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Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di asservimento di elettrodotto n. 608/2026 del 13 aprile 2026
Intervento n. 207 - Nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" tra Carceri (PD) e Legnago (VR) - I Lotto Funzionale da Borgo Veneto a Carceri (PD). Decreto di costituzione di asservimento di elettrodotto.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Premesso:
Visto l’atto prot. n. 38180/2025 in data 15/12/2025, con il quale il Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. dott. Giuseppe Franco ha approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori relativi all’INT. 207 Nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" tra Carceri (PD) e Legnago (VR) - I° Lotto Funzionale da Borgo Veneto (PD) a Carceri (PD).
Accertato che l’approvazione del progetto esecutivo costituisce dichiarazione di pubblica utilità.
Considerato che l’avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura dell’opera, l’applicazione delle disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. n 327/2001, è consentita l’emanazione di un decreto che determini in via urgente l’indennità di asservimento senza particolari indagini o formalità e contestualmente disponga l’immediata occupazione delle aree interessate per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto;
Vista la presenza di un elettrodotto aereo a 132 kV “Este Santa Croce – San Bellino, di proprietà di Terna S.p.A. interferente con la futura infrastruttura stradale;
Dato atto che per la realizzazione dell’intervento citato in oggetto necessita garantire i franchi minimi dalla sede stradale previsti dalla normativa vigente;
Visto che, per effetto della Convenzione sottoscritta in data 03/09/2025 tra Veneto Strade S.p.A. e Terna S.p.A. per risolvere l’interferenza tra la predetta linea elettrica e il progetto di realizzazione della Nuova S.R.10, spetta a Veneto Strade S.p.A. l’onere di acquisire a propria cura e spese gli atti di concessione del diritto di servitù di elettrodotto sui terreni interessati dalla realizzazione della variante alla linea elettrica suindicata;
omissis
Accertato che sussistono le condizioni;
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA
Art.1
E’ disposta la costituzione di Servitù di Elettrodotto a favore della società “TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA’ PER AZIONI”, con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779661007, degli immobili di cui all’allegato Piano Particellare - Elenco ditte denominato Allegato “A” e rappresentati graficamente nella planimetria denominata allegato “B”.
Detti allegati costituiscono parte integrante del presente Decreto.
Art. 2
La Parte Concedente, preso atto degli effetti derivanti dalla Legge 23.08.2004 n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” e della Legge quadro 30.03.2001 n.36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, costituisce a favore della TERNA e dei suoi aventi causa, sugli immobili indicati nell’allegato “A”, la servitù relativa all’elettrodotto aereo a 132 kV “Este Santa Croce - San Bellino” T.23481F1, in conduttori aerei il cui tracciato e la fascia asservita sono individuati nella allegata planimetria “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
I sostegni degli elettrodotti sono del tipo in ferro a traliccio con n° 1 conduttore per fase, per un totale di n° 3 conduttori e n° 1 fune di guardia.
Si autorizza l’infissione di n. 1 (uno) sostegni sul Foglio 3 mapp. nn. 120-223.
Alla servitù di elettrodotto è soggetta una striscia di terreno della larghezza di complessivi m. 36 (trentasei) corrispondenti a metri 18 (diciotto) per lato rispetto all’asse linea.
Alla servitù di elettrodotto è pure soggetta una zona di rispetto intorno ai sopraddetti sostegni di metri due.
Art. 3
La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per legge e per espresso patto Contrattuale. Pertanto la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli impianti elettrici 11.12.1933, n.1775.
Art. 4
La servitù costituita con il presente decreto conferisce alla TERNA il potere di:
Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimarrà a disposizione della Parte Concedente.
Art. 5
La Parte Concedente si obbliga per se e per gli aventi causa, ad usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita, obbligandosi, altresì, a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari che dovessero imporre limiti o vincoli all’utilizzazione dei terreni.
La Parte Concedente si obbliga, a non mettere a dimora o lasciare crescere piante che possono essere incompatibili con l’elettrodotto stesso e comunque a distanze inferiori a m 7 dai conduttori. Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto compatibile, da realizzare nelle aree asservite, dovrà essere data preventiva comunicazione alla TERNA, al fine di consentire alla Società di accertarne comunque la compatibilità con l’elettrodotto, con i dispersori di terra e con ogni suo componente o parte accessoria.
Art. 6
La Parte Concedente dichiara di aver la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita. Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce la TERNA per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa. In caso di evizione totale o parziale la parte concedente si obbliga a rivalere la Terna da quanto dalla stessa corrisposto per la costituzione della servitù nei confronti dei proprietari effettivi, nonché di qualsiasi ulteriore danno subito dalla stessa per effetto dell’evizione.
Art. 7
Il presente decreto, con l’indicazione dell’indennità offerta a titolo provvisorio, sarà notificato ai relativi proprietari espropriandi nelle forme previste dalla normativa vigente con l’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.
L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.
Art.8
I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso possono accettare l’indennità provvisoria proposta con il presente atto.
Qualora intendano accettare detta indennità, la Ditta esproprianda dovrà darne comunicazione scritta e irrevocabile a norma dell’art. 20, comma 5, T.U. 8 giugno 2001, n. 327, allo scrivente ufficio: Veneto Strade SpA – Ufficio Espropri – Via Baseggio, 5 - CAP 30174 Mestre - Venezia.
Se non condividono l’indennità offerta con il presente decreto, nello stesso termine di cui sopra, i proprietari possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 9
Se manca l’accordo sull’indennità, il proprietario o chiunque abbia interesse, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso, possono chiedere la rideterminazione dell’indennità alla competente commissione provinciale prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 327/2001.
Art. 10
Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art.11
Contro il presente decreto di asservimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.
Art. 12
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, dando atto che l’opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, per estratto, del presente atto.
Art. 13
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
Art. 14
Per quanto non contemplato nel presente contratto le Parti faranno espresso riferimento alle Norme del T.U. 327/2001 ed eventuali modificazioni, nonché alle norme del Codice Civile.
Art. 15
La Parte Concedente autorizza la TERNA e la Società VENETO STRADE S.p.A. a comunicare a Terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.
Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Gabriella Manginelli
Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all’indirizzo: www.venetostrade.it
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