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Bur n. 120 del 06 settembre 2024


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI MARCON (VENEZIA)

Estratto del Decreto del Dirigente Area Tecnica n. 32 del 26 agosto 2024

Decreto di asservimento e occupazione temporanea a favore di Snam Rete Gas S.P.A. ai sensi e per gli effetti degli art.22 e art.23 e 52-octies del Dpr 327/2001 e s.m.i.. Realizzazione Nuovo Metanodotto denominato Allacciamento Kuwait Petroleum di Marcon DN 100 (4") DP 12 Bar in Comune di Marcon.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Premesso quanto di seguito riportato:

  • che con istanza pervenuta al SUAP 31-08-2022 e successiva integrazione in data 06/09/2022, acquisita al protocollo comunale in data 08/09/2022, la società SNAM - Rete Gas S.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, ha presentato al Comune di Marcon, domanda atta ad ottenere la conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento del metanodotto e la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, per la costruzione del metanodotto in denominato “Allacciamento Kuwait Petroleum di Marcon DN 100 (4”) DP 12 Bar”, ricadente nel Comune di Marcon, come risultante dalle planimetrie, elaborati grafici e di progetto e relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
  • con comunicazione del 31/08/2022 è stato dato avvio del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art.18- bis L. n.241/1990 in data 31/08/2022;
  • in data 29/03/2023 Prot. n.10963 del 25/05/2023 si è conclusa la Conferenza dei Servizi decisoria, svoltasi in forma asincrona - con relativo Verbale e allegati e pareri con prescrizioni resi dagli Enti partecipanti;
  • con Determinazione dirigenziale n.309 del 29/05/2023 di presa d’atto del Verbale della Conferenza di Servizi decisoria prot.10963 del 25/05/2023;
  • con Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 06/06/2023, esecutiva, quale autorizzazione unica alla costruzione del metanodotto denominato “ALLACCIAMENTO KUWAIT PETROLEUM DI MARCON DN 100 (4”) DP 12 BAR” (provvedimento finale di conclusione del procedimento), con cui è stato preso atto del Verbale succitato, approvato il progetto definitivo presentato con l’istanza in oggetto dalla ditta proponente, è stata approvata la variante alla cartografia del P.I. vigente, è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art.52 sexies come modificato dal D.Lgs. n.327/2001 ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
  • il Comune di Marcon ai sensi dell’art. 17 c.2 del DPR 327/2001 con le seguenti comunicazioni alle ditte proprietarie degli immobili:
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. con nota del  10/08/2023;
  • BNP Paribas Real Estate con nota del 10/08/2023, e, a seguito della nota informativa del 06/11/2023, alla Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale nuovo proprietario, con nota del 04/12/2023;
  • VALECENTER S.R.L. con nota del 10/08/2023;

ha trasmesso la conclusione del procedimento, il Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, del 25/05/2023 con relativi allegati, conclusasi in data 29/03/2023 con pareri e prescrizioni resi dagli Enti coinvolti, nonché la Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 06/06/2023, esecutiva, quale autorizzazione unica alla costruzione del metanodotto denominato “ALLACCIAMENTO KUWAIT PETROLEUM DI MARCON DN 100 (4”) DP 12 BAR”;

Con istanza, acquisita in data 12/02/2024, la società SNAM - Rete Gas S.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n.7, ha presentato al Comune di Marcon, domanda per Decreto di occupazione temporanea e imposizione di servitù, con procedura prevista dal D.P.R. 327/2001, ed indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza con il calcolo delle indennità a favore delle ditte interessate ed i contenuti e le modalità di esercizio della servitù, per la costruzione del metanodotto in oggetto;

Dato atto che il tracciato del metanodotto rappresentato nella domanda interessa il territorio del Comune di Marcon per le seguenti aree:
 

Ditta

Fg

Mn.


Categoria
Catastale
 

Area soggetta ad
occupazione temporanea
[mq]

Area soggetta
a servitù
[mq]

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.
con sede legale in Via Saverio Mercadante, n.18
00198 ROMA (RM)
 

13

889

Ente urbano

648,00

288,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n.26
20124 - Milano (MI)
 

14

735

Ente urbano

1.720,00

791,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n.26
20124 - Milano (MI)
 

13

745

Ente urbano

474,00

229,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n.26
20124 - Milano (MI)
 

13

749

Ente urbano

372,00

30,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n.26
20124 - Milano (MI)
 

13

718

Ente urbano

96,00

42,00


Accertato che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e/o all’occupazione temporanea, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 06/06/2023;

Dato atto che gli oneri di occupazione temporanea e di servitù quantificati da SNAM - Rete Gas S.p.a. e riportati in allegato C al presente decreto sono a diretto carico del beneficiario dell’asservimento Società SNAM - Rete Gas S.p.a. e verranno pagati dalla stessa ai proprietari delle aree interessate dall’intervento;

