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Bur n. 5 del 13 gennaio 2023


Materia: Statuti

COMUNE DI LOZZO ATESTINO (PADOVA)

Statuto del Comune di Lozzo Atestino

Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28 ottobre 2022.

INDICE:

TITOLO I: PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO l - PROFILI ISTITUZIONALI

Articolo 1 Autonomia comunale
Articolo 2 Territorio e sede
Articolo 3 Stemma, Gonfalone, Sigillo e Fascia tricolore
Articolo 4 Funzioni

CAPO II - FINALITÀ

Articolo 5 Solidarietà internazionale
Articolo 6 Cultura
Articolo 7 Istruzione
Articolo 8 Territorio e ambiente
Articolo 9 Politiche sociali e sanitarie
Articolo 10 Economia e lavoro
Articolo 11 Pari opportunità
Articolo 12 Tutela del contribuente
Articolo 13 Tutela del consumatore e degli utenti

CAPO III - STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 14 Statuto
Articolo 15 Regolamenti
Articolo 16 Interpretazione

TITOLO II: ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 17 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano
Articolo 18 Linee programmatiche di mandato
Articolo 19 Diritti e poteri dei Consiglieri comunali
Articolo 20 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri comunali
Articolo 21 Commissioni consiliari Permanenti
Articolo 22 Costituzione di Commissioni Speciali
Articolo 23 Indirizzi per le nomine e designazioni

CAPO II - SINDACO E GIUNTA

Articolo 24 II Sindaco
Articolo 25 II Vice Sindaco
Articolo 26 La Giunta - Composizione e presidenza
Articolo 27 Assessore esterno al Consiglio
Articolo 28 Delegati del Sindaco
Articolo 29 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Articolo 30 Funzionamento della Giunta
Articolo 31 Cessazione dalla carica di Assessore
Articolo 32 Esercizio della Rappresentanza

TITOLO III: ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO l - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 33 Partecipazione dei cittadini
Articolo 34 Diritto di accesso
Articolo 35 Diritto d’informazione e comunicazione istituzionale
Articolo 36 Registro delle Associazioni
Articolo 37 Riunioni e assemblee
Articolo 38 Consultazioni
Articolo 39 Istanze e proposte

CAPO II - REFERENDUM

Articolo 40 Azione referendaria
Articolo 41 Disciplina del referendum
Articolo 42 Effetti del referendum

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Articolo 43 Convenzione

TITOLO IV: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 44 Pubblicità legate degli atti della Pubblica Amministrazione
Articolo 45 Svolgimento deII’attività amministrativa
Articolo 46 Trasparenza e integrità deIl’azione amministrativa

TITOLO V: PATRIMONI - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 47 Demanio e patrimonio
Articolo 48 Ordinamento finanziario e contabile
Articolo 49 Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI: SERVIZI

Articolo 50 Forma di Gestione

TITOLO VII: FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 51 Collaborazione fra Enti

TITOLO VIII: UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 52 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Articolo 53 Principi strutturali ed organizzativi
Articolo 54 Organizzazione del personale
Articolo 55 Stato giuridico e trattamento economico del personale
Articolo 56 Responsabili dei servizi
Articolo 57 Incarichi esterni
Articolo 58 Avocazione
Articolo 59 Segretario comunale
Articolo 60 Vice Segretario comunale

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 Entrata in vigore

 

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I
PROFILI ISTITUZIONALI

Articolo 1 - Autonomia comunale

  1. II Comune di Lozzo Atestino, ente dotato di autonomia secondo i principi della Costituzione ltaliana, della Carta Europea delle Autonomie locali e nel rispetto delle norme dettate dal Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche, è espressione della Comunità locale, intesa come insieme di persone legate da vincoli di convivenza e di solidarietà.
  2. La gestione dei servizi e Ie attività amministrative sono informate al metodo della programmazione.
  3. II Comune di Lozzo Atestino ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria neII’ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Articolo 2 - Territorio e sede

  1. II Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui aIl’art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’istituto centrale di statistica.
  2. II territorio comprende il capoluogo e le frazioni di Valbona, Lanzetta e Chiavicone.
  3. II palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
  4. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio.
  5. Le adunanze del Consiglio e della Giunta si svolgono nella sede comunale. Possono svolgersi anche in luoghi diversi,  nei termini e con Ie modalità stabilite dagli specifici regolamenti.

