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Bur n. 164 del 20 dicembre 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2024

Statuto comunale con l'approvazione modifiche. Modifica all'articolo 2, comma 1.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1
Comune di Caorle

  1. Il Comune di Caorle è dotato di apposito Statuto che ne stabilisce le norme fondamentali inerenti l'organizzazione.
  2. A dette disposizioni verrà data attuazione mediante appositi regolamenti.

Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma

  1. Il Comune di Caorle è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Caorle-Capoluogo e delle frazioni di S. Giorgio di Livenza e Brussa e delle località di Cà Corniani, Cà Cottoni, Ottava Presa, S. Gaetano, Marango, Castello di Brussa, Porto S. Margherita, Duna Verde e Lido Altanea.
  2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Caorle.
  3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
  4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3
Finalità

  1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove la pace, ne tutela le libertà fondamentali, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, secondo le modalità del presente Statuto.
  2. Il Comune conforma la propria azione al principio di sussidiarietà e la orienta al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana ed adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita della Città e per realizzare il riequilibrio delle rappresentanze.
  3. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della comunità, assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati e controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti nel tempo.
  4. Il Comune adegua i propri atti e i comportamenti degli organi e degli uffici in tema di entrate tributarie, ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, concernente “Disposizioni in materia di diritti del contribuente”.

Articolo 4
Tutela della persona e della comunità

  1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
  2. Le finalità di assistenza sociale mirano al pieno sviluppo della persona, dei gruppi e delle comunità con particolare riferimento alle condizioni di coloro che versano in grave stato di disagio sociale e/o di emarginazione, per aiutare, inserire ed integrare socialmente i medesimi.
  3. Il perseguimento delle finalità di cui sopra richiede l'istituzione di un Servizio Sociale Professionale articolato su diversi livelli funzionali, che operi per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, direttamente o indirettamente, mediante convenzione con enti ed associazioni.
  4. Il Comune riconosce, valorizza e sostiene anche con contributi economici, l'opera degli enti e organizzazioni no profit e del volontariato presente sul territorio, e promuove l’esercizio da parte degli stessi di funzioni pubbliche che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

  1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, per uno sviluppo durevole e sostenibile:
  • Tutela l’ambiente naturale nel suo complesso, mediante il controllo delle cause di degrado e dell’inquinamento, per difendere l’integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’aria, attraverso una pianificazione territoriale che coniughi l’esigenza dell’abitazione, dell’economia e dei servizi con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, produttivo, storico e archeologico;
  • Rivendica a favore della Comunità i diritti millenari di uso civico di caccia e pesca sull'intero territorio.
  1. A tal fine potrà promuovere iniziative di informazione e responsabilizzazione dei cittadini.

Articolo 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

  1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali e incoraggia il turismo sociale e giovanile.
  2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali e ricreative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 del TUEL, nonché riconosce l'attività di quelli già operanti.
  3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.
  4. Il Comune:

a. promuove la pratica sportiva come l'insieme di tutte le forme di praticare sport, rese accessibili a tutti i cittadini;
b. incoraggia lo sport per tutti inteso come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
c. partecipa alla promozione sportiva da realizzarsi attraverso la creazione dei servizi fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive, quali gli impianti e la tutela sanitaria dei partecipanti;
d. prevede la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport, ai sensi dell'art. 10, terzo comma del TUEL.

Articolo 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

  1. Il Comune:

a. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
b. realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, opera per favorire il diritto del cittadino alla casa, anche con i piani di edilizia economica e popolare;
c. predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani programmatici;
d. attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuale, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
e.predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Articolo 8
Sviluppo economico

  1. Il Comune:

a. coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio;
b. sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
c. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, della pesca, dell'agricoltura e della piccola e media industria, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
d. promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9
Programmazione economico-sociale e territoriale

  1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del TUEL, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Ai fini di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvarrà, per ciascun obiettivo dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive, presenti nel territorio.

