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Bur n. 21 del 07 febbraio 2025


Materia: Statuti

COMUNE DI LONGARE (VICENZA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30 settembre 2024

Modifiche allo Statuto comunale.

Si comunica che, a seguito della deliberazione consiliare n. 58 del 30 settembre 2024, allo Statuto comunale di Longare (VI) sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

All’art. 19, comma 1, la parola “Sindaco” è sostituita dalle parole “presidente del consiglio comunale”;

L’art. 23 dello statuto comunale è sostituito dal seguente:

  1. “Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto dal consiglio nel proprio seno.
     
  2. Il presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, espresso a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto presidente il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è eletto in carica il consigliere più anziano di età.
     
  3. L’elezione del presidente avviene nella prima seduta del consiglio comunale. La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta dal sindaco fino all’elezione del presidente del consiglio.
     
  4. In caso di assenza o impedimento, o in qualsiasi altro caso di vacanza dell’incarico, il presidente del consiglio è sostituito dal consigliere anziano. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi di legge.
     
  5. Il presidente può essere revocato dal consiglio comunale, per gravi o ripetute inadempienze connesse all’esercizio delle proprie funzioni presidenziali, su proposta di almeno quattro consiglieri o del sindaco, con votazione a scrutinio segreto e con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
     
  6. Le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio comunale, comunque – ed in qualsiasi forma – presentate, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non recettizie.
     
  7. In caso di sopravvenuta vacanza della carica, il consiglio provvede all’elezione del nuovo presidente entro sessanta giorni dall’avverarsi dell’evento”.

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