Articolo 3 - Stemma, Gonfalone e Fascia tricolore

  1. Le  insegne  del  Comune  sono  costituite  dallo stemma  araldico e dal Gonfalone, riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4243 in data 25/09/1989.
  2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
  3. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento.
  4. L’uso dello stemma  da parte di associazioni  ed enti operanti  nel comune può essere autorizzato nel rispetto delle norme regolamentari.
  5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse

Articolo 4 - Funzioni

  1. II Comune, dotato di risorse finanziarie nell’ambito delle leggi, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
    1. affermare i valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, deII’istruzione scolastica a qualsiasi livello statale e non statale;
    2. soddisfare Ie necessita della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, dei più deboli e dei diversamente abili;
    3. riconoscere carattere prioritario alla tutela della sua realtà economica da essa derivante, valorizzando e promuovendo Io sviluppo di tutte le altre attività produttive deII’artigianato e deII’agricoItura, del commercio e dei servizi;
    4. garantire uno sviluppo sostenibile, fondato sulla salvaguardia deII’ambiente e la valorizzazione del territorio;
    5. consolidare ed estendere il patrimonio di valori civili di liberta, di democrazia, di autonomia e di rispetto della persona, un’ampia rete di servizi sociali da gestire anche in collaborazione coi privati e con le associazioni di volontariato, le attività sportive, ricreative e del tempo libero;
    6. promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l’occupazione ed il benessere della popolazione;
    7. promuovere tutte Ie azioni atte al riconoscimento del diritto all’ autodeterminazione della comunità secondo le norme internazionali già sancite e recepite daII’ordinamento vigente;
    8. promuovere ogni iniziativa volta a garantire compiutamente I’ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini;
    9. garantire le pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di sesso, lingua, religione.

CAPO II
FINALITÀ

Articolo 5 - Solidarietà internazionale

  1. II Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni e associazioni di paesi esteri.
  2. Persegue la cooperazione e Io sviluppo dei popoli, contribuendo ove necessario, nello spirito di solidarietà internazionale e avvalendosi della facoltà prevista daII’art. 272, comma 2, del Tuel 267/2000, ad iniziative e progetti di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi in particolare situazione di disagio e povertà.
  3. Si propone di apportare il proprio contributo aII’affermazione dei diritti delI'uomo.
  4. L’attività del Comune si armonizza con gli elencati principi, anche attraverso I’adesione ad associazioni ed enti riconosciuti dalla Unione Europea e daII’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 6 - Cultura

  1. II Comune valorizza il patrimonio culturale in tutte Ie sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali. Favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, tutela le origini storico-culturali-linguistiche che sono proprie della comunità come entità appartenente all’Europa, all’Italia e in particolare al  Veneto.
  2. Persegue I'obiettivo di tutelare il sentimento religioso della popolazione in armonia con Ie sue antiche tradizioni e favorisce le integrazioni di cultura e religioni differenti.

Articolo 7 - lstruzione

  1. II Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti e a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura, anche istituendo borse di studio da erogare attraverso proprie istituzioni.
  2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi, anche attraverso la valorizzazione delle strutture private esistenti nel territorio di Lozzo Atestino, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Articolo 8 - Territorio e ambiente

  1. II Comune riconosce la tutela deII’ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, neII’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione delI’estetica cittadina, garantendo l’equilibrio idro-geologico del territorio, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni tipo di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.
  2. Riconosce I’acqua come bene comune deII’umanità appartenente a tutti gli organismi viventi. L’accesso all’acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
  3. Tutela I’ambiente e persegue il miglioramento continuativo di tutte Ie prestazioni erogate al Cittadino anche attraverso un Sistema certificato di gestione Ambientale e di qualità.
  4. II Comune agisce per rendere il paese accessibile a tutti, con particolare riguardo alle persone disabili, operando per il superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 9 - Politiche sociali, sanitarie e del volontariato

  1. II Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona.
  2. Concorre, in accordo con le strutture sanitarie, a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un’efficace opera di prevenzione.
  3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale anche attraverso Istituzioni o società a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore e aventi i requisiti di legge.
  4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana e ai soggetti deboli il sostegno necessario a ridurre Ie eventuali situazioni di povertà e di emarginazione, anche attraverso il servizio di assistenza domiciliare.
  5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
  6. Promuove I’attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando I’accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e Ie società sportive per garantire I’educazione motoria in ogni fascia d’età.
  7. Riconosce il ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e ne favorisce l’attività nelle sue molteplici forme.