Articolo 10
Partecipazione, decentramento, cooperazione

  1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del TUEL.
  2. A tale proposito il Consiglio Comunale può promuovere i Consigli di Quartiere, la cui composizione e funzionamento sono demandati ad apposito regolamento.
  3. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, anche organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa e/o utilizzando mezzi propri.
  4. Per raggiungere tale fine il Comune promuoverà la formazione di Consulte sui vari argomenti (anziani, giovani, Sport, Scuola-cultura, ecc.).
  5. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
I consiglieri comunali

Articolo 11
Il consigliere comunale

  1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione e di voto.
  2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 12
Doveri del consigliere

  1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale o di comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio il motivo dell’assenza e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
  2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
  3. A tal fine il Presidente del Consiglio, d’ufficio o su richiesta di qualunque consigliere comunale, notifica all’interessato l’inizio della procedura di decadenza, assegnando allo stesso il termine di 10 giorni per la formulazione delle proprie giustificazioni.
  4. Il Consiglio Comunale alla prima seduta successiva, valutate le giustificazioni addotte, delibera in merito alla decadenza.

Articolo 13
Poteri del consigliere

  1. Il consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo, il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy.
  2. I consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l’attività della Conferenza dei Capigruppo.
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni, mozioni.
  4. Le proposte di deliberazione, nel caso prevedano spese, devono indicare i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in Segreteria per l'ordinaria istruttoria e per l'acquisizione dei pareri prescritti.
  5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
  6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
  7. Il Consigliere comunale, su incarico del Sindaco, può svolgere attività di studio su determinate materie e compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Articolo 14
Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento. I gruppi consiliari sono quelli risultanti dalle liste che hanno ottenuto consiglieri eletti in Consiglio Comunale, oppure dalla diversa dichiarata aggregazione di almeno due consiglieri.
  2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, secondo quanto previsto dal regolamento.
  3. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento.
  4. Ciascun gruppo comunica il nome del capogruppo nella prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto.
  5. La Conferenza dei Capigruppo:
  • è l’organo consultivo del Presidente del Consiglio;
  • concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore;
  • ha funzioni di Commissione per la formazione e l’aggiornamento dello Statuto, del Regolamento del Consiglio Comunale e dei Regolamenti che non rientrino nella competenza delle Commissioni consiliari permanenti o delle altre commissioni allo scopo istituite.
  1. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti, con il Sindaco e la Giunta Comunale.

CAPO II
Il Consiglio Comunale

Articolo 15
Il Consiglio Comunale – Poteri – Autonomia finanziaria

  1. Il Consiglio Comunale:

a. rappresenta la collettività comunale, l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione;
b. adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto;
c. dispone di risorse finanziarie che gestisce attraverso la struttura amministrativa competente, ai fini del funzionamento e per le iniziative collegate all’attività istituzionale propria e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti a norma del Regolamento del Consiglio Comunale.

  1. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 16
Prima adunanza

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto ed è dallo stesso presieduta, fino alla elezione del Presidente.
  2. E’ convocata con avvisi da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta ed è presieduta dal Sindaco neo- eletto con il seguente ordine del giorno:
  • convalida degli eletti
  • comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
  1. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
  2. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta allo stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 17
Funzioni di indirizzo politico amministrativo

  1. Il Consiglio Comunale concorre alla definizione delle linee programmatiche adottando gli atti fondamentali di propria competenza.

Articolo 18
Funzioni di controllo politico-amministrativo

  1. Il Consiglio Comunale provvede con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità alla verifica periodica, con deliberazione, dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale.

Articolo 19
Il Presidente del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio nella prima adunanza procede alla elezione del Presidente, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 20
Compiti e doveri del Presidente

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede l’assemblea, la rappresenta, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto.
  2. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
  3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal consigliere anziano, ai sensi dell’art.40 comma 2 del TUEL.