Ritenuto che nella fattispecie si realizza anche la condizione prevista dagli artt.22 “Determinazione urgente dell'indennità provvisoria” e 22-bis “Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e 52-quinquies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionalidel D.P.R. 327/2001;

Dato atto della richiesta di integrazioni documentali trasmessa dal Servizio Patrimonio a SNAM - Rete Gas S.p.a. con nota prot. 4594 del 06/03/2024, agli atti del settore;

Viste le integrazioni pervenute da SNAM - Rete Gas S.p.a. con nota acquisita al protocollo comunale prot.5658 del 18/03/2024 inerenti:

  • la dichiarazione di esclusione della ditta KUWUAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. dall’elenco delle ditte interessate per le quali attivare il procedimento coattivo di asservimento e occupazione temporanea, a seguito di stipula di accordo bonario;
  • planimetria catastale con vincolo preordinato all’esproprio (servitù) – in allegato A;
  • planimetria catastale con fascia di occupazione temporanea (denominata pista di lavoro) – in allegato B;
  • elenco dei terreni sottoposti ad asservimento ed occupazione temporanea e della loro titolarità catastale, quantificazione delle indennità – in allegato C;

Considerato che il D.P.R.327/2001, integrato dal D. Lgs. 330/2004, prevede, all’art.22 “Determinazione urgente dell'indennità provvisoria” dispone che qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art.20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità;

Visto che ai sensi dell’art. 52-octies. “Decreto di imposizione di servitù”, il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'art.23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, ed indica l'ammontare delle relative indennità, e

ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24; Preso atto che la servitù ha i seguenti contenuti:

  1. lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1,00 (uno/00), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
  1. l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
  1. la costruzione di un manufatto accessorio fuori terra occupante una superficie di circa 20 mq e relativa area di pertinenza per un totale di circa 58 mq insistente sulla particella 889 foglio 13 del comune di Marcon;
  1. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6,00 (sei/00) dall'asse della tubazione libera, e di metri 2,50 (due/50) dall’asse della tubazione in protezione senza alterazione della profondità di posa della tubazione, così come indicato nell’allegato piano particellare;
  1. la facoltà della Snam Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per il tempo di mesi 6, prorogabili di ulteriori mesi 6 per un totale complessivo massimo di anni 1, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nell’allegato piano particellare di occupazione;
  1. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  1. il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
  1. i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
  1. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  1. restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

Vista l’istruttoria redatta dal Servizio Patrimonio in data 19/03/2024, agli atti del settore;

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 18/08/2022, con il quale l’ing. Raffaele Volpe è stato confermato alla direzione dell’Area Tecnica del Comune di Marcon;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241, dal

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dall’art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto e del Responsabile del Settore I – Contabilità e Bilancio;

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto e il funzionario del settore finanziario hanno espresso, in modalità informatica sull'apposita procedura gestionale, i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

1. che è disposto a favore della società SNAM - Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n.7:

  1. l'asservimento degli immobili sotto identificati in tabella, tutti ubicati in Comune di Marcon, identificati nell’allegata planimetria (Allegato A);
  1. l'occupazione temporanea degli immobili sotto identificati in tabella, tutti ubicati in Comune di Marcon ed identificati nell’allegata planimetria (Allegato B):
     

AREE INTERESSATE DALLA SERVITÙ E DALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA

ditta

Fg

Mn.


Categoria
catastale
 

Area soggetta
ad occupazione temporanea
[mq]

Area soggetta
a servitù
[mq]

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A.
con sede legale in Via Saverio Mercandante, n.18
00198 ROMA (RM)
 

13

889

Ente urbano

648,00

288,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n.26
20124 - Milano (MI)
 

14

735

Ente urbano

1.720,00

791,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n. 26
20124 - Milano (MI)
 

13

745

Ente urbano

474,00

229,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n.26
20124 - Milano (MI)
 

13

749

Ente urbano

372,00

30,00

VALECENTER S.R.L.
con sede legale in MILANO (MI), Via Melchiorre Gioia, n. 26
20124 - Milano (MI)
 

13

718

Ente urbano

96,00

42,00

 

Tale imposizione della servitù prevede, a carico dei fondi sopra citati, quanto segue:

  • lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1,00 (uno/00), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
  • l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
  • la costruzione di un manufatto accessorio fuori terra, occupante una superficie di circa 20 mq e relativa area di pertinenza per un totale di circa 58 mq, insistente sulla particella 889 foglio 13 del comune di Marcon;
  • l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 6,00 (sei/00) dall'asse della tubazione libera, e di metri 2,50 (due/50) dall’asse della tubazione in protezione senza alterazione della profondità di posa della tubazione, così come indicato nell’allegato piano particellare;
  • la facoltà della Snam Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per il tempo di mesi 6, prorogabili di ulteriori mesi 6 per un totale complessivo massimo di anni 1, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nell’allegato piano particellare di occupazione;
  • le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  • il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
  • i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
  • il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  • restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