Articolo 10 - Economia e lavoro

  1. II Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene il complesso delle attività economiche nel proprio territorio, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
  2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola I’associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e diversamente abili.

Articolo 11 - Pari opportunità

  1. II Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, promuove iniziative per assicurare pari dignità sul lavoro e adotta tutte Ie misure per attuare Ie direttive deII’Unione Europea, in conformità a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica.
  2. II Comune assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nonché, tenuto conto della composizione del Consiglio, nelle commissioni in cui è prevista la presenza di Consiglieri Comunali.

Articolo 12 - Tutela del contribuente

  1. II Comune riconosce e tutela i principi generali deIl’ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Articolo 13 - Tutela del consumatore e degli utenti

  1. II Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili alI’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
  2. Interviene, nelI’ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
  3. Opera attraverso I’azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende ed enti, di natura pubblica o privata, che svolgano attività di fornitura di beni o servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione deIl’informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

CAPO III
STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 14 - Statuto

  1. Lo Statuto del Comune di Lozzo Atestino detta le norme fondamentali per I’organizzazione deII’Ente, negli ambiti che la legge riserva aII’autonomia comunale nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità ai principi generali deII’Ordinamento Giuridico. Ad essi devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina deII'esercizio delle funzioni conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per I’autonomia normativa del Comune.
    L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga Ie norme statutarie  con essi incompatibili. II Consiglio Comunale adegua Io Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle norme suddette.
  3. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale  e nel sito internet del comune.

Articolo 15 - Regolamenti

  1. II Consiglio Comunale approva, nelle materie ad esso demandate dalla legge, i singoli regolamenti per I’attuazione delle norme fondamentali contenute nello Statuto.
  2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con le sanzioni amministrative stabilite negli stessi i regolamenti.
  3. I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza nel rispetto delle norme generali e delle altre disposizioni normative emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
  4. I regolamenti, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni aII’albo pretorio on line e nel sito web del comune ed entrano in vigore il giorno successivo aII’uItimo di pubblicazione, salvo diversa motivata disposizione.

Articolo 16 - lnterpretazione

  1. Per I’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari si fa ricorso alle norme dettate per l’interpretazione della legge contenute nelle ”disposizioni sulla legge in generale" approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n. 262.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 17 - Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano

  1. II Consiglio Comunale é I’organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico — amministrativo deII'Ente; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l’intera comunità. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.
  2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica  sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  3. II Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nella prima riunione del consiglio secondo l’art. 39 del D.lgs 267/2000. A questi sono riconosciute le seguenti attribuzioni:
    1. rappresenta il Consiglio;
    2. convoca, fissa Ie date delle riunioni del Consiglio e ne presiede Ie sedute;
    3. dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento;
    4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute;
    5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
    6. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
    7. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti deII’Ente.
  4. Esercita Ie sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
  5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco. In caso di assenza Ie funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano.
  6. II Consigliere anziano é colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11, deII’art. 73 del D. Lgs. 267/2000. A parità di cifra individuale, l’anzianità é determinata daII’ordine di precedenza nella lista.
  7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, daII’atto costitutivo di un ente o da una convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Articolo 18 - Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
  2. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica di cui aII’art. 193 del Tuel 267/2000 e deII’approvazione del rendiconto della gestione, a verificare I’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
  3. Nell’ultima seduta utile al termine del mandato, il Sindaco presenta alI’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 19 - Diritti e poteri dei consiglieri comunali

