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Bur n. 137 del 18 ottobre 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (VICENZA)

Delibera di Consiglio comunale n. 28 del 24 luglio 2024

Modifiche allo Statuto comunale.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che con provvedimento di Consiglio comunale n. 28 del 24/07/2024 sono state apportate al vigente Statuto comunale le modifiche che seguono:

Art. 3
Territorio

Il Comune di Valli del Pasubio occupa una superficie di Kmq. 49,31 nell'Alta VaI Leogra a un'altitudine che varia dai mt. 290 s.l.m. ai mt. 2136 s.l.m.

E’ considerato Comune interamente montano ai sensi della legge 25-7-1952, n. 991.

Fa parte dell’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. N. 267/2000, della Legge Regionale Veneto n. 40 del 28/09/2012 e della delibera di Giunta Regionale n. 69 del 1/01/2022.

Art. 4
Capoluogo, frazioni, quartieri, contrade

Il territorio comunale comprende Valli del Pasubio, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e le frazioni di Staro e S. Antonio del Pasubio.

Il Comune è caratterizzato, inoltre, dalla presenza di n. 127 "contrade", piccoli nuclei abitati sparsi su tutto il territorio, nei quali vive circa la metà della popolazione residente.

Le Contrade, che non gravitano attorno al Centro capoluogo o alle frazioni, sono distribuite in sette aree territoriali - denominate storicamente "Quartieri": Cavrega, Collo, Malunga, Nuovo, Savena- Savenella, Val Maso e Zavino.

I collegamenti sono assicurati da due strade provinciali vicentine, la SP 46 del Pasubio e la SP 246 di Recoaro, dalla SS 46, per chi proviene dalla contermine Provincia Autonoma di Trento e da Km. 165 di strade comunali.

Art. 10
Sessioni e convocazione

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, il quale formula altresì l'Ordine del giorno, stabilisce la data dell'adunanza e ne presiede i lavori.

L'attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.

Tutte le altre sessioni sono considerate straordinarie.

Art. 11
Consegna dell'avviso di convocazione

1) L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del Giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal Messo comunale al domicilio, al domicilio eletto dai Consiglieri oppure tramite indirizzo di posta elettronica certificata, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie o straordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi d’urgenza in aggiunta ad altri iscritti all’Ordine del Giorno.

Su richiesta del Consigliere è ammesso l’invio per e-mail.

Art. 14
Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato più voti al momento della elezione del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Art. 14-bis
Consiglieri delegati

Il Consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco con proprio provvedimento per compiti di collaborazione con l’Amministratore competente, circoscritti all’esame e alla cura di affari specifici, che non implicano la possibilità di impegnare l’Amministrazione verso l’esterno.

Il Consigliere comunale può svolgere i propri compiti anche avvalendosi della collaborazione temporanea degli uffici comunali senza che ciò costituisca aggravio alle normali attività dell’Ente.

Il Consigliere delegato  non può in alcun modo svolgere attività di tipo gestionale.

Il Sindaco può in ogni momento e senza motivazione alcuna revocare la nomina del consigliere delegato.

Art. 20
Composizione

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti non superiore a quello massimo previsto dalla legge, garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 21
Assessori extraconsiliari

1) Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2) L’Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

3) In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 22
Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'Ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento. Le sedute non sono pubbliche.

Alle riunioni della Giunta possono essere invitati i consiglieri delegati nelle materie relative alle deleghe affidate dal Sindaco.

Art. 26
Competenze e attribuzioni

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori;

d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

e) ha facoltà di delega;

f) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;

h) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

i) ha competenza attestativa generale per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabile documentalmente dal personale dipendente del Comune;

j) nomina i Responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il Sindaco, in caso di omessa delega a favore di altra figura con poteri di gestione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, o di individuazione della medesima non conforme ai criteri normativi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, riveste la figura di “datore di lavoro”;

Ove non sia diversamente stabilito da norme legislative e regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e promuove la costituzione in giudizio dell’ente e la proposizione delle liti e la resistenza.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 29
Competenze e attribuzioni Il Segretario comunale

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

b) liquida le spese regolarmente ordinate;

c) adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) provvede alla rogazione dei contratti nei quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario;

e) promuove e coordina tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune e il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

f) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

g) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività, degli uffici e del personale a essi preposto;

h) liquida compensi e indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

i) sostituisce in caso di assenza o impedimento i Responsabili di Area dell’Ente;

j) partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.

Art. 30
Uffici e personale

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

Il regolamento disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative dell’ufficio disciplinare

Art. 30 bis
Il Segretario Comunale ed i Responsabili delle aree funzionali.

1) Gli organi di Governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2) Al Segretario Comunale e ai Responsabili delle aree funzionali spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3) Al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area sono attribuite, altresì, le funzioni di impegnare le spese nei limiti fissati dal Bilancio dell’Ente.

4) Ai Responsabili delle aree funzionali spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

5) Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il Regolamento specifica l’attribuzione delle responsabilità gestionali.

6) Gli atti provvedimentali del Segretario Comunale e dei dipendenti in posizione apicale hanno la forma delle determinazioni

7) Agli organi collegiali ed individuali (elettivi o meno) spetta il potere di direttiva. Attraverso tale potere l’organo detta, nell’ambito della propria competenza le disposizioni di carattere applicativo per l’organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e dei strumenti, le procedure organizzative, le modalità di trattare delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere. I destinatari delle direttive sono tenuti ad adeguarvisi nell’ambito della propria autonomia e responsabilità organizzativa.

Art. 34
Istituzione

Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.

Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali: Spetta al Comune conferire sia all'istituzione che all'azienda speciale, il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione.

Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 41
Principio di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l'amministrazione darà priorità agli accordi con l’Unione montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio- economica della medesima.

Art. 47
Interventi nel procedimento amministrativo

I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire a opera sia dei soggetti singoli che di gruppi rappresentativi di interessi collettivi.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazioni all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Gli aventi diritto, entro i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti, dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il responsabile dell'istruttoria, entro i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti  dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 51
Associazioni

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali e attraverso forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

L’Ufficio preposto registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui sopra, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 56
Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. A esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

E’ ammessa l'iniziativa da parte del 20 (venti) per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto

Art. 58
Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Il Sindaco Gianvalerio Piva

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