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Bur n. 135 del 11 ottobre 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI BAONE (PADOVA)

Delibera di Consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2024

Modifica dello Statuto comunale.

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art.21
Elezione
e composizione del Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.
  2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica del Consigliere, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
  3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal Vicepresidente.

……………………

Art.22 bis
Il
Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale

  1. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale avvengono secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 267/2000.
  2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti tra i componenti del Consiglio, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
  3. La funzione di Vicepresidente è attribuita alla minoranza. Il venir meno della condizione di appartenenza alla minoranza del Vicepresidente, comporta l’automatica decadenza dalla carica. Il nuovo Vicepresidente è eletto alla prima seduta utile del Consiglio comunale.
  4. Il segno distintivo della figura del Presidente del Consiglio è una fascia recante i colori dello stemma comunale (verde e azzurro) nonché l’emblema del Comune.
  5. Il Presidente del Consiglio Comunale:
  • rappresenta il Consiglio Comunale di Baone;
  • convoca le sedute del Consiglio Comunale, presiede e dirige i lavori e garantisce l’osservanza delle leggi e delle norme statutarie e regolamentari;
  • decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio comunale;
    ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  • vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari;
  • assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli componenti sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
  • esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.
  1. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente dell’assemblea in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.
  2. Nei confronti del Presidente del Consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
  3. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
  4. La mozione di revoca deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
  5. Se la mozione è approvata, ne consegue l’immediata cessazione dalla carica di Presidente.
  6. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.
  7. A seguito di revoca, il Presidente o Vicepresidente è eletto nella seduta di Consiglio comunale successiva a quella nella quale è stata votata la revoca.
  8. I precedenti commi si applicano anche al Vicepresidente del Consiglio comunale.

Art. 28
Sessioni e convocazioni

………………………

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno sette giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno cinque giorni prima. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Art.30
Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale unitamente al nome del capogruppo e suo sostituto. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono, successivamente all’elezione, costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
  3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo allo scopo di rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto, nonché all’art.39, comma 4 del T.U.E.L - D.Lgs. n. 267/2000. La conferenza dei capigruppo è convocata di norma dal Presidente del Consiglio Comunale almeno due giorni liberi prima della notifica degli avvisi scritti ai Consiglieri.
  4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso la segreteria comunale – ufficio protocollo – e ricevono gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e quant’altro di loro competenza tramite fax o e- mail.
  5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni dei gruppi consiliari sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

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