  1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
    Essi  hanno  diritto   di  iniziativa   su  ogni  questione   sottoposta  alla  deliberazione del Consiglio.
  2. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio.
  3. Hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili aIl’espIetamento del mandato, purché i dati richiesti siano utilizzati per Ie finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla Legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali.
  4. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
  5. Hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari compatibilmente con Ie prescrizioni di legge.
  6. Sono competenti ad eseguire Ie autenticazioni di cui aII’art. 14. comma 1, della Legge 53/1980, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio Comunale - Decadenza dei consiglieri

  1. II Consiglio Comunale é dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
  2. È presieduto dal Sindaco. Può essere previsto dal Regolamento un Presidente eletto tra i Consiglieri Comunali nella prima seduta. In questo caso a questi spetta la presidenza delle sedute
  3. Disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Io svolgimento dei lavori e di quelli delle commissioni, sulla base dei seguenti indirizzi:
    1. gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati nel domicilio dichiarato o trasmessi alI’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata comunicato, rispetto al giorno stabilito per I’adunanza, almeno:
      • 6 (sei) giorni liberi prima della seduta;
      • 24 ore prima per Ie sedute dichiarate urgenti;
    2. prevedere, per la validità della seduta, i seguenti quorum strutturali:
      maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Dopo due convocazioni andate deserte, la terza sarà regolarmente convocata con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati al comune.
    3. richiedere, per I’approvazione del bilancio preventivo, delle linee programmatiche di mandato, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
    4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non disponga diversamente. I Consiglieri che dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto si computano tra i presenti ai fini della  validità della seduta, ma non si computano tra i votanti. Parimenti é considerato presente  il Consigliere che non renda alcuna dichiarazione e non depositi la scheda neII’urna in caso di votazione segreta.
    5. Nel caso di nomine di persone risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
  4. I Consiglieri che, senza motivazione, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale ovvero a cinque sedute neII’anno solare, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito deII’avvenuto accertamento deII'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi deII’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli I’avvio del procedimento amministrativo. II consigliere ha facoltà di far valere Ie cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’uItimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
  5. Il Consiglio Comunale, per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, può riunirsi anche in videoconferenza con l’ausilio di collegamenti informatici a distanza, anche solo da parte di uno o alcuni Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta. Il Regolamento disciplina i collegamenti a distanza, le riprese audio video, la registrazione della seduta con apposito registratore e le modalità di trascrizione dei verbali, anche con affidamento a ditta esterna.

Articolo 21 - Commissioni consiliari permanenti

  1. II Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante delle minoranze.
  2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
  3. Alle commissioni possono partecipare il Segretario Comunale, funzionari comunali, professionisti, rappresentanti delle associazioni, delle professioni e della società civile.

Articolo 22 - Costituzione di commissioni speciali

  1. II Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
  2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle minoranze, trovano applicazione, in quanto compatibili, Ie norme aII’articoIo precedente.
  3. Con I’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e Ie procedure d’indagine.
  4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
  5. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti della minoranza.

Articolo 23 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

  1. II Consiglio Comunale é convocato entro trenta giorni successivi a quello del suo insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende istituzioni.
  2. II Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
  3. Nel caso in cui il Consiglio Comunale neo eletto non adotti nuovi indirizzi relativi alle nomine, si intendono tacitamente confermati quelli assunti dalla precedente amministrazione.
  4. La nomina e la designazione dovrà assicurare la presenza di ambi i sessi.
  5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco che li ha nominati.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA

Articolo 24 - II Sindaco

  1. II Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio Comunale se non previsto il Presidente del Consiglio e la Giunta. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.
  2. Prima di assumere Ie funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, Ie Leggi della Repubblica e I’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
  3. Egli espleta tutti gli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto ed ha la rappresentanza legale deII’Ente in giudizio.

Articolo 25 - II Vice Sindaco e Assessore Vicario

  1. II Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione daIl’esercizio della funzione, ai sensi deII’articoIo 59 del Tuel 267/2000.
  2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’ Assessore Vicario e quindi quelli indicati neII’ordine del decreto di nomina.
  3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal Vice Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco.
  4. L’Assessore Vicario coadiuva con priorità il Sindaco e il Vice Sindaco in qualsiasi materia a loro affidata.

