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Bur n. 160 del 13 dicembre 2024


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2024

O.C.D.P.C. n. 1025/2023 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto". Interventi di primo sostegno, attribuzione di funzioni al Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati e alle attività economico-produttive, approvazione modulistica per attività istruttoria, assegnazione delle risorse.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

  • dal 13 luglio al 6 agosto 2023 l’intero territorio regionale è stato interessato da eccezionali fenomeni temporaleschi che hanno causato rilevanti danni al patrimonio pubblico e privato, alle attività economiche e produttive, all’agricoltura ed ai beni mobili registrati;
  • il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, valutata la straordinarietà degli eventi, con propri decreti ha provveduto alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 13/2022;
  • con nota prot.n. 433497 dell’11 agosto 2023, integrata con nota prot. n. 452996 del 24 agosto 2023 il Presidente della Giunta regionale, a seguito della puntuale ricognizione dei danni, a supporto della richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ha trasmesso relazione tecnica, predisposta dagli uffici della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, dalla quale emerge che il danno complessivo è stimato in 1.224.313.000,00 Euro (98,6 milioni di Euro di danni al patrimonio pubblico, 1.125,6 milioni di Euro di danni al patrimonio privato e al patrimonio delle attività economico-produttive, ai quali si sommano 81.273,00 Euro di spese stimate per il Volontariato di protezione civile);
  • con D.C.M. in data 28 agosto 2023, pubblicata nella G.U. – serie generale n. 210 del 08.09.2023, il Consiglio dei Ministri, ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale e nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, ha provveduto allo stanziamento di risorse per l’attuazione dei primi interventi, nel limite di 8.330.000,00 Euro, a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali, di cui all'articolo 44, comma 1, del D.lgs. 1/2018 s.m.i.;
  • con Ordinanza (O.C.D.P.C.) n. 1025 in data 26 settembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 04 ottobre 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (A.V.I.S.P.) - quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in parola;
  • con D.C.M. in data 7 agosto 2024, pubblicata in G.U. – serie generale n. 201 del 28.08.2024, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare per ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1025 del 26.09.2023 prevede che, per quanto riguarda le prime misure di sostegno al tessuto economico e sociale in favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui all’art. 25, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato o i soggetti attuatori da lui individuati definiscano per ciascun Comune la stima delle risorse a tal fine necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con proprio provvedimento secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00;

DATO ATTO che all’esito dell’attività di ricognizione dei danni sono stati trasmessi dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile, con nota prot. n. 1801 del 02.01.2024, gli elenchi riepilogativi delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive previste dall’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1025 del 26.09.2023;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024, pubblicata nella G.U. n. 214, serie generale, del 12.09.2024, con la quale sono state stanziate, ad integrazione delle somme già stanziate, risorse pari a Euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO:

  • di destinare prioritariamente le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive,
  • di demandare a successivo provvedimento il finanziamento di ulteriori interventi di cui alle lett. a) e b) comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018;

CONSIDERATO di dare corso alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 3, dell’O.C.D.P.C n. 1025/2023, così come risultano dalle ricognizioni svolte a cura del Soggetto Attuatore per il Settore contributi ai privati e alle attività economico-produttive in merito al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive per gli eventi di cui all’O.C.D.P.C n. 1025/2023 inviate dal Commissario delegato al Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 1801 del 02.01.2024, così come risulta nell’elenco di cui all’Allegato B per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari, e nell’elenco di cui all’Allegato C per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche-produttive;

DATO ATTO CHE le risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024, delle quali Euro 28.758.000,00 sono già state accreditate sulla contabilità speciale n. 6422, intestata “COMDEL O.1025-23 ZN VENETO”, risultano sufficienti a dare copertura, nel limite massimo, per una percentuale corrispondente al 100 per cento degli importi indicati, all’intero fabbisogno segnalato per l’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 01 del 03.10.2023 che ha individuato il Dott. Carlo Rapicavoli, direttore di ANCI VENETO, quale Soggetto Attuatore per il SETTORE CONTRIBUTI AI PRIVATI E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE  (d’ora in poi ANCI Veneto) a cui affidare, in collaborazione, ove necessario, con i Comuni interessati, le attività legate:

  • alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi (lett. c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018),
  • ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lett. e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018);

RITENUTO, pertanto, di attribuire con il presente provvedimento alle amministrazioni comunali interessate l’attività connessa all’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare, attribuendo ad ANCI VENETO il compito di comunicare ai beneficiari di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento l’avvio del procedimento di erogazione dei contributi, avvalendosi dei comuni interessati, ed il compito di provvedere alla liquidazione dei contributi;

RITENUTO ALTRESÌ, come previsto dalla nota circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 che dispone la procedura applicabile nella valutazione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, in relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza, di non attribuire alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività economiche e produttive;

RITENUTO, pertanto, di determinare, in coerenza con la citata nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, specifiche modalità di erogazione dei contributi, individuando in particolare i seguenti requisiti che il Soggetto attuatore, ANCI Veneto, con possibilità di avvalersi dei comuni interessati, dovrà accertare, anche sulla base di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, acquisita con la presentazione della domanda unitamente alla documentazione alla stessa allegata:

1) per i nuclei familiari:

  • che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
  • che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento sia ripreso, o proseguito;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interni o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • la conformità, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la dichiarazione dell’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente Ordinanza;

2) per le attività economiche-produttive:

  • aver svolto un’attività economica o produttiva, compresa quella agricola o zootecnica, in un immobile, danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che alla data di presentazione della domanda, lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento svolto, come attestato da apposita relazione tecnica, contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interni o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza; - possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

RITENUTO, inoltre, di stabilire, per quanto riguarda le modalità di richiesta erogazione del contributo, che le domande, con la relativa documentazione di rendicontazione debbano essere presentate, a mano o a mezzo pec, entro 45 giorni dall’avvio della procedura, con possibilità di chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 20 giorni, all’amministrazione comunale interessata, la quale dovrà verificare la congruità e la regolarità delle fatture quietanzate determinando, con proprio provvedimento nei successivi 40 giorni, l’importo del contributo concedibile e che il Comune provvederà a trasmettere al Soggetto attuatore ANCI Veneto il proprio provvedimento di determinazione del contributo, corredata dall‘elenco di contributi concedibili a favore di privati e di attività economiche-produttive, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE necessario attribuire al Soggetto attuatore il compito di definire, con propri provvedimenti, le procedure di verifica e controllo e di eventuale revoca del contributo;

RITENUTO pertanto di stabilire che i Comuni competenti dovranno provvedere, entro 60 giorni dalla effettiva liquidazione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie;

RITENUTO pertanto di approvare il modulo ‘richiesta di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, il quale dovrà essere compilato dai beneficiari e trasmesso ai Comuni entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura, ai fini dell’emanazione del provvedimento di determinazione del contributo;

RITENUTO di approvare i moduli ‘elenco di contributi liquidabili’, come da Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, con i quali le amministrazioni comunali dovranno inviare ad ANCI VENETO l’elenco dei contributi concedibili a favore dei privati e attività economiche-produttive, ai fini della successiva adozione dei provvedimenti di liquidazione a cura di ANCI VENETO, che verranno successivamente trasmessi alle amministrazioni comunali interessate ai fini dell’erogazione ai beneficiari;

CONSIDERATO CHE i contributi di cui al comma 3 dell’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 1025/2023, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 1/2018, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste, si rinvia a successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con la presente ordinanza;

RITENUTO, PERTANTO, di:

