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Bur n. 137 del 18 ottobre 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI MONTAGNANA (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26 settembre 2024

Modifiche allo Statuto comunale.

Si pubblicano di seguito, ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 267/2000, le modifiche allo Statuto comunale della Città di Montagnana, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2024:

  1. All’art. 10  (Diritti e poteri dei consiglieri):
    1. Al comma 2, le parole «, nonché del Direttore Generale» sono soppresse;
    2. Al comma 7, le parole «degli organi collegiali» sono sostituite dalle parole «del Consiglio Comunale»;
  2. All’art. 11 (Decadenza per mancata partecipazione alle sedute):
    1. Al comma 3, le parole «il Sindaco provvede a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo» sono sostituite dalle parole «l’Ufficio Segreteria provvede a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo»;
  3. All’art. 13 (Commissioni consiliari), comma 4, le parole «degli organi collegiali» sono sostituite dalle parole «del Consiglio Comunale»;
  4. All’art. 15 (Gruppi consiliari), comma 4, le parole «degli organi collegiali» sono sostituite dalle parole «del Consiglio Comunale»;
  5. All’art. 16 (Conferenza dei capigruppo), comma 2, le parole «degli organi collegiali» sono sostituite dalle parole «del Consiglio Comunale»;
  6. All’art. 20 (Linee programmatiche di mandato):
    1. Al comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle parole «31 luglio»;
  7. All’art. 22 (Regolamento interno), le parole «degli organi collegiali» sono sostituite dalle parole «del Consiglio Comunale»;
  8. All’art. 33 (Competenze e attribuzioni della Giunta), al comma 2:
    1. Alla lettera c), la parola «adotta» è sostituita dalla parola «approva»;
    2. La lettera e) è così sostituita «e) approva il piano esecutivo di gestione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nonché le relative variazioni;»;
    3. Alla lettera g), le parole «i progetti preliminari, definitivi ed» sono sostituite dalle seguenti «i quadri esigenziali e i documenti di indirizzo alla progettazione, i progetti di fattibilità tecnica ed economica, nonché i progetti»;
    4. Alla lettera h) le parole «nel P.E.G. o nel P.R.O.» sono sostituite dalle seguenti: «dal D.U.P. o dal P.I.A.O.»;
    5. Alla lettera m) dopo la parola «tariffe» sono aggiunte le parole «e le aliquote»;
    6. Alla lettera r) le parole «, provvedendo alla nomina del legale» sono soppresse;
    7. La lettera s) è abrogata;
    8. La lettera t) è abrogata;
    9. La lettera u) è abrogata;
    10. La lettera x) è abrogata;
    11. Alla lettera y) la parola «comunale» è sostituita con la parola «generale»;
  9. All’art. 34 (Il Sindaco), comma 3, le parole «degli organi collegiali» sono sostituite dalle parole «del Consiglio Comunale»;
  10. All’art. 36 (Attribuzioni di Amministrazione e di organizzazione), comma 1:
    1. Alla lettera m) le parole «il Segretario Generale o altro funzionario dell’Ente» sono sostituite dalle parole «il Funzionario responsabile del tributo»;
    2. La lettera r) è abrogata;
    3. Dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera r-bis), così estesa: «r-bis) Qualora il Sindaco si trovi nella condizione temporanea di non poter conferire gli incarichi di sua competenza provvede, in sua sostituzione, il Vice Sindaco»;
    4. Alla lettera s), dopo la parola «Segretario» è aggiunta la parola «Generale» e sono soppresse le parole «, del Direttore Generale»;
  11. All’art. 40 (Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco):
    1. La rubrica è così sostituita: «Dimissioni, impedimento permanente e sospensione del Sindaco»;
    2. É aggiunto, in fine, il comma 6, così esteso: «6. Nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione del sindaco ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le sue funzioni, per tutto il periodo di sospensione, sono svolte dal Vicesindaco e, in caso di assenza di questi, dal sostituto individuato secondo il precedente art. 38, comma 3.».
  12. Dopo l’art. 44, è introdotto l’art. 44-bis, rubricato «Consiglio Comunale dei Ragazzi», così esteso:

«1. Il Comune, in collaborazione con i diversi organismi educativi, in particolare la famiglia e la scuola, promuove la cultura della partecipazione, favorendo l'esercizio di questo diritto-dovere fin dalla giovane età, istituendo un apposito Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è eletto secondo regole e criteri democratici e ha il compito di interpretare gli interessi generali del mondo dei ragazzi e alle relative problematiche, in particolare con riferimento alla tutela e alla difesa dei diritti dell’infanzia e dei giovani.

3. Con apposito regolamento, sono disciplinate le modalità di elezione, le funzioni e l’organizzazione interna del Consiglio Comunale dei Ragazzi.»

  1. L’art. 51 (Difensore civico territoriale) è abrogato;
  2. All’art. 53 (Il Segretario Generale), comma 2, la parola «consortile» è sostituita dalla parola «associata»;
  3. All’art. 54 (Funzioni e competenze del Segretario), comma 4, la lettera b) è abrogata;
  4. All’art. 57 (Competenze dei Capi Area):
    1. Al comma 2:
      1. Dopo la lettera e), è aggiunta la lettera e-bis), così estesa: «e-bis) Nominare le commissioni di gara e le commissioni per le selezioni pubbliche e i concorsi»;
      2. Alla lettera f), le parole «procedure d’appalto» sono sostituite dalle parole «procedure di affidamento di contratti pubblici»;
      3. Alla lettera i), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché le ordinanze eccetto quelle contingibili ed urgenti, di competenza del Sindaco»;
    2. Al comma 5, le parole «funzionari dell’area direttiva» sono sostituite dalle parole «personale appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione»;
  5. All’art. 62 (Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi), è aggiunto il comma 3, così esteso: «3. Nei casi di servizi pubblici di interesse economico generale, l’istituzione e gli indirizzi per la loro gestione sono forniti nell’ottica di raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, nonché la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 Dicembre 2022, n. 201.».
  6. L’art. 71 (Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile) è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (Controlli interni)

1. L’Amministrazione Comunale sviluppa con adeguati strumenti e metodi un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Possono essere istituiti anche servizi ispettivi finalizzati a specifici accertamenti, disciplinati dall’apposito regolamento.»

Il Capo Area I Affari Generali Dott. Jacopo Sacchetto Venturini

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