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Bur n. 75 del 12 giugno 2026


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Decreto n. 124 del 28 maggio 2026

Disposizione di costituzione del diritto di servitù di elettrodotto perpetua e inamovibile sul fondo ubicato nel comune di Dueville (VI) identificato nel CT comunale al foglio n. 16, particelle nn. 371, 372, 373, 374 e 375 (tutte derivanti da frazionamento della particella n. 147 del medesimo foglio 16) attraversato dalla linea elettrica in conduttori aerei a 132 kV "Sandrigo - Fusinieri" (già "Sandrigo - Vicenza Pace"), nella campata compresa tra i sostegni n. 22A e n. 23A utilizzato per scopo di interesse pubblico. A favore della società TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE, con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 - codice fiscale e partita IVA 05779661007.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale…”

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;

CONSIDERATO che, con provvedimento a firma del Direttore del Genio Civile di Vicenza della Regione Veneto n. 101 del 13.10.1997, è stato autorizzato in via provvisoria l’elettrodotto a 132 kV (all’epoca denominato “Sandrigo Vicenza V.le Pace”) nei comuni di Vicenza, Caldogno e Dueville, realizzato da Enel Distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATO che con provvedimento del Direttore del Genio Civile di Vicenza del 01.12.1999 n. 157 è stata rilasciata l’autorizzazione definitiva parziale relativa al tratto di interesse;

TENUTO CONTO che è stato emanato il decreto di occupazione temporanea d’urgenza a firma del Sindaco del Comune di Dueville (Vicenza) n. prot. 004784 del 16.03.2000;

CONSIDERATO che in data 11.05.2000, Enel Distribuzione S.p.A. si immetteva nel possesso delle aree, all’epoca identificate alla particella n. 147 del foglio 16 del CT del Comune di Dueville (VI) e allora in comproprietà tra la sig.ra Filippi Adele e i sigg.ri Bertorelle Maria Agnese, Daniela, Virginia, Francesco e Luciana;

CONSIDERATO che i terreni di proprietà delle sigg.re Bertorelle Virginia, Bertorelle Daniela e Bertorelle Luciana siti nel comune di Dueville (VI) identificati nel CT comunale al foglio n. 16, particelle n.n. 371, 372, 373, 374 e 375 (tutte derivanti da frazionamento della particella n. 147 del medesimo foglio 16) sono attraversati dall’elettrodotto in conduttori aerei a 132 kV “Sandrigo - Fusinieri” (già “Sandrigo – Vicenza Pace”), nella campata compresa tra i sostegni n. 22A e n. 23A già di proprietà di ENEL Distribuzione (ora Enel-distribuzione S.p.A.);

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° aprile 2009 ENEL Distribuzione (ora Enel-distribuzione S.p.A.) è entrata a far parte della rete di trasmissione nazionale, nella gestione di Terna S.p.A., giusto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.2.2009;

TENUTO CONTO che la linea è contestualmente divenuta di proprietà di Telat s.r.l., poi ridenominata Terna Rete Italia s.r.l. e successivamente incorporata in Terna S.p.A,

PRESO ATTO che i predetti provvedimenti di autorizzazione provvisoria e definitiva e di autorizzazione all’occupazione temporanea d’urgenza sono stati annullati, limitatamente al tratto di linea insistente sul terreno dei sigg.ri Filippi-Bertorelle (fg. 16, mapp.le 147, in Comune di Dueville), per effetto di decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2002, su ricorso straordinario proposto dalle sigg.re Filippi Adele, Bertorelle Daniela e Bertorelle Maria Agnese;

CONSIDERATO che con successivo decreto n. 35 del 21.12.2004, la Provincia di Vicenza rilasciava l’Autorizzazione definitiva con dichiarazione di pubblica utilità per un tratto di linea area a 132 kV facente parte della linea Sandrigo – Vicenza V.le Pace, ricadente in Comune di Dueville, foglio 16, mappale 147”;

TENUTO CONTO che sempre la Provincia di Vicenza con decreto n. 1008 dell’8.08.2006, costituiva la servitù coattiva di elettrodotto a servizio della linea sul fondo identificato al CT del Comune di Dueville, fg. 16, particella 147;

VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 535/2021 del 26 aprile 2021 che ha annullato i citati provvedimenti della Provincia di Vicenza n. 35 del 21.12.2004 e n. 1008 dell’8.08.2006, rispettivamente di autorizzazione in sanatoria del tratto di linea di interesse dei ricorrenti, con dichiarazione di pubblica utilità e di costituzione della servitù di elettrodotto sul terreno dei medesimi ricorrenti;

VISTA l’ordinanza n. 5232/21 del 24 settembre 2021 del Consiglio di Stato (in sede di appello) che ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, rilevando che “la paventata rimessione in pristino può essere evitata mediante l’attivazione presso l’Autorità competente della procedura di cui all’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327 del 2001, fatta salva dalla pronuncia appellata” e successivamente nel merito;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3402/2024, depositata il 15 aprile 2024, che ha respinto gli appelli proposti da Enel-distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. e confermato la sentenza n. 535/2021 del TAR Veneto, disponendo, in via subordinata, la possibilità di procedere all’acquisizione del tratto oggetto d’interesse ai sensi dell’art. 42 bis del Testo Unico Espropri;

CONSIDERATO che con ricorso al TAR per il Lazio ex art. 30 CPA, notificato a Provincia di Vicenza, Terna S.p.A. e e-distribuzione S.p.A. il 13 settembre 2024, (R.G. 9643/2024) i sigg.ri Bertorelle Maria Agnese, Daniela, Virginia, Francesco e Luciana hanno chiesto la rimozione dell’elettrodotto o, in alternativa, l’adozione di un formale e motivato provvedimento di acquisizione sanante, di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento del danno;

CONSIDERATA la rilevanza delle pronunce giurisdizionali intervenute del TAR Veneto n. 535/2021 e del Consiglio di Stato n. 3402/2024 e nelle more della pronuncia del TAR Lazio (R.G. 9643/2024) non è stata perfezionata ad oggi alcuna successiva procedura ablativa e che pertanto la detenzione dei predetti fondi risulta in assenza di valido titolo di legittimazione;

VISTA l’istanza acquisita in atti al prot. n. 0172514 del 19/09/2025 con la quale la società TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 - codice fiscale e partita IVA 05779661007, in esecuzione della richiamata decisione del TAR Veneto n. 535/2021, confermata poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3402/2024, dichiara che l’elettrodotto a 132 kV “Sandrigo - Fusinieri” (all’epoca denominato “Sandrigo Vicenza V.le Pace”) è regolarmente in esercizio, è ricompreso nell’ambito della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale ed è indispensabile per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica di cui Terna S.p.A. richiedendo pertanto, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto perpetua ed inamovibile in favore di Terna sulle particelle 371, 372, 373, 374 e 375 del foglio 16 del Comune di Dueville, di proprietà delle sigg.re Bertorelle Daniela, Bertorelle Virginia e Bertorelle Luciana;

VISTA la richiesta prot. n. 173259 del 22 settembre 2025, della Divisione III “Reti gas e idrogeno, scorte petrolifere, autorizzazioni CCS e Ufficio Espropri” alla Divisione IV “Infrastrutture e impianti di produzione energetica” con la quale, in merito alla richiesta di TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A., di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001 è stata invitata la competente Divisione IV di questa Direzione Generale ad esprimere una valutazione sulla permanenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera e sulla necessità di procedere con l’acquisizione sanante richiesta dall’istante, così da consentire l’eventuale avvio del procedimento;

VISTA la nota protocollo n. 181015 del 02 ottobre 2025 con cui la Divisione IV “Infrastrutture e impianti di produzione energetica” ha fornito riscontro alla predetta nota della Divisione III” confermando la persistenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera, essendo l'elettrodotto in oggetto inserito nell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e, quindi, riconosciuto ex lege come di preminente interesse statale.