  • prendere atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;
  • confermare che le entrate complessive della contabilità speciale n. 6422 ammontano a Euro 37.088.000,00, comprendenti le risorse pari a euro 8.330.000,00 stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28.08.2023 e l’anticipo del 50% delle risorse Euro 28.758.000,00 assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’30.08.2024, e che verranno incrementate con ulteriori Euro 28.758.000,00 stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024
  • di destinare prioritariamente le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024 a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive,
  • di demandare a successivo provvedimento il finanziamento di ulteriori interventi di cui alle lett. a) e b) comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 01 del 03.10.2023 che ha individuato e nominato la Dott.ssa Maria Chiara Ferrarese, ora Direttore della Società CSQA Certificazioni, società controllata dall’Agenzia per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura , quale Soggetto Attuatore a cui affidare l’assolvimento degli obblighi in materia di verifiche sul rispetto degli “Aiuti di stato” e del regime “de minimis”, tenuto anche conto di quanto dispone, su tali obblighi, la circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018, con riferimento alle

attività economiche e produttive nonché per quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura;

RITENUTO di confermare che le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime "de minimis" vengono affidate al Soggetto attuatore CSQA Certificazioni, che per l’attività si relazionerà direttamente con il Soggetto attuatore ANCI Veneto;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il contingente di personale a supporto dell’attività del Commissario delegato in attuazione dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. 1025/2023 così come indicato nell’allegato A al presente provvedimento;

VISTI:

  • il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i.;
  • la L.R. 13/2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”;
  • il D.P.G.R. n. 55 del 13 luglio 2023 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi giovedì 13 luglio 2023 in alcuni territori delle Province di Vicenza, Treviso e della Città metropolitana di Venezia. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito delle criticità riscontrate”;
  • il D.P.G.R. n. 56 del 19 luglio 2023 “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi martedì 18 luglio 2023 nelle aree settentrionali della Provincia di Belluno. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito delle criticità riscontrate”;
  • il D.P.G.R. n. 58 del 20 luglio 2023 “Estensione dell’efficacia del D.P.G.R. n. 56 del 19 luglio 2023 alla Città metropolitana di Venezia ed alle Province di Padova, Treviso e Vicenza, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 19 luglio 2023”;
  • il D.P.G.R. n. 60 del 25 luglio 2023 “Estensione dell’efficacia dei D.P.G.R. n. 56 del 19 luglio 2023 e n. 58 del 20 luglio 2023 alla provincia di Verona, colpita dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 24 e il 25 luglio 2023. Dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio regionale a far data dal 18 luglio 2023.”;
  • il D.P.G.R. n. 61 del 31 luglio 2023 “Prosecuzione temporale dell’efficacia del D.P.G.R. n. 60 del 25 luglio 2023 con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio regionale il 26 e il 30 luglio 2023”;
  • il D.P.G.R. n. 62 del 7 agosto 2023 “Prosecuzione temporale dell’efficacia del DPGR n. 60 del 25 luglio 2023, come integrato dal D.P.G.R. n. 61 del 31 luglio 2023, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio regionale tra il 3 e il 6 agosto 2023”;
  • la nota protocollo regionale n. 433497 dell’11 agosto 2023, integrata con nota prot. n. 452996 del 24 agosto 2023;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023;
  • la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 3 ottobre 2023;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 9 ottobre 2023;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 28 novembre 2023;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell’8 aprile 2024;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 16 maggio 2024;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 24 giugno 2024;
  • l’Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 29 agosto 2024;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024, recante lo stanziamento di ulteriori fondi pari a Euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;

D I S P O N E

ART. 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Presa d’atto dello stanziamento di ulteriori risorse)

1. Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024, si prende atto dello stanziamento di ulteriori risorse pari a Euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo.

ART. 3
(Riconoscimento dei contributi per il primo sostegno)
    

1. Le risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.08.2024 sono prioritariamente destinate a copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lett. c) del comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018), considerato l’impatto dell’evento in particolare per quel che riguarda il patrimonio privato e il patrimonio delle attività economico-produttive.

2. Sono approvati gli importi massimi concedibili da assegnare ai sensi dell’art. 7 comma 3 - dell’O.C.D.P.C. n. 1025 del 30.08.2024 come risultanti dall’Allegato B, per quanto concerne i contributi da assegnare nell’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata compromessa dagli eventi in argomento, e Allegato C, per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 20.000,00 per le attività economiche - produttive.