Articolo 26 - La Giunta - Composizione e presidenza

  1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori previsto dalla legge fra cui un Vicesindaco e l’Assessore Vicario da lui nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità. Né dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  2. Gli Assessori possono anche essere esterni at Consiglio, nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Articolo 27 - Assessori esterni al Consiglio

  1. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale vengono nominati dal Sindaco contestualmente agli altri assessori.
  2. L’atto di nomina deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta deII’Assessore esterno.
  3. Gli Assessori esterni devono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i Consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, da atto espressamente deII’insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
  4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
  5. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.
  6. Gli Assessori esterni non possono concorrere alla nomina di Vicesindaco e Assessore Vicario.

Articolo 28 - Delegati del Sindaco

  1. II Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore, alI’atto della nomina o con successivo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di competenza.
  2. Nel rilascio delle deleghe di cui at precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori le competenze per materia attribuite di esecuzione politico-amministrativa, contatti con gli uffici, poteri di rappresentanza per materia, rapporti con i cittadini.
  3. II Sindaco può modificare I’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, Io ritenga opportuno.
  4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
  5. II Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri ai quali delegare la rappresentanza di certe funzioni, anche se già spettanti agli Assessori.
  6. II Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile deII'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte Ie proprie funzioni e competenze.

Articolo 29 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

  1. AI Sindaco, al Vice Sindaco, all’Assessore Vicario, agli altri Assessori e ai Consiglieri Comunali é vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune stesso, nonché enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
  2. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi daII’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri, quando, per qualsiasi ragione, la loro condizione soggettiva, giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Articolo 30 - Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco neII’amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il  Consiglio.
  2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge dello Statuto o del Sindaco, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei servizi comunali.
  3. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti aII’ordine del giorno della seduta.
  4. Per la validità delle sedute è richiesto I'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
  5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. II voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.
  6. II Sindaco dirige e coordina I’attività della Giunta e assicura I’unità di indirizzo politico- amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni.
  7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  8. In caso di assenza del Sindaco la Giunta é convocata e presieduta dal Vice Sindaco.
  9. In caso di assenza anche del Vice Sindaco,  la  Giunta  è convocata e presieduta dall’Assessore Vicario.
  10. La Giunta Comunale, per disposizione del Sindaco Presidente, può riunirsi anche in videoconferenza con l’ausilio di collegamenti informatici a distanza, anche solo da parte di uno o alcuni Assessori che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 31 - Cessazione dalla carica di Assessore

  1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e acquisite al protocollo del Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto.
  2. II Sindaco può revocare uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco e l’Assessore Vicario, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  3. II Sindaco provvede aII’eventuaIe sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati daII’ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 32 - Esercizio della Rappresentanza

  1. II Sindaco é il legale rappresentante delI’ente, anche in giudizio.
  2. II Sindaco può, altresì, delegare a ciascun Assessore, per un determinato periodo o per tutto il suo mandato, I’esercizio della rappresentanza per il compimento di atti di natura politico-istituzionale come la rappresentanza deII’ente in assemblee o riunioni istituzionali o in occasione di cerimonie e manifestazioni.

TITOLO III
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI  CITTADINI - RIUNIONI -  CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 33 - Partecipazione dei cittadini

  1. II Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini aII’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base territoriale, limitata a una frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle attività di interesse pubblico e di sostegno all’operare politico-amministrativo.
  2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione del programma di mandato, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle categorie economiche, delle Parrocchie, delle organizzazioni sindacali, delle Associazioni e del volontariato.
  3. Ai fini di cui al comma precedente I’Amministrazione Comunale favorisce:
    1. Ie assemblee e le consultazioni su questioni di particolare rilevanza;
    2. l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
  4. L’Amministrazione Comunale garantisce la liberta, I’autonomia e I’uguagIianza di trattamento dei cittadini, singoli o associati.
  5. Nel procedimento di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo Ie modalità stabilite dal regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, neII’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  6. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi comunali.