Articolo 21
Convocazione del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che fissa altresì, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, la data dell’adunanza e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative ai bilanci annuali e pluriennali ed ai conti consuntivi.
  3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) su richiesta del Sindaco
b) per iniziativa del Presidente del Consiglio
c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica

  1. Nel caso di cui alla lettera a) l’adunanza deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, nel caso di cui alla lettera c), entro 20 giorni.
  2. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore .In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 22
Ordine del giorno

  1. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.
  2. Gli atti relativi alle deliberazioni proposte dovranno essere a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 72 ore prima del Consiglio.
  3. Nel caso di convocazione d’urgenza il deposito degli atti deve avvenire 24 ore prima della seduta.

Articolo 23
Consegna dell'avviso di convocazione

  1. L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, secondo l'apposito regolamento e consegnato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei termini di legge.

Articolo 24
Numero legale per la validità delle sedute

  1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di n. 7 membri computando a tal fine anche il Sindaco salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
  2. Per la seduta di seconda convocazione è necessario per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno n. 6 membri, computando a tal fine anche il Sindaco.
  3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta il numero dei consiglieri previsti al primo comma.
  4. L’adunanza di seconda convocazione deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima.

Articolo 25
Numero legale per la validità delle deliberazioni

  1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
  2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a. coloro che si astengono e coloro che devono astenersi ai sensi dell'art. 78 del TUEL;
b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;

  1. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

Articolo 26
Pubblicità delle sedute

  1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
  2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 27
Delle votazioni

  1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
  2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto e le modalità di voto.

Articolo 28
Commissioni consiliari permanenti

  1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale elette con voto uninominale tenendo conto nel complesso delle commissioni del diritto di rappresentanza di tutti i gruppi.
  2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
  3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
  4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
  5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e i capigruppo consiliari hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
  6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Articolo 29
Commissioni d'inchiesta

  1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
  2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
  3. La presidenza delle commissioni speciali aventi funzioni di controllo o di garanzia è riservata alle opposizioni.
  4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 30
Regolamento interno

  1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
  2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III
La Giunta Comunale

Sezione I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Articolo 31
Composizione della Giunta Comunale

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero massimo di 5 (cinque) Assessori, scelti e nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 32
Elezione del Sindaco e degli assessori

  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
  2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Articolo 33
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e assessore

  1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
  2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di Presidente del Consiglio, Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, gli incarichi e le funzioni in Enti, Istituti, Aziende, Consorzi, cui il Comune aderisce o dipendenti e soggetti a controllo o vigilanza dello stesso, o dal quale ricevano una sovvenzione, o in società a partecipazione comunale, purché gli stessi siano conferiti in ragione del mandato elettivo.

Sezione II
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Articolo 34
Organizzazione della Giunta

  1. La Giunta Comunale esercita le proprie in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
  2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
  3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.
  4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo decisione della Giunta stessa.
  5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza dal vice Sindaco o, in assenza di entrambi, dall’assessore anziano.
  6. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
  7. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
  8. L'assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
  9. Assume le funzioni di assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Articolo 35
Attribuzione della Giunta

  1. La Giunta Comunale:

a. compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo;
b. compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici;
c. attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
d. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

CAPO IV
Il Sindaco

Articolo 36
Funzioni

  1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
  2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dall’art. 54 del TUEL.
  3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
  4. Esercita la rappresentanza legale in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta Comunale, la promozione davanti all’autorità giudiziaria dei provvedimenti a tutela degli interessi e dei diritti del Comune.
  5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 e 4 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Articolo 37
Competenze

  1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione comunale:

a. convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza e la sede;
b. assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d. indice i referendum;
e. sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dal Comune nei servizi di competenza statale o regionale e ne riferisce al Consiglio;
f. adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti;
g. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili  territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
h. adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

  1. Le funzioni vicarie del Sindaco sono da quest'ultimo attribuite ad un assessore comunale, che assume la denominazione di Vicesindaco. Nei casi di assenza o di impedimento del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano di età.
  2. Il Sindaco può conferire ad un consigliere comunale la delega per l’esercizio delle funzioni nell’ambito delle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1° dell’art. 54, nonché dell’art. 14 del TUEL.

