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Bur n. 148 del 15 novembre 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI ZANE' (VICENZA)

Statuto comunale

Statuto vigente del Comune di Zanè.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Oggetto dello Statuto)

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Zanè in attuazione dei principi inderogabili fissati dalla legge.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Articolo 2
(Finalità ed obiettivi dell’azione comunale)

1. Il Comune di Zanè svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Articolo 3
(Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici, può valutare l’opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, dalle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini.

Articolo 4
(Stemma e Gonfalone)

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo crociato con lo sfondo di colore blu e la croce di colore oro e all’interno blu. Lo scudo è circondato, per tre dei suoi lati ad esclusione della parte superiore, da un ramo di quercia a destra e un ramo di alloro a sinistra, entrambi decussati in punta e legati insieme da un nastro rosso che forma un fiocco. Lo scudo è sormontato da una corona di colore bianco e nero con la base rossa. La corona è divisa in tre fasce: quella superiore ha nove punte, quella intermedia nove arcate e quella inferiore tre arcate.

2. Il gonfalone del Comune è formato da due fasce di tessuto di uguali dimensioni, una blu a destra e una arancio a sinistra che termina in basso con tre punte di cui quella centrale più lunga. Il gonfalone è ornato con un nastro in argento e delle frange in bronzo solo nella parte inferiore. Esattamente nel centro del gonfalone è rappresentato lo stemma del “COMUNE DI ZANE’” scritta in lettere maiuscole e stampatello di colore bronzo, mentre sotto i rami di quercia e alloro e seguendo lo stesso andamento, c’è una decorazione di foglie e fiori di colore argento che riempie tutto lo spazio sottostante del gonfalone fino ad arrivare all’altezza dei rami di quercia e alloro.

3. L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento attinente.

TITOLO II
IL TERRITORIO DEL COMUNE

Articolo 5
(Sede di riunione degli organi comunali)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.

2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere anche convocati in sede diversa dalla sede comunale, su decisione del Sindaco.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 6
(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza ispettiva alle quali il Sindaco o gli Assessori o Consiglieri delegati devono rispondere entro 30 gg;

b1) le mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Il Sindaco assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

4. Il regolamento disciplina le forme e i modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Articolo 7
(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere lo sviluppo globale della persona e il benessere dell’intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute di Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

3. Abrogato.

Articolo 7 bis
(Decadenza)

1. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Comunale.

Il Sindaco accertata l’assenza maturata, provvede con comunicazione scritta all’avvio del procedimento amministrativo a carico del Consigliere.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

2. Scaduto il termine, il Consiglio Comunale esamina e delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Articolo 8
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno due componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un consigliere, se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 9
(Dimissione dei consiglieri)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della Legge 127/97.

SEZIONE II
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10
(Lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato per l’esame e l’approvazione dei documenti contabili dell’ente ai sensi della legislazione vigente e Regolamento di Contabilità.

2. Il Consiglio deve inoltre essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato il diritto di iniziativa di cui al 6° comma dell’art. 31 della legge 142/1990 e dell’art. 19 della Legge 81/1993.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.

4. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.

5. Entro 90 giorni dall’insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

I Consiglieri hanno diritto d’intervenire, proporre integrazioni, adeguamenti o modifiche.

Con cadenza annuale, entro il 30 settembre il Consiglio Comunale verifica l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco ed Assessori. E’ facoltà del Consiglio Comunale, durante il mandato, adeguare le linee programmatiche secondo nuove esigenze.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Articolo 11
(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

4. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto dal comma 3 è ridotto a due giorni liberi.

5. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio sarà corredata di tutta la documentazione necessaria e prevista dalla legge in tempo utile e comunque nei modi previsti dal regolamento affinchè i Consiglieri possano documentarsi.

6. La notificazione dell'avviso di convocazione è eseguita nel rispetto del Regolamento per il funzionamento degli Organi Elettivi.

Articolo 12
(Ordine del giorno delle sedute)

1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici insieme all’ordine del giorno.

2. L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco e può essere integrato fino a 48 ore prima della riunione del Consiglio solo per motivi di urgenza e con le stesse modalità e procedure stabilite per la notificazione dell’avviso di convocazione.

3. Il Consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

Articolo 13
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 14
(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo palese.

Articolo 15
(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

Articolo 16
(Maggioranze richieste per l’approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Articolo 17
(Astenuti e schede bianche e nulle)

1. Il consigliere che dichiari di astenersi al voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Articolo 18
(Consigliere anziano)

1. In ogni caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale il consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Articolo 19
(Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio non deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.

3. Il Consiglio Comunale può, altresì istituire commissioni consiliari permanenti per le materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire ad esse gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento nel rispetto del principio di proporzionalità che garantisca la rappresentanza delle minoranze disciplinerà l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

6. La presidenza di Commissioni di Controllo e Garanzia è attribuita alle opposizioni.

7. Le Commissioni eventualmente nominate devono garantire la presenza di entrambi i sessi per pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 20
(Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l’aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, quando ne verifichi la necessità, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre relazioni e proposte da presentare al Sindaco.

2. La Commissione provvederà altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l’attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle Leggi n. 142/1990, n. 241/90, n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché sul procedimento amministrativo e l’accesso ai documenti amministrativi.

3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

Articolo 21
(Commissione consiliare di vigilanza sulla gestione economica)

1. Il Consiglio Comunale istituisce una commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica del Comune.

2. La commissione di vigilanza riferisce al Consiglio periodicamente, secondo le disposizioni del regolamento.

3. La commissione può richiedere dati e informazioni al collegio dei revisori, indicando i temi di verifica e segnalando al Consiglio e alla Giunta le questioni di particolare rilevanza attinenti alla gestione.

Articolo 21 bis
(Commissione consiliare d’indagine)

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d’indagine sull’attività dell’Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 22
(Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 23
(Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 23 bis
(Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

CAPO II
LA GIUNTA

SEZIONE I
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Articolo 24
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori stabilito in non più di 4.

2. Possono far parte della Giunta anche i cittadini non consiglieri, non candidati alle ultime elezioni, ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Articolo 25
(Assessori esterni al Consiglio)

1. Gli assessori esterni al Consiglio Comunale sono nominati contestualmente agli altri assessori.

2. Abrogato.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Articolo 26
(Incompatibilità)

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 27
(Documenti programmatici per l’elezione del Sindaco e degli assessori)

1. Abrogato.

Articolo 28
(Insediamento della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale si insedia dopo la comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale dei nomi degli Assessori.

Articolo 29
(Durata in carica e surrogazioni)

1. Il Sindaco e gli assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all’insediamento dei successori, salvo il successivo comma 2.

2. In ogni caso in cui il Sindaco cessi dalla sue funzioni ai sensi art. 20 Legge n. 81/1993 si applicano le disposizioni dello Statuto sul sostituto del Sindaco, fino alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Della sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Sindaco, viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sostituzione.

Articolo 30
(Forma di presentazione delle dimissioni)

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.

2. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario.

3. Le dimissioni del Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Divenute tali, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

4. Le dimissioni di singoli assessori sono irrevocabili e di effetto immediato dalla loro presentazione, in tal caso si applicano le disposizioni del 5° comma dell’art. 29 del presente Statuto.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Articolo 31
(Indirizzi per l’esercizio delle competenze della Giunta)

1. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, attua i programmi e i piani deliberati dal medesimo, nel rispetto dei bilanci e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio. In tal caso la Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

2. La Giunta pone in essere, altresì, gli atti di propria competenza per legge e regolamenti con esclusione di tutti quelli demandati agli uffici, servizi, Segretario Comunale e/o Direttore Generale ai sensi L. 127/97 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 32
(Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.

2. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco il quale ne presiede le riunioni.

3. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

CAPO III
IL SINDACO

Articolo 33
(Funzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco espleta i compiti attribuitigli dalla Legge e dallo Statuto. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Articolo 34
(Vicesindaco)

1. Il Sindaco nomina fra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

Articolo 35
(Incarichi e deleghe agli assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.

2. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza.

3. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 36
(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini entro il 4° grado.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Articolo 36 bis
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 36 ter
(Pari opportunità)

1. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Si promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 37
(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1.  Con Regolamento Comunale sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli e associati a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune.

2.  Nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, Legge 127 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è garantito l’esercizio nel modo più ampio possibile del diritto di accesso e informazione.

Articolo 38
(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l’accesso alle strutture e ai servizi.

5. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

6. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell’Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Articolo 39
(Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta dalla popolazione o dai consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della consultazione stessa.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Articolo 40
(Referendum)

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum (consultivo e propositivo).

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe

- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20% di cittadini elettori nel Comune, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Non può aver luogo referendum in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

7. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Articolo 41
(Partecipazione popolare)

1. Ogni cittadino, in forma singola o associativa, può rivolgere all’Amministrazione Comunale istanze, petizioni o proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi generali.

L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di esaminarle tempestivamente e comunque entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo e di far conoscere agli interessati la decisione assunta.

Il Sindaco fornisce puntualmente informazione sull’esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale.

Articolo 42
(Difensore civico)

1. Il Comune di Zanè accorda con più comuni di nominare una persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati. I rapporti tra i Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione che regolamenterà anche l’elezione, le prerogative, i mezzi nonché rapporti specifici con i Consigli comunali.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Articolo 43
(Unità organizzative dell’Amministrazione Comunale)

1. L’Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.

3. Il responsabile dell’unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.

4. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati.

In tal caso, si può individuare un responsabile del progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.

5. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.

6. Il regolamento relativo agli uffici e servizi disciplina le modalità per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico. Spettano agli uffici e servizi le competenze ex art. 6, Legge 127/97, commi 1-2-3, con esclusione delle funzioni conferite al Segretario Comunale, al successivo articolo 46 dello Statuto, ai sensi art. 17, comma 68, Legge 127/97 nonché le competenze derivanti da tutte le successive norme e disposizioni legislative in materia.

Articolo 44
(Esecuzione delle deliberazioni)

1. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Articolo 45
(Vicesegretario)

1. Il Comune istituisce l’ufficio di Vicesegretario.

Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario Comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli sostituendolo nei casi di assenza o impedimento subentrando nei periodi di sede vacante.

Lo status giuridico ed economico del Vicesegretario è disciplinato dall’apposito regolamento organico dell’ente nonché dal regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

Articolo 46
(Competenze del Segretario)

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l’attività . Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 47
(Incarichi a tempo determinato)

1. Il Sindaco, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per ottenere obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale dell’Ente in convenzione tra i Comuni oppure può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario del Comune. Tale nomina non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

TITOLO VI
I SERVIZI

Articolo 48
(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società per azioni, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Articolo 49
(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni, facendo precedere la nomina del Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale.

2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.

3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili della azienda o della istituzione.

5. Il Sindaco può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, secondo le modalità previste dalla Legge n. 142/1990 e dalla Legge n. 81/1993.

6. Abrogato.

7. Il provvedimento di revoca deve indicare i nomi dei nuovi amministratori.

Articolo 50
(Istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

1. L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione salvo revoca, comma 5° art. 49, restano in carica fino all’elezione del Sindaco successivo, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri Comunali, estendendosi all’istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

4. Abrogato.

5. Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentito il Sindaco, può nominare direttore dell’istituzione medesima il Segretario Comunale, o un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all’amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

6. Il Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.

7. L’Amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.

Articolo 51
(Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuovere la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Sindaco, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

Articolo 52
(Promozioni a forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

Articolo 53
(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell’assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

Articolo 54
(Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali)

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell’attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull’attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VII
FINANZE E CONTABILITA’

Articolo 55
(Controllo economico interno della gestione)

1. Il controllo economico interno è svolto dal responsabile dell’ufficio ragioneria ai sensi delle norme vigenti.

2. Abrogato.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l’espletamento del controllo economico della gestione.

Articolo 56
(Collegio dei Revisori del Conto)

comma 1
(Funzioni del Collegio dei Revisori)

1. I Revisori dei Conti, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, hanno diritto di accesso agli atti in conformità di quanto stabilito dallo Statuto e dalle norme vigenti.

Il collegio dei revisori svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria, in attuazione della normativa di settore vigente. In particolare svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Segretario ed i funzionari comunali;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) redazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 20, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale.
La relazione deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa.
L’esercizio delle funzioni del Collegio è disciplinato dalle normative di legge e di regolamento.

Articolo 57
(Osservazioni per fatti di gestione da parte dei consiglieri)

1. Ogni Capogruppo può evidenziare al Collegio dei Revisori fatti afferenti alla gestione dell’Ente, che ritenga censurabili, ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.

2. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il Collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire tramite il Sindaco al Consiglio, motivando eventuali ritardi.

Articolo 58
(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale, nell’esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei Revisori dei Conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Articolo 59
(Regolamenti Comunali anteriori)

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

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