Articolo 34 - Diritto di accesso

  1. Ai cittadini singoli od associati é garantita la liberta di accesso agli atti deII’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
  2. Sono sottratti al diritto d’accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati  o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli da considerare temporaneamente tali, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi, enti e imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
  3. II regolamento, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile I’istituto delI’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 35 - Diritto d’informazione e comunicazione istituzionale

  1. Tutti gli atti deII’Amministrazione sono pubblici, con Ie limitazioni previste al precedente articolo.
  2. L’ente deve ad assicurare ampia conoscenza degli atti e delle attività.
  3. Si avvale delle notificazioni, della pubblicazione aII’aIbo pretorio on line, del sito internet comunale e della sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013.
  4. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.
  5. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d’informazione e alla comunicazione istituzionale.
  6. Attraverso la comunicazione istituzionale l’ente assicura una più elevata qualificazione del suo rapporto con i cittadini e Ie loro rappresentanze, con I’obiettivo di garantire non solo un più ampio livello di informazioni ma anche di rendere la comunicazione uno strumento interattivo di compartecipazione popolare alle proprie attività.

Articolo 36 - Registro delle Associazioni

  1. II Comune riconosce il rilievo delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; riconosce il valore sociale e la funzione deII’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Favorisce I’attività delle libere forme associative e di volontariato, nel rispetto di reciproca autonomia; garantisce, in condizioni di parità, i diritti ad esse attribuiti dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. II Comune istituisce il Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
  3. Hanno diritto di essere iscritte al Registro comunale, secondo Ie modalità e i requisiti previsti dal regolamento esecutivo, le seguenti associazioni:
    1. le libere forme associative riconosciute a livello nazionale e/o appartenenti ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune e iscritte al Registro regionale previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato e promozione sociale;
    2. Ie altre libere forme associative locali costituite ed operanti da almeno un anno nel territorio comunale.

Articolo 37 - Riunioni e assemblee

  1. II diritto di organizzare riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
  2. L’Amministrazione Comunale ne facilita I’esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, che ne facciano richiesta, Ie sedi ed ogni altra struttura e spazi idonei, compatibilmente con le proprie disponibilità. I criteri per la concessione, Ie condizioni e Ie modalità d’uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare Ie limitazioni e Ie cautele necessarie alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sulI’esercizio dei locali pubblici.
  3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
  4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti  e di ogni altra categoria sociale:
    1. per la formazione di comitati e commissioni;
    2. per dibattere problemi;
    3. per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Articolo 38 - Consultazioni

  1. II Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
  2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
  3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 39 - Istanze e proposte

  1. Chiunque, residente nel territorio comunale che abbia compiuto il 16° anno di età, può rivolgere istanze e petizioni at Sindaco, per problemi di rilevanza cittadina.

CAPO II
REFERENDUM

Articolo 40 - Azione referendaria

  1. Sono consentiti  referendum  consultivi,  propositivi  e abrogativi in materia di    esclusiva competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum:
    1. in materia di tributi locali e tariffe;
    2. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
    3. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nelI’uItimo quinquennio.
  3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
    1. il 30 per cento del corpo elettorale;
    2. il Consiglio Comunale.

Articolo 41 - Disciplina del referendum

  1. Apposito regolamento comunale disciplinerà Ie modalità di svolgimento del referendum.
  2. In particolare il regolamento deve prevedere:
    1. i requisiti di ammissibilità;
    2. i tempi;
    3. Ie condizioni di accoglimento;
    4. Ie modalità organizzative;
    5. i casi di revoca e sospensione;
    6. le modalità di attuazione.

Articolo 42 - Effetti del referendum

  1. II quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
  2. Se I’esito è stato favorevole, il Sindaco deve proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
  3. Entro Io stesso termine, se I’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione suII’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Articolo 43 - Convenzione

  1. È in facoltà del Comune avvalersi, mediante apposita convenzione con Enti  Pubblici territoriali gerarchicamente superiori, della figura del difensore civico, a garanzia del buon andamento, deII’imparziaIità, della tempestività e della correttezza deII’azione amministrativa.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 44 - Pubblicità legale degli atti

  1. È istituita, aII’interno del sito internet del Comune, un’apposita sezione denominata “Albo pretorio on line” per la pubblicazione degli atti emessi dal Comune, da altre  Pubbliche Amministrazioni o da privati, per i quali sia obbligatoria la pubblicazione o che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

Articolo 45 - Svolgimento delI’attività amministrativa

  1. II Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori  dei servizi sociali, deII’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
  2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, secondo le leggi sul procedimento amministrativo.

