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Bur n. 140 del 25 ottobre 2024


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI", ASIAGO (VICENZA)

Deliberazione del Consiglio n. 19 del 2 ottobre 2024

Statuto dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni adeguato alle disposizioni della L.R. n. 40/2012 così come modificata dalla L.R. n. 2/2020.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Denominazione e natura giuridica
Art. 2 Ambito territoriale
Art. 3 Sede
Art. 4 Scopi e funzioni
Art. 5 Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione Montana


TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 Organi
Art. 7 Composizione del Consiglio
Art. 8 Competenze del Consiglio
Art. 9 Presidente del Consiglio
Art. 10 Modalità di convocazione
Art. 11 Regolamento del Consiglio
Art. 12 Diritti e doveri dei componenti del Consigli)
Art. 13 Modifica della composizione dell’organo consiliare
Art. 14 Commissioni consiliari
Art. 15 Presidente dell’Unione Montana
Art. 16 La Giunta
Art. 17 La conferenza dei Sindaci


TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18 Partecipazione popolare


TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 19 Principi strutturali e organizzativi
Art. 20 Personale
Art. 21 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 22 Segretario dell’Unione Montana
Art. 23 Responsabili degli uffici e dei servizi


TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 24 Attività finanziaria e bilanci
Art. 25 Rapporti finanziari con i Comuni aderenti
Art. 26 Il Revisore
Art. 27 Tesoreria
Art. 28 Controllo di gestione


TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 Regolamenti
Art. 30 Scioglimento dell’Unione Montana
Art. 31 Rinvio
Art. 32 Modifiche statutarie
Art. 33 Norme transitorie
Art. 34 Entrata in vigore


 

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

  1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull’organizzazione e il funzionamento dell’Unione Montana denominata Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

  1. L’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è un ente locale ai sensi dell’art. 2, primo comma, e dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2
Ambito territoriale

  1. L’ambito territoriale dell’Unione Montana è costituito dal territorio dei Comuni di: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana e Rotzo.

  1. L’Unione Montana opera nel territorio dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

  1. L’Unione Montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 40/2012, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3
Sede

  1. L’Unione Montana ha la propria sede legale in Asiago. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

  1. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell’ambito del territorio dell’Unione Montana possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.

  1. Lo stemma e il gonfalone dell’Unione Montana sono quelli della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Art. 4
Scopi e funzioni

  1. L’Unione Montana persegue i seguenti scopi:
  1. svolgere l’esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell’ambito territoriale di cui all’articolo 2;
  2. promuovere ed attuare l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali;
  3. collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita de cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
  4. sostenere e tutelare l’associazionismo quale manifestazione di impegno civile, politico e culturale, tendente a favorire i processi di promozione civile e di solidarietà sociale, favorendone la diffusione e supportandone le iniziative e le attività;
  5. razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
  6. tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
  7. promuovere la tutela dell’ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
  8. promuovere ed attuare la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
  9. cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d’area
  1. L’Unione Montana esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:
  1. gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
  2. gestione, nell’ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità montane;
  3. gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall’articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani, ivi compresi gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare gli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti sotto il profilo ambientale, civico, economico e sociale.;
  4. ulteriori funzioni attribuite alle Unioni Montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.
  1. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall’Unione Montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.
     
  2. Le funzioni di cui al comma 2 lett. c) e d) sono esercitate sulla base delle indicazioni del piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere ed interventi attraverso i programmi annuali operativi di esecuzione del piano stesso.
     
  3. L’unione Montana inoltre favorisce il concorso dei Comuni associati, delle categorie organizzate e delle popolazioni per la predisposizione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale.

Art. 5
Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione Montana

  1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all’Unione Montana avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

  1. L’esercizio di tali funzioni da parte dell’Unione Montana potrà avvenire a condizione che l’atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:

    1. il contenuto della funzione o del servizio conferito;
    2. i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
    3. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
    4. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
    5. la durata e le modalità di recesso.
       