VISTA la nota protocollo n. 225067 del 27 novembre 2025, con cui la Divisione III della Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi, ha notificato con lettere raccomandate n.n.20104136334-0; 201041363351-1; 201041363328-8 alle sigg. Bertorelle, proprietarie delle aree site nel Comune di Dueville, foglio 16, particelle 371, 372, 373, 374 e 375, l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 ed ha reso noto il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90;

VISTE le osservazioni in opposizione e la richiesta di accesso agli atti pervenute dall’avv. Nicola Zampieri, con note prot. n. 17093 del 27.01.2026 e n. 102706 del 13.05.2026, in nome e per conto delle sig.re Bertorelle Daniela, Virginia e Luciana e viste le risposte fornite dal M.A.S.E. con prot. n. 53580 del 11.03.2026 e con prot. n. 98200 del 07.05.2026;

TENUTO CONTO che la porzione di rete di cui la linea fa parte è di notevole importanza per l’alimentazione in sicurezza dell’area di carico di Vicenza, in quanto la stessa, oltre ad alimentare direttamente l’avancabina denominata Fusinieri di Enel-distribuzione e la connessa CP di Fusinieri di V-Reti, contribuisce all’alimentazione delle Cabine Primarie di Vicenza Pace di e-distribuzione e di Vicenza Pace 2 di V-Reti;

TENUTO CONTO che il sopra citato fondo (fg. 16, p.lla 147), a seguito di frazionamento del 23.05.2016, è identificato nel CT comunale di Dueville (VI) al foglio 16, particelle nn. 371, 372, 373, 374 per una lunghezza complessiva di 206 metri lineari e con una fascia di asservimento di larghezza pari a 30 ml (15 metri per lato, avente per asse quello della linea elettrica stessa), con una superficie complessivamente interessata dall’elettrodotto pari a 6.171 mq. (dei quali 206 mq. per zona di transito e i restanti 5.965 mq. per fascia di rispetto), secondo la consistenza, aggiornata rispetto a quanto rilevato da Enel Distribuzione S.p.A. nel verbale di immissione in possesso del’11.05.2000 e considerate le variazioni subite dalle particelle originarie, è così distribuita:

  • Foglio n. 16, particella 371: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 945 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 372: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 4919 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 373: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 7 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 374: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 74 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 375: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 226 mq.;

PRESO ATTO del permanere del preminente interesse pubblico nell’assicurare la continuità e la sicurezza del servizio pubblico di trasmissione elettrica e, di conseguenza, della necessità di mantenere in situ l’elettrodotto a 132 kV “Sandrigo - Fusinieri” nella consistenza sopra specificata in quanto facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale - RTN – e quindi di preminente interesse statale ai sensi dell’art. 1 sexies D.L. 239/2003 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che l’utilizzo ad oggi dell’area in questione è senza titolo giuridico a far data dal 11.05.2000 e che la relativa procedura ablatoria necessita di regolarizzazione;

VALUTATI gli interessi in conflitto e ritenuto che non sussistano ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del Testo Unico sulle espropriazioni;

VISTO l’articolo 42-bis del d.P.R n. 327/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 15 della L.R. Veneto n. 24 del 6 settembre 1991;

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 85600 del 22.04.2026 della Divisione III sulla quantificazione degli indennizzi previsti dall’art. 42-bis;

DECRETA

Articolo 1

A favore della società TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE, con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 - codice fiscale e partita IVA 05779661007, è disposta la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto perpetua e inamovibile sul fondo ubicato nel comune di Dueville (VI) identificato nel CT comunale al foglio n. 16, particelle nn. 371, 372, 373, 374 e 375 (tutte derivanti da frazionamento della particella n. 147 del medesimo foglio 16) attraversato dalla linea elettrica in conduttori aerei a 132 kV “Sandrigo - Fusinieri” (già “Sandrigo Vicenza Pace”), nella campata compresa tra i sostegni n. 22A e n. 23A utilizzato per scopo di interesse pubblico.

Le caratteristiche tecniche di detta servitù di elettrodotto sono le seguenti: 206 metri lineari, con una fascia di asservimento di larghezza pari a 30 metri lineari (15,00 metri per lato avente per asse quello della linea elettrica stessa), con una superficie complessivamente interessata dall’elettrodotto pari a 5.965 mq, come raffigurato nello stralcio planimetrico allegato al presente decreto.

