Delibera di Consiglio comunale n. 41 del 30 luglio 2024
Modifica dello Statuto comunale.
Capo I
Il Consiglio Comunale
Art.21
Elezione e composizione del Consiglio Comunale
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Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.
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L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica del Consigliere, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
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Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio comunale sono esercitate dal Vicepresidente.
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Art.22 bis
Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale
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L’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale avvengono secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. n. 267/2000.
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Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti tra i componenti del Consiglio, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
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La funzione di Vicepresidente è attribuita alla minoranza. Il venir meno della condizione di appartenenza alla minoranza del Vicepresidente, comporta l’automatica decadenza dalla carica. Il nuovo Vicepresidente è eletto alla prima seduta utile del Consiglio comunale.
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Il segno distintivo della figura del Presidente del Consiglio è una fascia recante i colori dello stemma comunale (verde e azzurro) nonché l’emblema del Comune.
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Il Presidente del Consiglio Comunale:
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rappresenta il Consiglio Comunale di Baone;
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convoca le sedute del Consiglio Comunale, presiede e dirige i lavori e garantisce l’osservanza delle leggi e delle norme statutarie e regolamentari;
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decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio comunale;
ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
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vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari;
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assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli componenti sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
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esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’Ente.
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Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente dell’assemblea in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano.
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Nei confronti del Presidente del Consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
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La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
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La mozione di revoca deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
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Se la mozione è approvata, ne consegue l’immediata cessazione dalla carica di Presidente.
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Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.
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A seguito di revoca, il Presidente o Vicepresidente è eletto nella seduta di Consiglio comunale successiva a quella nella quale è stata votata la revoca.
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I precedenti commi si applicano anche al Vicepresidente del Consiglio comunale.
Art. 28
Sessioni e convocazioni
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3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno sette giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno cinque giorni prima. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
Art.30
Gruppi consiliari
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I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale unitamente al nome del capogruppo e suo sostituto. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
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I consiglieri comunali possono, successivamente all’elezione, costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
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E’ istituita la conferenza dei capigruppo allo scopo di rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto, nonché all’art.39, comma 4 del T.U.E.L - D.Lgs. n. 267/2000. La conferenza dei capigruppo è convocata di norma dal Presidente del Consiglio Comunale almeno due giorni liberi prima della notifica degli avvisi scritti ai Consiglieri.
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I capigruppo consiliari sono domiciliati presso la segreteria comunale – ufficio protocollo – e ricevono gli atti, gli avvisi, le comunicazioni e quant’altro di loro competenza tramite fax o e- mail.
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La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni dei gruppi consiliari sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.