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Bur n. 151 del 22 novembre 2024


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)

Ordinanza del RUP prot. 14623 del 11 novembre 2024

Lavori di "messa in sicurezza strada comunale via Gravette mediante la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale". Espropriazione per pubblica utilità. Ordinanza di pagamento diretto dell'indennità di espropriazione - asservimento - soprassuoli accettati. Opera finanziata dal programma dell'Unione europea - nextgeneration.eu

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 09/08/2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo in argomento ed è stata altresì dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel progetto (ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001); contestualmente, è stata adottata la variante parziale n. 9 al Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio n. 33 del 09/08/2022, che ha preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni così come predisposte dall’Autorità Espropriante;

CONSIDERATO    che la suddetta Delibera, con le relative controdeduzioni alle osservazioni, è stata pubblicata nel sito del Comune nella sezione “amministrazione trasparente”, a disposizione di tutti i cittadini;

PRESO ATTO della Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 17/02/2023 che ha approvato definitivamente la variante urbanistica parziale n. 9 al Piano degli Interventi, conseguente il progetto in esame, ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle opere in argomento, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/2001 e dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003;

DATO ATTO          che il termine finale per il completamento della procedura espropriativa è di 2,5 anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;

DATO ATTO che l’Autorità Espropriante ha provveduto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17.2 DPR n. 327/2001, con avviso protocollo n. 3668 del 16/03/2023, a dare notizia ai proprietari della data in cui è diventato efficace l’atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, e della facoltà di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio nel termine di giorni trenta;

DATO ATTO che con la medesima comunicazione gli interessati sono stati informati ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. che il successivo atto notificato sarebbe stato il Decreto di esproprio, da emanarsi ai sensi dell’art. 22 DPR n. 327/2001;

DATO ATTO che nel termine di cui alla summenzionata comunicazione, l’Autorità Espropriante ha controdedotto alle osservazioni pervenute, prima della emissione del Decreto di Esproprio;

VISTO   i tipi di frazionamento catastale approvato dall’Agenzia delle Entrate di Treviso nr. 2023/77964 del 15/06/2023, n. 2023/77019 del 13/06/2023, n 2023/77966 del 15/06/2023 e n. 2023/112777 del 22/09/2023, con il quale sono state definitivamente individuate e quantificate nella superficie le aree oggetto di espropriazione;

RICHIAMATI  il Decreto di Esproprio rep. n. 1016 del 28.09.2023, emanato ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del Dpr. n. 327 del 08.06.2001 e contestuale determinazione della indennità di esproprio, con il quale si è provveduto a decretare l’espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, CF: 00546910266, SEDE: PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 1, dei beni immobili siti nei Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV);

DATO ATTO che le succitate indennità sono state determinate secondo le modalità e specificità di calcolo illustrate nell’allegato “A” alla presente ordinanza, debitamente aggiornate in base alle modifiche alle proprietà nel frattempo intervenute;

TENUTO CONTO che sulle somme da corrispondere a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente determinazione, non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree oggetto del procedimento espropriativo secondo le indicazioni del Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia:

  • ricadono in zona omogenea di tipo “E”;
  • ricadono in zona omogenea di tipo “C” ma non sono soggette a tassazione in quanto trattasi di “pertinenze di fabbricati”, come evidenziato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.194 del 24/07/1998: […] “Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze.

fatta eccezione per Ditta n. 12 – Micheletto Rosanna, Foglio 5 m.n. 1339; alla quale verrà applicata la ritenuta fiscale del 20%, in quanto trattasi di bene immobile da espropriare ricadente in zona C non equiparabile a “pertinenza di fabbricato”;

ACCERTATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, sia rispetto all’avviso di avvio del procedimento, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata normativa, conseguenti all’approvazione del progetto definitivo e all’emissione del decreto di esproprio;

VISTA la documentazione relativa all’accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione nel possesso, redatta dal tecnico incaricato dal Comune e dai suoi collaboratori;

PRESO ATTO delle pervenute accettazioni delle indennità e relativa documentazione allegata, riportate nell’allegato “A” alla presente Ordinanza, con contestuale dichiarazione di assenza/presenza di diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;