La consistenza del predetto elettrodotto aereo risulta così distribuita:

  • Foglio n. 16, particella 371: sostegni: n. 0 - superficie asservita complessiva 945 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 372: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 4919 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 373: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 7 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 374: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 74 mq.;
  • Foglio n. 16, particella 375: sostegni: n. 0 – superficie asservita complessiva 226 mq.;

Articolo 2

Per l’esercizio del già realizzato elettrodotto Linea elettrica in conduttori aerei a 132 kV - Sandrigo Fusinieri” (già “Sandrigo Vicenza Pace”) nella campata compresa tra i sostegni n. 22A e n. 23A, la costituenda servitù di elettrodotto

a) conferisce a TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. quanto segue:

  • il diritto di accesso sul terreno asservito del personale preposto o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari all’esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione dell’elettrodotto di cui sopra e di compiere i relativi lavori;
  • la facoltà di mantenere ed esercire l’elettrodotto;
  • l’autorizzazione a tagliare i rami od abbattere senza alcun indennizzo in qualsiasi tempo ed anche senza preavviso, quelle piante che, nell’ambito dell’area asservita e trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, ad esclusivo giudizio di Terna S.p.A., con il loro accrescimento il regolare esercizio e la sicurezza dell’elettrodotto;

b) prescrive alle Signore Bertorelle Virginia, Bertorelle Daniela e Bertorelle Luciana ed ai loro aventi causa l’obbligo di:

  • usare l’area asservita compatibilmente con la presenza dell’elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualsiasi genere ed a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù;
  • non mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree che possano essere incompatibili con l’elettrodotto stesso e non erigere manufatti o costruzioni di qualunque genere, nonché non collocare condutture interrate nelle aree asservite, senza avere ottenuto specifico assenso da parte di Terna S.p.A. o suoi aventi causa.

Articolo 3

L’indennizzo dovuto alle sigg.re Bertorelle Virginia, Bertorelle Daniela e Bertorelle Luciana è calcolato in funzione del valore venale del bene stimato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dello stesso nonché della sua destinazione urbanistica.

Ritenuto equo un valore di mercato pari a 9,17 €/mq per la “Zona E agricola”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, il valore complessivo viene così determinato

 

Superficie su cui è imposta la servitù
(mq)

Valore unitario
(€/mq)

Totale parziale (€)

Totale
(€)

Indennizzo per pregiudizio patrimoniale dell’area asservita per il transito art. 123, R.D. 1775/1933

mq. 206

¼ di € 9,17/mq.

 € 472,26

 

Indennizzo per pregiudizio patrimoniale dell’area asservita di rispetto art. 15, L.R. Veneto 24/1991

mq. 5.965

1/16 di € 9,17/mq.

€ 3.418,69

 

TOTALE Indennizzo per pregiudizio patrimoniale

     

€ 3.890,95

Maggiorazione per le linee elettriche inamovibili art. 15, c. 2, L.R. Veneto 24/1991

     

€ 3.890,95

Indennizzo per pregiudizio non patrimoniale art. 42-bis, c.  1, D.P.R. 327/2001

 

10% del valore venale del bene

 

€ 389,09

Interessi a titolo risarcitorio per occupazione senza titolo Periodo: 11.05.2000 =>
30.04.2026 pari a 26 anni
art. 42-bis, c.  3, D.P.R. 327/2001

 

5% x € 3.890,95 x 26 anni

 

€ 5.058,23

Totale indennizzo dovuto

     

€ 13.229,22

 

L’importo dell’indennizzo è così ripartito tra gli aventi diritto: 

 

foglio

particella

superf. transito mq

superf. asservita mq

indennizzo per transito

indennizzo per asserv.to

indenn. per pregiud. non patrimon.

indenn. per occupaz. senza titolo

TOTALE

Bertorelle Daniela

16

371

26

919

165,06

1.300,99

73,30

952,93

2.492,29

16

375

10

216

Bertorelle Virginia

16

372

170

4749

779,46

5.528,36

315,39

4.100,08

10.723,29

16

374

0

74

Bertorelle Luciana

16

373

0

7

-

8,02

0,40

5,22

13,64

Totali 7.781,90 389,09 5.058,23 13.229,22

 
Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese di TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Articolo 5

TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati.

Copia della documentazione inerente alla notifica è trasmessa senza indugio da TERNA S.p.A.a questa Amministrazione all’indirizzo pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it.

Articolo 6

TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. corrisponde, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, l’indennizzo indicato all’articolo 3. In caso di mancata accettazione, l’importo sarà depositato presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Articolo 7

Ai sensi dell’art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, questa Amministrazione, entro trenta giorni, dà comunicazione alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale del presente provvedimento.

Articolo 8

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Direttore Generale dr.ssa Marilena Barbaro

(seguono allegati)

Allegato_planimetrico_584404.pdf

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