Articolo 37 bis
Conferimento incarichi in via sostitutiva

  1. Gli organi di governo del Comune adottano gli atti di nomina, designazione, conferimento di incarichi nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo al D.Lgs. 8.04.2013 n. 39.
  2. Nel caso in cui venga accertata la nullità dell’incarico conferito da un organo di governo del Comune, durante il periodo di sospensione del periodo di nomina previsto dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 8.04.2013 n. 39, provvede in via sostitutiva la Prefettura – UTG.
  3. La procedura di sostituzione viene attivata dal Segretario comunale con segnalazione alla Prefettura – UTG, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della dichiarazione di nullità, come disposta dalle competenti autorità secondo l’ordinamento vigente tempo per tempo.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituti della partecipazione

Articolo 38
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

  1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora lo loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
  2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.
  3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  4. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli od associati, a prendere visione ed ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune
  5. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.
  6. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e in osservanza della legge sul bollo.

Articolo 39
Valorizzazione del libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza le libere forme associative.
  2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
  6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
  7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Articolo 40
Consultazione della popolazione del Comune

  1. La consultazione della popolazione residente nel Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
  4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
  5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Articolo 41
Referendum

  1. E' riconosciuto il referendum, come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica, nelle materie indicate dal regolamento di cui al comma 5.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione.
  3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
  • tributi e tariffe;
  • provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
  • materie che non siano di esclusiva competenza locale.
  1. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  2. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 10 per cento degli elettori residenti nel Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
  3. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
  4. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Articolo 42
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
  3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
  4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Articolo 43
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

  1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, della commissione consiliare competente a deciderne la ammissibilità a procedere successiva.
  2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Articolo 44
Difensore Civico

  1. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia di Venezia. In tale caso il Difensore Civico provinciale assume la denominazione di «Difensore Civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

CAPO II
Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 45
Diritto di partecipazione al procedimento

  1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
  2. Coloro che sono portatrici di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
  3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 46
Comunicazione dell'avvio del procedimento

  1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a. l’informazione dell’inizio del procedimento
b. l’oggetto del procedimento promosso
c. la sua data di inizio
d. l’unità organizzativa responsabile
e. l’indicazione del responsabile del procedimento
f. il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale
g. l’orario in cui quest’ultimo riceve i cittadini
h. l’avvertimento che è possibile presentare memorie e documenti

  1. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e g) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'Amministrazione comunale

Articolo 47
Principi e criteri direttivi

  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione per cui:
  • agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
  •  ai dirigenti e responsabili di settore autonomo competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
  1. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
  2. La dotazione organica è strutturata in Settori e Uffici.
  3. Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell’ente, suddivisa in uffici e deputata:

a. alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
b. alla programmazione;
c. alla realizzazione degli interventi di competenza;
d. al controllo in itinere delle operazioni;
e. alla verifica finale dei risultati.

  1. A ciascun Settore è preposto, a seconda della complessità dello stesso, un dipendente appartenente a qualifica dirigenziale, o direttiva.

Articolo 48
Personale

  1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nella dotazione organica, deliberata dalla Giunta Comunale.
  2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
  3. Il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a. l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
b. i contenuti e le modalità del rapporto di lavoro subordinato;
c. la disciplina della dotazione organica;
d. le modalità concorsuali e di assunzione agli impieghi;
e. i requisiti di accesso e la progressione interna;
f. l’esercizio delle funzioni del Segretario Generale, dei Dirigenti e responsabili di settore autonomo.

  1. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
  2. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 49
Segretario comunale

  1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
  2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.
  3. Può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
  4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 50
Vice segretario

  1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Articolo 51
Dirigenti

  1. Spettano ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario. 
  2. In particolare agli stessi competono le funzioni previste dall’art. 107 del TUEL ed inoltre:

Abrogata lettera a.
b.  esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
c.  emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
d. partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale per il settore di   competenza e su richiesta.

  1. Le funzioni nel caso di assenza dei dirigenti sono esercitate dai sostituti individuati dai Dirigenti stessi e in assenza di questi ultimi sono esercitate dal Segretario Generale nei limiti della sua competenza tecnico-giuridica.

Articolo 52
Incarichi di dirigenza

  1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato e comportano l’attribuzione della responsabilità di direzione di uno o più settori.
  2. Per il conferimento di ciascun incarico di direzione si applicano le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 109 del TUEL.
  3. L’incarico può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, nei casi fissati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dall’art., 109 del TUEL.
  4. L’assunzione dei dirigenti a tempo indeterminato avviene per concorso.
  5. La copertura dei posti di dirigente o di professionalità di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

CAPO II
Servizi pubblici comunali

Articolo 53
Forme di gestione

  1. I servizi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a. in economia;
b. in concessione a terzi;
c. a mezzo di azienda speciale;
d. a mezzo di istituzione;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata nei casi e con le modalità stabilite dalla Legge;

  1. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione suddette.
  2. I servizi pubblici comunali devono essere erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, secondo quanto previsto dalle norme in materia di qualità dei servizi.

Articolo 54
Gestione in economia

  1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
  2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Articolo 55
La concessione a terzi

  1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
  2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
  3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Articolo 56
Le aziende speciali

  1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
  2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
  3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
  4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
  5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 52 del TUEL. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
  6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
  7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
  9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
  10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge e alle presenti norme.

Articolo 57
Le istituzioni

  1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
  3. L'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione sono disciplinate dal regolamento di gestione.
  4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti istitutivi.
  5. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza, economicità e di tendenza al pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
  6. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
  8. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

CAPO III
Convenzioni e Consorzi

Articolo 58
Convenzioni

  1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
  2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzia.
  3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazione fra i partecipanti.
  4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Articolo 59
Consorzi

  1. Nei casi consentiti dalla legge, per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti locali e la partecipazione di altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a. la convenzione che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili;
b. lo Statuto che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

  1. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 60
Demanio e patrimonio

  1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
  2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
  3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 61
Contabilità e bilancio

  1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento di contabilità sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del Comune.
  2. L’attività di programmazione compete al Consiglio Comunale sulla base di proposte formulate dalla Giunta Comunale che si avvale allo scopo dei dirigenti e responsabili di settore autonomo.
  3. La Giunta Comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti e responsabili di settore autonomo.
  4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
  5. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
  6. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 62
Controllo economico-finanziario

  1. I dirigenti sono tenuti a verificare, continuamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
  2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con le scadenze previste dal regolamento di contabilità, relativa allo stato di realizzazione degli interventi gestiti e gli adempimenti da compiere.

Articolo 63
L’organo di revisione economico-finanziaria

  1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei Conti in conformità alle previsioni di legge.
  2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Non può essere eletto alla carica di revisore, e se eletto decade dall'ufficio, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 236 del TUEL.
  3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
  4. Per l'esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
  5. Il Revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
  6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Articolo 64
Il rendiconto della gestione

  1. I risultati della gestione sono rilevati mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
  2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
  3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro termine fissato dalla legge, in seduta pubblica.

Articolo 65
Tesoreria e riscossione delle entrate

  1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
  2. La concessione è regolata da apposita convenzione.
  3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
  4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VI
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 66
Ambito di applicazione dei regolamenti

  1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del TUEL, incontrano i seguenti limiti:

a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c. non possono contenere norme a carattere particolare;
d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e. non sono abrogati che da norma di rango superiore o da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Articolo 67
Procedimento di formazione dei regolamenti

  1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta Comunale.
  2. I Regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono esaminati dalle competenti commissioni consiliari, o da quelle allo scopo istituite, o dalla Conferenza dei Capigruppo qualora non rientrino nelle competenze delle prime.

Articolo 68
Sanzioni amministrative

  1. Per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali o delle ordinanze del Sindaco sono applicate le sanzioni amministrative nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 69
Norma transitoria

  1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti, in quanto con esso compatibili.

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