2. l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stata determinata dalla Società istante in modo urgente, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, conformemente all’art. 44 del d.P.R. 327/2001 ed è riportata in Allegato C. Ai sensi delle vigenti norme sono inoltre suscettibili d'indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, rilevati e verbalizzati nello stato di consistenza, sono indennizzati ai sensi degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui versano;

3. l'occupazione temporanea delle aree sopra indicate e precisamente individuate nell’allegato B al presente atto, è disposta per il periodo occorrente alla realizzazione dei lavori previsti per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto stimato in mesi 6, prorogabili di ulteriori mesi 6 per un totale complessivo massimo di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di immissione in possesso delle aree suddette e di quelle oggetto di asservimento. L’indennità per l’occupazione temporanea delle aree, proposta dalla Società istante, è indicata nell’allegata tabella (allegato C), salvo conguaglio per il protrarsi dell’occupazione oltre i mesi 6 (sei). In caso di mancata condivisione, l’ammontare dell’indennità verrà definito dalla Commissione Provinciale di cui all’art.41 del D.P.R. 327/2001 su istanza di chi vi abbia interesse;

4. la costituzione di servitù di metanodotto a favore di SNAM RETE GAS S.p.A, come previsto dall'art.23 del D.P.R. 327/2001, è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nel termine perentorio di 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DPR medesimo. Il presente decreto dovrà essere notificato a cura e spese del beneficiario ai proprietari interessati, nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione.

L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, dovrà pervenire ai proprietari interessati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. Al momento dell'effettiva occupazione degli immobili, i soggetti delegati all'esecuzione del presente decreto provvederanno a redigere lo stato di consistenza dei luoghi ed il verbale di immissione in possesso in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto degli stessi, alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'esproprio, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.P.R. 327/2001. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere all'Autorità espropriante, entro 30 (trenta) giorni, copia degli atti inerenti la notifica, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso;

5. entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso i proprietari dei fondi serventi sono invitati a comunicare a questa Amministrazione (Comune di Marcon - Servizio Patrimonio - Piazza Municipio 24/a - 30020 Marcon - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it), ed alla società SNAM RETE GAS S.p.A. (largo F. Rismondo n. 8, 35131 Padova, pec: 1avorinor@pec.snam.it) se condividono le indennità provvisorie proposte. La dichiarazione è irrevocabile. In caso di accettazione sarà disposto il pagamento dell'indennità di asservimento a favore degli aventi diritto, previa presentazione della documentazione comprovante l'assenza di diritti di terzi sui beni, nonché la piena e libera proprietà delle aree, SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà provvedere al pagamento dell'indennità di asservimento entro 60 (sessanta) giorni dal presente decreto;

6. in caso di mancata accettazione dell'indennità di asservimento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, le ditte interessate potranno trasmettere la comunicazione di cui all'art.21, comma 2 e seguenti, del D.P.R. 327/2001, designando un tecnico di propria fiducia che, unitamente ad un tecnico nominato dal1'Autorità espropriante, ed a un eventuale terzo tecnico nominato dal Presidente del Tribunale Civile su istanza di chi vi abbia interesse, compongano l'indennità definitiva. In mancanza di comunicazioni, la determinazione definitiva dell'indennità verrà richiesta alla Commissione Provinciale di cui all'art.41 del D.P.R. 327/2001. Il verificarsi delle condizioni di cui sopra comporterà il deposito dell'indennità provvisoria presso il MEF — Ragioneria Territoriale dello Stato, mediante apposita ordinanza da parte di questa Amministrazione;

7. il beneficiario dell'asservimento SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del presente decreto presso gli Uffici competenti, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.P.R. 327/2001. Dovrà altresì inviarlo per estratto, entro 5 (cinque) giorni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del medesimo D.P.R. 327/2001. Di tali adempimenti dovrà essere notiziata l'Autorità espropriante. Il presente decreto di asservimento e occupazione temporanea è esente, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

8. avverso il presente decreto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli interessati secondo i registri catastali non siano più proprietari degli immobili e/o la situazione catastale sia variata rispetto a quanto in precedenza riportato, gli stessi sono tenuti a darne comunicazione allo scrivente Servizio Patrimonio tempestivamente e comunque entro 30 giorni, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende degli immobili interessati.

 

Allegati al decreto:

  1. planimetria catastale con vincolo preordinato all’esproprio (servitù);
  2. planimetria catastale con fascia di occupazione temporanea (denominata pista di lavoro);
  3. elenco dei terreni sottoposti ad asservimento ed occupazione temporanea, quantificazione delle indennità.

Il Dirigente Raffaele Volpe

(seguono allegati)

Allegato_A_07-NOR-163-VPE_537931.pdf
Allegato_B_08-NOR-163-PPL_537931.pdf
Allegato_C_Piano_Particellare_-_Marcon_rev_1_537931.pdf

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