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Bur n. 123 del 19 settembre 2025


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI MARCON (VENEZIA)

Ordinanza n. 61 del 29 agosto 2025

Ordinanza di deposito indennità provvisoria per la realizzazione del nuovo metanodotto denominato "Allacciamento Kuwait petroleum di Marcon dn 100 (4") dp 12 bar in comune di Marcon".

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

omissis

Preso atto che con decreto del Dirigente Area Tecnica n.32 del 26/08/2024, sono stati autorizzati a favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., l’asservimento e l’occupazione temporanea, ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e art. 23 nonché 52-octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti in Comune di Marcon (VE), necessari per la “Realizzazione del metanodotto denominato allacciamento Kuwait Petroleum di Marcon DN 100 (4") DP 12 bar in Comune di Marcon”;

Preso atto che con nota pervenuta in data 24/03/2025 ed acquisita al protocollo comunale n.7123 del 25/03/2025, la Società Snam Rete Gas S.p.A., ha trasmesso al Comune di Marcon gli atti di notifica, eseguiti a cura della società stessa, con cui il succitato provvedimento, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto;

Preso atto che il termine di trenta giorni dalla notifica agli aventi diritto del Decreto n.32 del 26/08/2024 succitato di imposizione di servitù ed occupazione temporanea, con il quale si sono stabilite le indennità provvisorie in oggetto nonché il termine, sempre di trenta giorni, dall’immissione in possesso, risulta decorso come da verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza degli immobili trasmessi dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., con la nota succitata e conservati agli atti del Servizio Patrimonio; Considerato che le ditte proprietarie delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto, indicate nel prospetto allegato al decreto succitato, trasmesso con la succitata nota e che forma parte integrante del presente atto, non hanno comunicato di accettare l’indennità indicata, né hanno manifestato la propria volontà di avvalersi della commissione peritale prevista dall’art. 21 T.U. espropri, al fine della determinazione dell’indennità definitiva;

Ritenuto di provvedere, pertanto, al deposito delle somme spettanti agli aventi diritto a titolo di indennità provvisoria di asservimento ed occupazione indicate nel piano particellare allegato al decreto stesso ed al presente atto, ai sensi del punto 5. del dispositivo del decreto n.32 del 26/08/2024 succitato;

Ravvisata pertanto la necessità di disporre il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento a titolo provvisorio, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

omissis

Tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

  1. alla Società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – per i motivi in premessa indicati, le somme riportate nell’Allegato 1 al presente atto, a titolo di indennità provvisoria di asservimento e occupazione a favore dei proprietari delle aree occorse alla realizzazione dell’opera in oggetto individuati nel piano particellare succitato;
  2. di curare la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Testo Unico Espropri;
  3. di trasmettere la documentazione inerente agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 succitati:
    • ad ogni componente delle Ditte indicate nell’Allegato 1 alla presente, relativamente alla parte di interesse;
    • ad eventuali terzi che risultino titolari di un diritto sugli immobili;
    • allo scrivente Servizio Patrimonio del Comune di Marcon;

RENDE NOTO

  1. ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione di un suo estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e comunicazione a chi risulti titolare di diritti, se non è proposta opposizione da parte di terzi;
  2. ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

Il Dirigente dell'Area tecnica Raffaele Volpe

(seguono allegati)

Allegato_ORDINANZA_Num_61_564759.pdf

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