VISTI gli atti di “accordo bonario” sottoscritti dalle ditte coinvolte per la cessione delle aree oggetto dei lavori: Ditta n. 12 – Micheletto Rosanna; Ditta n. 38 – Bertazzon Gabriella, Perenzin Angelo; Ditta n. 40 – Perenzin Angelo; Ditta n. 45 – Biz Fannì, Biz Nadia, Biz Nives, De Conto Lucia; conservati agli atti della presente Autorità Espropriante;

DATO ATTO che la sussistenza dello status di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale al fine del riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ai sensi dell’articolo 40 comma 4 del DPR n. 327/2001 non è stata dichiarata da nessuno degli interessati di cui alla presente ordinanza, AD ECCEZIONE della ditta n. 7;

ACCERTATO che la ditta n. 7 – Minet Leonilde e Minet Gianfranca, ha affittato il terreno oggetto di esproprio alla “Azienda agricola Callegher di Callegher Pierantonio e Marino”, in forza al contratto di affitto stipulato il 25.04.2013, registrato presso l’agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Treviso – Ufficio di Conegliano, il 26.04.2013 al n. 1546, e che ha inoltre richiesto il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva ai sensi dell’articolo 40 comma 4 del DPR 327/2001;

DATO ATTO che l’indennità aggiuntiva deve intendersi calcolata sulle sole aree poste in coltivazione, la richiesta della ditta n. 7 non viene presa in considerazione, in quanto, come si evince dal verbale di immissione in possesso datato 23 Ottobre 2023, sottoscritto dai tecnici incaricati dal Comune, l’area oggetto di esproprio è situata sulla banchina stradale che per ragioni di natura fisica non può essere coltivata;

ACCERTATA la regolarità della documentazione, esibita in tempo utile dai concordatari a fronte di quanto richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l’assenza di diritti di terzi;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere al pagamento dell’indennità d’esproprio / asservimento / soprassuoli spettante ai soggetti che hanno comunicato l’accettazione dell’indennità, ex art. 20, comma 8 del D.P.R. 327/2001, così come riportato nell’allegato “A” alla presente Ordinanza;

VISTO il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.;

ORDINA

Art. 1)    ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi € 48.383,86= a favore di n. 46 (quarantasei) ditte proprietarie, della quota di saldo delle indennità offerte e dichiaratamente accettate per l’espropriazione, asservimento, soprassuoli degli immobili siti nel territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), come evidenziato dall’allegato “A”, elenco delle ditte che hanno accettato l’indennità, al quale si deve fare riferimento per i criteri e le modalità analitiche di calcolo dell’indennità definitiva di esproprio/asservimento/soprassuoli;

Art. 2)    che sulle somme da corrispondere a titolo di indennità di esproprio di cui alla presente determinazione, non deve essere operata la ritenuta d’imposta pari al 20%, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto le aree oggetto del procedimento espropriativo secondo le indicazioni del Piano degli Interventi del Comune di Sernaglia della Battaglia:

  • ricadono in zona omogenea di tipo “E”;
  • ricadono in zona omogenea di tipo “C” ma non sono soggette a tassazione in quanto trattasi di “pertinenze di fabbricati”, come evidenziato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.194 del 24/07/1998: […] “Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze.

fatta eccezione per Ditta n. 12 – Micheletto Rosanna, Foglio 5 m.n. 1339; alla quale verrà applicata la ritenuta fiscale del 20%, in quanto trattasi di bene immobile da espropriare ricadente in zona C non equiparabile a “pertinenza di fabbricato”;

Art. 3)    di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 D.P.R. n.327/2001, a chi risulti titolare di un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art.  26.8 D.P.R. n. 327/2001;

Art. 4)    di inviare, all’Ufficio ragioneria preposto al pagamento delle somme, copia della documentazione pervenuta dalla ditta interessata riguardante la modalità di pagamento delle stesse una volta divenuta esecutiva la presente Ordinanza;

Art. 5)    il promotore dell’espropriazione dovrà provvedere ad eseguire il pagamento delle predette indennità entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza che ha disposto il pagamento (art. 26 comma 10 D.P.R. n. 327/2001).

Il Responsabile unico del Procedimento Arch. Mauro Gugel

(seguono allegati)

ORDINANZA_DI_PAGAMENTO_ALLEGATO_A_542662.pdf

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