Articolo 46 - Trasparenza e integrità delI’azione amministrativa

  1. Per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità, I’amministrazione mette in atto tutte Ie possibili iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza e la cultura delI’integrità e deIl’etica pubblica.
  2. Per trasparenza si intende I’accessibilità totale alle informazioni su ogni aspetto delI’organizzazione dell’ente, ivi compresi gli indicatori sugli andamenti gestionali e l’utiIizzo delle risorse per le funzioni istituzionali, nonché i risultati deII’attività di controllo e valutazione svolta dagli Enti preposti.

TITOLO V
PATRIMONI - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 47 - Demanio e patrimonio

  1. Le alienazioni patrimoniali sono disciplinate con apposite deliberazioni, con norme di contabilità e eventuali regolamenti da adottarsi ai sensi deII'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2. Il regolamento  disciplinerà  altresì, Ie modalità  di rilevazione  dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 48 - Ordinamento finanziario e contabile

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
  2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con I’art. 152 del Tuel 267/2000.

Articolo 49 - Revisione economico-finanziaria

  1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
  2. II regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 51, disciplinerà, altresì, che I’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per Io svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
SERVIZI

Articolo 50 - Forme di gestione

  1. II Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere Io sviluppo economico e civile.
  2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra Ie diverse modalità previste dal D.lgs. 50/2016.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Articolo 51 - Collaborazione fra Enti

  1. II Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni dell’A.S.L. ed in particolare con i Comuni limitrofi ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per Ie loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenze.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE — SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 52 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

  1. II Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori  di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 53 - Principi strutturali ed organizzativi

  1. L’amministrazione del Comune si attua per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
    1. organizzazione del lavoro  non più per  singoli  atti, bensì  per progetti-obiettivo e     per programmi, introducendo la cultura del risultato e della valutazione delle prestazioni;
    2. analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun dipendente, mediante adeguati strumenti di valutazione e utilizzando sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione e merito;
    3. individuazione di responsabilità strettamente collegate aII’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    4. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
  2. II regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione di gestione della struttura interna e della metodologia di valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, garantendo la massima trasparenza in ogni  fase.

Articolo 54 - Organizzazione del personale

  1. II personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e daII’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, deII’accrescimento deII’efficienza deII’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
  2. Trovano applicazione le disposizioni dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
  3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati  interventi formativi, sulla base di programmi formulati e finanziati dal Comune.

Articolo 55 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

  1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 56 - Responsabili dei servizi

  1. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione delle aree funzionali secondo i criteri e le norme dettate dalla legge e dal regolamento suII’ordinamento degli uffici e dei servizi che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa é attribuita al personale dipendente.
  2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente,  e secondo gli obiettivi deII’ente, della correttezza amministrativa, deII’efficacia ed efficienza della gestione.

Articolo 57 - Incarichi esterni

  1. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000 la copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire, conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2. II regolamento suIl’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e Ie modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti aII'interno deII’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari delI’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica. II trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali. II contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui aII’articoIo 242 del Tuel 267/2000.
  3. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sulI’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma di mandato   e pianificati annualmente nel piano esecutivo di gestione previsto aII’articoIo 169 del Tuel 267/2000. L’incarico è revocabile per mancato raggiungimento degli obiettivi annuali o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 58 - Avocazione

  1. II Sindaco può revocare, riformare, riservare o avocare a sé la responsabilità del settore secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, viene fissato un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora I’inerzia permanga, il Sindaco può motivatamente revocare I’incarico al responsabile e attribuire Ie relative competenze ad altro funzionario o al Segretario Comunale.

Articolo 59 - Segretario Comunale

  1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
  2. II regolamento suII’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina I’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

Articolo 60 - Vice Segretario Comunale

  1. II regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice Segretario in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di Segretario Comunale, con qualifica apicale, avente funzioni vicarie del Segretario Comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 61 - Entrata in vigore

  1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio on line per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero deII’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  2. II presente statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione aII’AIbo Pretorio on line del Comune.

Il Sindaco Luca Ruffin

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