di voler procedere alla sdemanializzazione e declassificazione della porzione di strada identificata al Catasto terreni foglio 12, “relitto stradale senza numero” e confinante con le particelle identificate catastalmente al foglio 12 mappali 419-13-31-127-720;
DATO ATTO che il cosiddetto atto di sdemanializzazione ha valore puramente dichiarativo, giacché ciò che conta è la cessazione della destinazione del bene dall'uso pubblico, consistente non tanto nel disuso, quanto nell'obiettiva sottrazione della cosa all'uso pubblico, risultante da fatti concludenti e da circostanze così significative da dimostrare inequivocabilmente che lo Stato ha inteso sottrarre il bene all'uso pubblico, rinunciando definitivamente al ripristino della funzione pubblica a cui esso assolve;
RILEVATO altresì che la sdemanializzazione di un bene può anche verificarsi senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge in materia, ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
DATO ATTO che la declassificazione delle strade è disciplinata dal codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., dal regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la L.R. Veneto 13/04/2001 n. 11 art. 94 commi 2 e 3 e dalla D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001;
VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 267 del 2000:
- Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica da parte della Responsabile dell’Area Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Contabile;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
- DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- DI PROCEDERE alla sdemanializzazione della porzione di strada identificata catastalmente al foglio 12, “relitto stradale senza numero” e confinante con le particelle identificate catastalmente al foglio 12 mappali 419-13-31-127-720 e successiva declassificazione ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., ed evidenziato in giallo nella mappa catastale allegata, denominato “Allegato A”, per una superficie da visura catastale totale di mq. 1.623;
- DI DARE ATTO che, in attuazione il relitto stradale precedentemente identificato è già nel patrimonio disponibile del Comune di Rivoli Veronese in forza del richiamato art. 58, comma 2, primo e terzo periodo del D.L. 5 giugno 2008 n. 112, ovvero delle Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.11.2024;
- DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento, e alla predisposizione del decreto di declassificazione con conseguente pubblicazione sul BUR Veneto, ai sensi degli art. 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.495, come modificati dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.3, comma 5, del D.P.R. 16/12/1992, n.495, come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il provvedimento di sdemanializzazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: "Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali".