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Bur n. 148 del 15 novembre 2024


Materia: Viabilità e trasporti

COMUNE DI LAZISE (VERONA)

Decreto del Sindaco prot. n. 34463 del 5 gennaio 2024

Accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Lazise per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio di Via Pastrengo, strada provinciale 31/b "del Veronello", con Via Montioni e strada dell'Acqua Fredda" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Provincia di Verona e il Comune di Lazise per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica denominata “riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio di Via Pastrengo, strada provinciale 31/b “del Veronello, con Via Montioni e strada dell'Acqua Fredda” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell’articolo 15 della legge n. 241/90

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; Visto lo statuto comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.322 del 27.12.2023 con la quale si prendeva atto dell’accordo di programma, tra la Provincia di Verona ed il Comune per la “Riorganizzazione e messa in sicurezza dell’incrocio di Via Pastrengo (S.P. 31/B di Veronello) con Via Montioni e strada dell’Acqua Fredda” e delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa art. 34 dl 267/00 ed art. 15 l. 241/90.;

Visto l’art. 9 del suddetto accordo di programma;

DECRETA

FRA

il Comune di Lazise, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00413860230, rappresentato dal Sindaco pro tempore Damiano Bergamini,

e

la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal Presidente Flavio Massimo Pasini;

premesso che:

  • la Provincia ha avviato anche per il 2023 la procedura per la concessione di contributi a favore di Comuni ricadenti nel territorio veronese, interessati a realizzare opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti.
  • con deliberazione del Presidente n. 103 del 31 ottobre 2024 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio che attivano opere pubbliche finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
  • nello stesso provvedimento è stata prevista la sottoscrizione di apposito accordo di programma con i Comuni beneficiari del contributo, nel quale disciplinare le rispettive competenze e in particolare assegnare al Comune le funzioni di stazione appaltante dell’opera pubblica e di autorità espropriante per l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, con piena assunzione da parte del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa in sede legale in rapporto a qualsiasi fase procedimentale;
  • dal 2 novembre 2023 al 22 dicembre 2023 è stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni finalizzate alla risoluzione di punti critici tra viabilità provinciale e viabilità di competenza comunale o di altri enti;
  • con nota del 21 dicembre 2023, protocollo provinciale 66481, il Comune di Lazise ha presentato istanza per l’ammissione al contributo in parola;
  • in particolare la richiesta si riferisce all’opera denominata “riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio di Via Pastrengo, strada provinciale 31/b “del Veronello, con Via Montioni e strada dell'Acqua Fredda”;

viste le istruttorie del settore sviluppo del territorio per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

  1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’opera pubblica “riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio di Via Pastrengo, strada provinciale 31/b “del Veronello, con Via Montioni e strada dell'Acqua Fredda”.
  2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
  3. Il quadro economico di spesa per la realizzazione dell’opera è di euro 350.000,00.
  4. La spesa cofinanziabile da parte della “Provincia”, determinata come differenza tra il quadro economico di spesa e gli eventuali contributi di soggetti pubblici diversi dal “Comune” e dalla “Provincia”, è di euro 350.000,00.
  5. La “Provincia” assegna al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 280.000,00 per la realizzazione della suddetta opera, pari al 80% sulla spesa cofinanziabile.

Articolo 3 (Impegni del “Comune”)

  1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.
  2. Il “Comune” assume l’impegno:
  1. Di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
  2. Di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto della vigente normativa nazionale e regionale;
  1. Il “Comune” assume l’impegno di far collocare n. 2 (due) cartelli nelle aree di cantiere, con il logo comunale e il logo provinciale completi della frase: “Opera pubblica “(denominazione dell’opera)”, eseguita in accordo di programma tra Comune di …………. e Provincia  di  Verona,  sottoscritto  in  data ……………...”.
  2. Il “Comune” assume l’impegno di trasmettere alla “Provincia”:
  1. una relazione intermedia sullo stato del procedimento entro tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo, per consentire il monitoraggio e le valutazioni intermedie;
  2. la relazione acclarante finale entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
  1. Se la scadenza finale non venisse rispettata, sarà disposta l’attivazione del procedimento di revoca del finanziamento all’ente beneficiario con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Articolo 4 (Impegni della “Provincia”)

  1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
  2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 280.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, corrispondente al 80% sulla spesa cofinanziabile.
  3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 280.000,00 al “Comune”:
  • per il 50% entro novanta giorni dall’ottenimento del nulla osta/autorizzazione provinciale sul progetto esecutivo approvato (o sul Piano di Fattibilità Tecnico Economico approvato se dichiarato dal RUP del Comune come livello idoneo alla cantierizzazione);
  • per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate e dell’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale”, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.

Articolo 5 (Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)

  1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato nella misura pari a quella direttamente finanziata dal comune come da quadro economico finale contenente le spese effettivamente sostenute e documentate, come risultante da relazione acclarante finale, qualora la spesa risultasse inferiore al quadro economico presentato al momento dell’istanza.
  2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.
  3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.

Articolo 6 (Collaudo e consegna delle opere)

  1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio di Via Pastrengo, strada provinciale 31/b “del Veronello, con Via Montioni e Strada dell’acqua Fredda”, verranno prese in carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo l’elaborato “Piano delle consistenze comunale e provinciale finale.
  2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “riorganizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio di Via Pastrengo, strada Provinciale 31/b “del Veronello, con Via Montioni e Strada dell’Acqua Fredda” a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionai, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
  3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.

Articolo 7 (Aspetti patrimoniali e manutenzione)

  1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
  2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
  3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
  4.  Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione e alla fornitura di utenze eventualmente programmate sull’intersezione, nonché tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie, impiantistiche e di verde eventualmente inserite nell’area dell’intersezione”.

Articolo 8 (Durata)

  1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, purché sia rispettato il termine di cinque anni dalla sottoscrizione per la presentazione della relazione acclarante finale delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto disposto all’art. 3, comma 4, lettera b).

Articolo 9 (Approvazione)

  1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.

Articolo 10 (Efficacia dell'accordo di programma)

  1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15, comma 2- bis, della Legge 241/1990.

Articolo 11 (Vigilanza)

  1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
  • Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  • Presidente della “Provincia”, o suo delegato.
  1. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.
  2. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 12 (Spese di bollo e di registrazione)

  1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
  2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Il Sindaco Damiano Bergamini

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