3. Si demanda a successivo provvedimento il finanziamento di ulteriori interventi di cui alle lett. a) e b) comma 2 art. 25 D.Lgs. 1/2018.

ART. 4
(Attribuzione di funzioni e deroghe alle amministrazioni comunali interessate e al Soggetto attuatore per il settore contributi ai privati e alle attività economiche e produttive)

1. Il Soggetto attuatore per il settore contributi ai privati e alle attività economiche e produttive ANCI Veneto provvederà a dare comunicazione ai beneficiari di cui agli Allegati B e C al presente provvedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, dell’avvio del procedimento di erogazione dei contributi, avvalendosi dei comuni interessati. Alle amministrazioni comunali interessate è attribuita la funzione di espletamento dell’istruttoria finalizzata alla determinazione, sulla base della rendicontazione presentata dai beneficiari, degli importi da erogare per l’applicazione delle prime misure di sostegno, ANCI Veneto provvederà ad adottare i provvedimenti di liquidazione da trasmettere alle amministrazioni comunali interessate ai fini dell’erogazione ai beneficiari.

2. In relazione all’attuazione delle procedure inerenti alla presente Ordinanza non è attribuito alcun potere derogatorio alle vigenti normative statali e regionali, ivi incluso il rispetto del regime “de minimis” per quanto concerne gli aiuti alle attività produttive come disposto dalla richiamata nota circolare in coerenza a quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

ART. 6
(Modalità di svolgimento dell’istruttoria ed erogazione del finanziamento)

1. Le istanze di erogazione del contributo da parte dei privati e delle attività economiche e produttive colpite di cui agli elenchi contenuti negli allegati A e B dovranno pervenire al protocollo dell’amministrazione comunale interessata, a mano o a mezzo pec, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo precedente, attraverso la compilazione del modulo allegato F, corredate della documentazione fotografica (se disponibile) e, per le imprese, della relazione tecnica contenente la descrizione delle spese. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 20 giorni.

2. Entro i successivi 40 giorni dalla trasmissione della rendicontazione, l’amministrazione comunale dopo aver terminato l’istruttoria sulla documentazione, dovrà determinare, con proprio provvedimento, l’importo del contributo concedibile calcolato tra il minor valore di quanto rendicontato e documentato e quanto approvato con il presente provvedimento, trasmettendo prontamente al Soggetto Attuatore l’elenco di contributi liquidabili, come da modelli Allegati D ed E al presente provvedimento.

3. Il Soggetto attuatore ANCI Veneto provvederà a trasmettere al Commissario delegato il riepilogo complessivo dei contributi concedibili, completo di codice CUP per le attività produttive, al fine di poter procedere alla programmazione ed impegno delle risorse necessarie a ristorare i privati e le attività produttive di cui agli allegati D ed E.

4. Il Soggetto attuatore ANCI Veneto provvederà all’adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi, ferme restando le attività connesse alla verifica degli aiuti di stato per le attività economiche e produttive.

5. Una volta erogate le somme alle amministrazioni comunali, le stesse dovranno trasferirle ai beneficiari entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse e trasmettere al Soggetto attuatore ANCI Veneto, per ciascun beneficiario, la reversale di pagamento ai fini della chiusura della procedura contabile.

ART. 7
(Approvazione della modulistica)

1. Sono approvati i moduli di ‘istanza di erogazione del contributo’, come da Allegato F, parte integrante del presente provvedimento, e dell‘elenco di contributi liquidabili’ Allegati D ed E parte integrante del presente provvedimento, ai fini dell’erogazione alle amministrazioni comunali interessate delle somme necessarie all’erogazione dei contributi.