  2. L’Unione Montana svolge l’esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.
     
  3. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell’azione amministrativa da parte dell’Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.
     
  4. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione Montana intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della LR 40/2012, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che deve prevedere gli elementi di cui al primo comma del presente articolo.
     
  5. L'Unione Montana può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all’Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o la stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
     
  6. L’Unione Montana può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
     
  7. L’Unione Montana può stipulare convenzioni con altre Unioni Montane.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6
Organi

  1. Sono organi dell’Unione Montana:

    1. il Consiglio
    2. il Presidente
    3. la Giunta.

La composizione degli organi di indirizzo e di governo è disciplinata dall’art. 32 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L..

  1. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell’Unione Montana nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

  1. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della prorogatio dei rappresentanti uscenti.

  1. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.

  1. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo Unico, laddove compatibili, e dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

  1. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 7
Composizione del Consiglio

  1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del Consiglio dell’Unione Montana. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nonché nei casi di assenza, di impedimento temporaneo e di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 267/2000. Il Sindaco può delegare in via permanente un componente della Giunta comunale o, qualora non vietato dalla legge, un altro amministratore comunale.
     
  2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
     
  3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione Montana. In tal caso al Commissario vanno computati tre voti.
     
  4. I Sindaci, entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.
     
  5. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all’atto della nomina del Consiglio Comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.
     
  6. Il Consiglio dell’Unione Montana, nella prima seduta, procede alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità. Alla seduta partecipano anche i Consiglieri oggetto di verifica.

Art. 8
Competenze del Consiglio

  1. Il Consiglio dell’Unione Montana esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell’art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

  1. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione Montana.

  1. Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione Montana tra i Sindaci dei Comuni associati.

Art. 9
Presidente del Consiglio

  1. Nella prima seduta il Consiglio provvede, a maggioranza semplice e per appello nominale, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

  1. L’ adunanza del Consiglio per l’elezione del Presidente del Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età e deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell’Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15, comma 4.

Art. 10
Modalità di convocazione

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio

  • per determinazione del medesimo;
  • su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
  • su richiesta deliberata dalla Giunta;
  • su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.
  1. Il Presidente del Consiglio stabilisce l’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.

  1. L’attività del Consiglio si svolge presso la sede dell’Unione Montana oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti e indicate nella convocazione.

  1. La convocazione del Consiglio, unitamente all’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l’accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all’Unione Montana. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all’Albo Pretorio on line. In caso d’urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all’ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

  1. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositate presso l’ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell’adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere.

  1. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all’ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d’urgenza.

  1. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

  1. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri.

  1. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice tranne i casi stabiliti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 11
Regolamento del Consiglio

  1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto sono disciplinate in particolare:

    1.  le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti;
    2. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
    3. l’individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 12
Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

  1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all’attività dell’Unione Montana ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

  1. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

  1. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 13
Modifica della composizione dell’organo consiliare

  1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
  1. dimissioni;
  2. decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
  3. revoca;
  4. nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
  5. morte o altre cause previste dalla legge.
  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Unione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell’Unione Montana comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
     
  2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell’Unione Montana la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente del Consiglio avvia il procedimento di decadenza con la contestazione delle assenze e l’invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l’interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell’approvazione della decisione da parte del Consiglio.
     
  3. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell’Unione Montana, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell’Unione Montana.

Art. 14
Commissioni consiliari

  1. Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.

  1. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

  1. La composizione, le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l’istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l’Unione Montana.

Art. 15
Presidente dell’Unione Montana

  1. Il Presidente dell’Unione Montana è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione Montana e la rappresenta assicurandone nel contempo l’unità dell’azione politico – amministrativa.

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i Sindaci dei Comuni associati, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, nella prima seduta subito dopo l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

  1. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. Qualora con la votazione non si ottenga la maggioranza assoluta, il consiglio viene riconvocato entro quindici giorni per l’elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene la maggioranza assoluta il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, a maggioranza semplice.

