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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 143 del 24 ottobre 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VICENZA)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 8 settembre 2025

Approvazione delle Modifiche allo Statuto Comunale.

Modificato art.1 sostituendo il comma 2 con “2. Il Comune di Marano Vicentino è un ente democratico che crede nei principi dei diritti umani universali, in quelli europeistici e in quelli della pace ed ispira la propria azione al principio di solidarietà umana e di accoglienza.”

Modificato art. 1 sostituendo il comma 3 con “3. Lo Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Marano Vicentino in attuazione della normativa sovraordinata sull'ordinamento delle autonomie locali.”

Modificato art.1 aggiungendo il comma 4 “4. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti”

Modificato art. 2 comma 3 sostituendo il punto c) con “c) al sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche tramite interventi di tutela socio-sanitaria e con l'attività delle organizzazioni di volontariato;”

Modificato art. 2 aggiungendo il comma 5 “5. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, anche in collaborazione con gli enti, le istituzioni e aziende pubbliche di riferimento per la promozione del diritto alla salute e al benessere di tutti i cittadini. sviluppando idonei strumenti di tutela e prevenzione. Attua idonei interventi per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente, alla tutela della maternità, dei minori, della popolazione anziana e dei cittadini fragili.”

Modificato art. 2 aggiungendo il comma 6 “6. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza, promuovendo iniziative, servizi e metodologie atte a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione, nonché ad assicurare il mantenimento e reinserimento nel tessuto delle relazioni familiari e sociali di appartenenza di anziani e di soggetti fragili.”

Modificato art. 3 comma 2 aggiungendo dopo la parola "Veneto" e prima della virgola “e della Provincia di Vicenza”.

Modificato art. 4 sostituendo il comma 3 con “3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sede del comune individuata come sede consigliare. Per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La determinazione deve essere pubblicizzata ai cittadini e la sede alternativa va scelta nell'ambito del territorio comunale.”

Sostituito art. 5 con “1. Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate all’albo pretorio on line, in apposita sezione del sito comunale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. L’Ente pubblica quanto previsto dalla normativa per garantire la trasparenza, favorendo l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. 3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.”

Modificato art. 6 comma 2 sostituendo 28 novembre con “3 giugno”

Sostituito art. 6 comma 3 con “3. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali. Il gonfalone rappresenta la capra rampante che poggia su un solo albero che cresce su una campagna pianeggiante.”

Modificato art. 10 comma 2 punto c) aggiungendo alla fine le parole “e del Presidente del Consiglio Comunale.”

Modificato art. 11 comma 1 eliminando le parole “in forma telegrafica o” e aggiungendo dopo la parola "elettronica" le parole “e messaggistica istantanea. In questo caso, perché sia valida, il consigliere deve mandare conferma di ricezione.”

Modificato art. 19 sostituendo il comma 2 con “2. La commissione può provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni vigenti.

Modificato art. 24 comma 1 eliminando le parole “E’ in facoltà del Sindaco nominare gli Assessori in numero minore, comunque non inferiore a tre.”

Modificato art. 26 sostituendo il comma 5 con “5. Le linee programmatiche di mandato vengono delineate dal Documento di programmazione strategica e vengono verificate da parte del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa.”

Modificato l’art. 30 comma 2 aggiungendo tra le parole “da” e “organo” la parola “un”

Modificato l’art. 30 Sostituendo il comma 5 con

“5. La Giunta Comunale, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e gestionali:

  1. propone al Consiglio i regolamenti;
     
  2. approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
     
  3. approva le determinazioni in materia di toponomastica;
     
  4. approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili;
     
  5. approva l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
     
  6. elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
     
  7. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
     
  8. elabora e propone al Consiglio Comunale criteri per la determinazione delle tariffe ed è competente a deliberare l'adeguamento delle medesime;
     
  9. eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, sulla base di apposito regolamento;
     
  10. dispone l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni;
     
  11. autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore ovvero delega la rappresentanza a stare in giudizio al responsabile del settore di riferimento;
     
  12. approva transazioni;
     
  13. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
     
  14. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
     
  15. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
     
  16. riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

Modificato l’art. 30 sostituendo il comma 6 con “6. La Giunta Comunale approva tutti i piani e i provvedimenti espressamente riservati alla propria competenza dalla legge.”

Modificato art 31 comma 1 aggiungendo alla fine la frase “Relativamente al consiglio comunale, deve esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.”

Modificato art 31 sostituendo il comma 7 con: “7. Nel caso dei commi 5 e 6, l'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.”

Modificato art. 37 comma 1 sostituendo il punto c) con “c) convoca i comizi per i referendum previsti dal Tuel.”

Modificato art. 37 comma 1 sostituendo il punto f) con “f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.” ed eliminando il punto g).

Modificato art. 38 comma 1 aggiungendo il punto f) “f) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;”

Modificato art. 39 comma 1 aggiungendo dopo la parola "Sindaco" quanto segue: “, o il presidente del consiglio comunale se nominato:”, sostituendo il punto d) con “d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.” ed eliminando il punto e).

Modificato art. 40 comma 1 sostituendo le parole “dell’ente” con “del Comune”.

Modificato il titolo dell’art. 44 aggiungendo alla fine la parola “civico”.

Modificato art. 44 comma 1 aggiungendo dopo la parola “definite” e prima della parola “dal” le parole “dalla normativa e”.

Modificato art. 44 comma 2 aggiungendo dopo la parola “individuati” e prima della parola “dal” le parole “dalla normativa e”.

Modificato art. 45 comma 4 eliminando le parole “e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Modificato art. 56 commi 2 e 3 eliminando le parole “Al Segretario Comunale e”

Modificato art. 56 sostituendo il comma 4 con “4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, nonché delle norme di legge e del contratto di lavoro, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali previste nei precedenti commi.”

Modificato il titolo dell’art. 59 sostituendo la parola dirigenti con “Responsabili di settore”.

Modificato l’art. 59 sostituendolo con “1. In relazione agli obiettivi dell'ente, il Comune può dotarsi di responsabili di settore di qualifica dirigenziale. 2. I poteri attribuiti dalla legge ai responsabili di settore sono da questi esercitati con riferimento al settore cui sono preposti. In assenza dei responsabili di settore, i poteri predetti spettano, in via generale, al Segretario Comunale. 3. La Giunta e il Sindaco possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attribuire, anche stabilmente, al Segretario Comunale in via generale, e ai responsabili di settore ulteriori compiti, purché rientranti nelle competenze gestionali come definite dalla normativa.”

Eliminato art. 61 con conseguente modifica della numerazione dei successivi articoli.

Modificato art. 67 (in precedenza art. 68) eliminando il comma 4

Modificato art. 71 (in precedenza art. 72) sostituendo il comma 1 con “1. Il controllo economico interno è svolto dall’Organo di revisione contabile.”

Modificato il titolo dell’art. 72 (in precedenza art. 73) sostituendolo con “Art. 72 L’organo di revisione contabile”.

Modificato art. 72 commi 1, 3, 4, 6 e 7 (in precedenza art. 73) sostituendo in ciascun comma le parole “il Collegio dei revisori dei conti” con “L’organo di revisione contabile”

Modificato l’art. 73 (in precedenza art. 74) eliminando il comma 4

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