ART. 8
(Determinazione dei criteri per l’erogazione del contributo)

1. Il Comune dovrà accertare, anche sulla base dell’autocertificazione di cui all’istanza di erogazione e della documentazione alla stessa allegata, la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) per i nuclei familiari:

  • che il richiedente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile danneggiato degli eventi in rassegna, il quale costituisca per il richiedente abitazione principale, abituale e continuativa;
  • che, alla data della presentazione della domanda, l’utilizzo concreto a finalità abitativa nell’immobile danneggiato, in ragione dell’intervento, sia ripreso o proseguito;
  • nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interni o esterni, impianti di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed elettrico ascensori e montascale, arredi di cucina (compresi gli elettrodomestici) o della camera da letto;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • la conformità sia al momento dell’evento che a seguito degli interventi alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;

b) per le attività economiche-produttive:

  • aver svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zootecnica, in un immobile danneggiato dagli eventi in esame, di proprietà o detenuto in base ad un diritto reale di godimento; - nel caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione, comodato o simili) avere acquisito l’autorizzazione al ripristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario;
  • che lo svolgimento dell’attività sia ripresa o proseguita al momento della domanda nell’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come attestato da apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese che siano state a tal fine necessarie;
  • la sussistenza del nesso di causalità tra il danno riparato e l’evento calamitoso da autocertificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comprovarsi anche mediante la produzione di adeguato materiale fotografico;
  • che il fabbricato e le relative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte, nella sua integrità funzionale, intervenendo sui danni a elementi strutturali, anche comuni, finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interni o esterni, agli impianti di riscaldamento, idrico fognario (compresi i sanitari), elettrico per allarme, citofonico, di rete LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al personale ed i relativi elettrodomestici;
  • la conformità sia al momento dell’evento che dopo il ripristino alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie;
  • la sussistenza sia al momento dell’evento che dopo il ripristino delle autorizzazioni, visti, e permessi previste dalle vigenti norme in materia;
  • l’eventuale recepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità, i quali vanno scomputati dagli importi da erogare in base alla presente ordinanza;
  • possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
  • non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.

ART. 9
(Assolvimento degli obblighi in materia di Aiuti di Stato)

1. Si conferma che le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato e del Regime "de minimis" vengono affidate al Soggetto attuatore CSQA Certificazioni srl, che per l’attività si relazionerà direttamente con il Soggetto attuatore ANCI Veneto.

ART. 10
(Disposizioni sui controlli)

1. Le amministrazioni comunali dovranno provvedere, entro 60 giorni dall’effettiva liquidazione concessione dei contributi, ad accertare, mediante verifiche a campione su almeno il 5 per cento dei contributi liquidati, la veridicità dei fatti e delle circostanze contenute nelle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della relazione tecnica presentata dalle imprese e contenente la descrizione delle spese necessarie.

2. Qualora il soggetto richiedente non fosse rientrato nell'abitazione principale o non avesse riavviato l'attività o in carenza di ulteriori requisiti di fatto, emersi a seguito dei controlli, dovrà essere disposta la decadenza dal presente contributo.

3. In caso di irregolarità formali della domanda potrà esserne disposta l’integrazione, giusta comunicazione, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990)

ART. 11
(Aggiornamento gruppo di lavoro a supporto del Commissario delegato)

1. Si aggiorna il contingente di personale a supporto dell’attività del Commissario delegato in attuazione dell’art. 11 dell’O.C.D.P.C. 1025/2023, così come indicato nell’allegato A al presente provvedimento

ART. 12
(Norme di rinvio)

1. Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze Commissariali nonché i provvedimenti emanati dal Commissario Delegato.

2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, conformemente a quanto già disposto con la nota circolare del Capo del Dipartimento della Protezione civile DIP/0069326 del 1° dicembre 2018.

3. Si rinviano ai successivi provvedimenti commissariali la determinazione delle modalità per l’integrazione delle previdenze riconosciute con il presente provvedimento con eventuali successivi contributi riconosciuti ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 13
(Pubblicazione e comunicazione)

1. La presente Ordinanza Commissariale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto nell’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e trasmessa ai Soggetti Attuatori per il seguito di competenza.

Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua

Allegati (omissis)

(Gli allegati al presente provvedimento sono consultabili al seguente link:
https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/LjS5cn8DN22qBDJ?path=%2FOCDPC1025-23%2FOrdinanze%2F2024%2FO.C.%205_28.11.2024, ndr)  

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