  1. Qualora uno o più comuni non abbiamo adempiuto all’obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all’articolo 7, comma 2, il Segretario ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l’avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione il Consiglio è convocato sotto la presidenza del Sindaco più anziano d’età purché il numero dei consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il Consigliere più anziano d’età.

  1. Il Presidente:
  1. è il rappresentante legale dell’Unione Montana;
  2. nomina gli Assessori per la composizione della Giunta;
  3. nomina il Vicepresidente dell’Unione tra gli assessori;
  4. sovrintende al funzionamento degli uffici;
  5. nomina e revoca i Dirigenti e i Responsabili di Elevata Qualifica; secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
  6. impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
  7. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
  8. propone gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10 comma 3 e nelle forme previste dall’apposito regolamento del Consiglio di cui al precedente articolo 11;
  9. convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 16 comma 6.
  10. firma i verbali originali delle deliberazioni della Giunta e sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
  11. promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione Montana;
  12. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale;
  13. coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Unione; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta;
  14. firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l’attività amministrativa dell’Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.
  1. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato da Sindaco e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente mentre il Presidente del Consiglio provvede a convocare il consiglio entro 30 giorni per l’elezione del nuovo Presidente.
  1. La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

  1. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell’Ente. Se il Presidente del Consiglio non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

  1. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni, sopravvenute cause di incompatibilità o impedimento permanente), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall’Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

  1. Il Vicepresidente sostituisce inoltre il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

  1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

  1. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 16
La Giunta

  1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati nel numero massimo di sei scelti tra i componenti dell’esecutivo dei Comuni associati e su proposta vincolante dei Sindaci, con esclusione del Comune di appartenenza del Presidente stesso.

  1. La revoca degli Assessori avviene da parte del Presidente sentiti i Sindaci.

  1. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

  1. Gli Assessori collaborano con il Presidente nel governo dell’Unione e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell’approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

  1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

  1. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d’urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

  1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene con modalità concordate tra i componenti. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell’Unione o presso le sedi comunali.

  1. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione.

  1. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

  1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, Consiglieri dell’Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che Dirigenti, titolari di Elevata Qualifica e altri dipendenti dell’Unione Montana, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

  1. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell’Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

  1. La Giunta dura in carica fino alla nomina della nuova Giunta.

Art. 17
La Conferenza dei sindaci

  1. È istituita la “Conferenza dei sindaci”, organismo consultivo, composto dai Sindaci dei Comuni associati.
  1. La Conferenza dei sindaci è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione Montana. La richiesta di convocazione può essere effettuata anche da parte di tre sindaci.
  2. La Conferenza dei sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
    • gestione funzioni e servizi a carattere sovraccomunale;
    • definizione dei disciplinari per l’assunzione di funzioni e servizi delegati.
  3. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.
  4. I sindaci possono farsi sostituire dal vice sindaco o delegare, per specifiche materie, altro amministratore del comune.
  5. La Conferenza dei Sindaci coadiuva la Giunta dell’Unione, previa richiesta della stessa, relativamente alle materie conferite e comunque ogni qualvolta la Giunta stessa lo ritenga opportuno. In tali casi la Conferenza può essere integrata con gli assessori comunali competenti per materia.
  6. La Conferenza dei Sindaci esprime parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi assegnati all’Unione Montana per gli interventi sul territorio.
  7. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione Montana.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18
Partecipazione popolare

  1. L’Unione Montana promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

  1. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

  1. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell’Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’Ente.

  1. L’Unione Montana, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

  1. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 19
Principi strutturali e organizzativi

  1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
  1. l’organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
  2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
  5. la verifica e l’esame periodico dello stato di attuazione degli obiettivi specifici.
  1. L ’unione Montana assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio.
     
  2. Il modello è supportato dall’utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 20
Personale

  1. L’Unione Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.
     
  2. L’Unione Montana disciplina con apposito regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
     
  3. Il personale dell’Unione Montana è costituito da:
  1. personale della soppressa Comunità Montana ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2012 e ss.mm. e ii.;
  2. personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
  3. personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro;
  4. personale non dipendente con contratto di collaborazione nelle forme consentite dalla legge.
  1. L'Unione Montana può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione del territorio, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato e indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico- agraria ed idraulico-forestale.
     
