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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 47 del 6 giugno 2024
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato ai sensi della L. 191/2009. Quarto Atto integrativo. Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Intervento Codice ReNDiS: VE029A/10-1, CUP: H73H14000090001. Denominazione: "Lavori urgenti per l'intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e messa in sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto funzionale". Importo finanziato: Euro 1.100.000,00. Incarico professionale di "Servizio indagini e monitoraggio sperimentali dell'argine sinistro del fiume Gorzone" affidato all'UNIVERSITÀ DI PADOVA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, I.C.E.A., CIG: ZC42D5097B. Liquidazione fattura di Euro 5.185,00 relativa al saldo.
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTI:
- (comma 1) i Presidenti delle regioni sono subentrati, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge n. 191 del 23/12/2009 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- (al comma 2ter) per l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario;
- (al comma 4) il Commissario di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possono avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
- (comma 1) i commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014 n. 116, all'articolo 7, comma 2, del D.L. 12/09/2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/2014, n. 164, al DPCM 20/02/2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, […], di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
- (comma 2) gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014 n. 116, e al D.L. 12/09/2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/11/2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, […] costituiscono interventi di preminente interesse nazionale;
RICHIAMATO il Decreto n. 55 del 20/07/2023 del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto che nomina l’ing. Vincenzo Artico quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 24/06/2014, n. 91;
CONSIDERATO CHE:
RICHIAMATA la nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso, ai RUP degli interventi finanziati nell’ambito della programmazione in oggetto, il dettaglio delle procedure amministrative per l’attuazione delle opere;
TENUTO CONTO che l’Accordo di Programma in argomento prevede la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori urgenti per l’intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e messa in sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro - Primo lotto funzionale”, Codice ReNDiS VE029A/10-1, dell’importo di Euro 1.100.000,00, di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Padova;
VISTO il decreto n. 12 del 11/06/2019 con il quale il Commissario ha impegnato nel conto di contabilità speciale n. 5596, a valere sulla quota di cofinanziamento regionale, la somma di Euro 1.100.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento;
PRESO ATTO CHE nell’ambito dell’intervento di cui sopra:
VISTO l’art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che ha stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) in base al quale dette amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario, l’I.V.A. che è stata addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’01/01/2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell’imposta, per le operazioni soggette al predetto meccanismo di scissione, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l’art. 4 del Decreto innanzi citato stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio Ue, che autorizza l’Italia a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment fino al 30 giugno 2026;
DATO ATTO che l’importo complessivo della fattura sopra citata trova copertura nelle risorse stanziate per la realizzazione dell’intervento in oggetto e risulta disponibile nel conto di contabilità speciale n. 5596, denominato “PRES RE VENETO IDROGE DL 91-14”, intestato al Presidente della Regione del Veneto in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto, acceso presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
RITENUTO:
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
Il Soggetto Attuatore ing. Vincenzo Artico
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