  2. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell’Unione, viene definita in relazione al conferimento di funzioni e servizi da parte dei comuni all’Unione Montana.
     
  3. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 21
Organizzazione degli uffici e del personale

  1. L’Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

  1. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

  1. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa e la gestione.

  1. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità della loro gestione.

Art. 22
Segretario dell’Unione Montana

  1. La responsabilità della gestione amministrativa dell’Unione Montana è affidata al Segretario, titolare della funzione apicale dell’Unione Montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi. In caso di assenza del Segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da un dirigente ove presente, o da un titolare di Elevata Qualifica in possesso dei i requisiti necessari per l’accesso alla professione di Segretario Comunale, o da un Segretario in convenzione con un Comune dell’Unione o con altra Unione Montana.

  1. Il Segretario, unitamente ai Responsabili di Area o dei Servizi, attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.

  1. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i responsabili degli uffici e dei servizi.
    Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

Art. 23
Responsabili degli uffici e dei servizi

  1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati dal presidente dell’Unione Montana tra le figure apicali delle Aree di attività indicate nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

  1. Essi provvedono agli atti di gestione dell’attività dell’Unione per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 24
Attività finanziaria e bilanci

  1. All’Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalla Comunità Montana, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

  1. All’Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

  1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

  1. L’ordinamento finanziario e contabile dell’Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.

Art. 25
Rapporti finanziari con i Comuni aderenti

  1. Le spese relative alla gestione associata di funzioni e servizi comunali, non coperte da trasferimenti statali o regionali, sono ripartite tra i Comuni aderenti e quelli convenzionati secondo criteri di proporzionalità in relazione alle funzioni e servizi delegati dai Comuni e svolte per conto dei Comuni stessi.

  1. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di conferimento. I relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

  1. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell’ambito del bilancio dell’Unione Montana, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 26
Il Revisore

  1. Il Consiglio dell’Unione Montana nomina il Revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.

  1. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente secondo le vigenti norme di legge ed esplica le altre funzioni indicate dalle norme stabilite per gli enti locali.

Art. 27
Tesoreria

  1. Il servizio di tesoreria dell’Unione Montana è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal T.U. Enti Locali.

  1. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28
Controllo di gestione

  1. Il regolamento dei controlli interni prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
Regolamenti

  1. Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione Montana si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità Montana.

  1. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all’Unione Montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi. Nel caso sia necessario avere un unico regolamento troverà applicazione il regolamento del Comune di Asiago.

  1. Il Consiglio approva i regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

  1. I Regolamenti entrano in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

Art. 30
Scioglimento dell’Unione Montana

  1. L'Unione Montana già costituitasi a norma di legge, ove ne ravvisi l'opportunità e le condizioni, con provvedimento del Consiglio approvato dai due terzi dei componenti, può richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente.

  1. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta di cui al comma 1, lo scioglimento dell'Unione Montana è disposto con provvedimento della Giunta regionale.

  1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 11 bis, comma 6, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, lo scioglimento dell'Unione Montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale.

  1. La Giunta regionale determina altresì, con il provvedimento dì cui al comma 3, gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio, da parte della Provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'articolo 5 già in capo all'Unione Montana e definisce, previa nomina di un Commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione. Resta fermo l'esercizio da parte dei comuni delle proprie funzioni nonché delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 31
Rinvio

  1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 32
Modifiche statutarie

  1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell’Unione Montana con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

  1. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

  1. Entro trenta giorni dall’adozione, il Consiglio dell’Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art. 33
Norme transitorie

  1. L’Unione Montana succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni subentrando nelle funzioni e nei servizi svolti dalla stessa.

  1. L’Unione Montana disciplina le modalità di successione nei rapporti giuridici della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Art. 34
Entrata in vigore

  1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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