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Bur n. 148 del 09 dicembre 2022


Materia: Acque

COMMISSARIO AD ACTA PRESSO LA PROVINCIA DI VERONA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO LACUALE

Decreto n. 3 del 25 novembre 2022

Proroga dell'autorizzazione idraulica, rilasciata con decreto n. 250517 del 01.06.2021 inerente all'autorizzazione per la realizzazione di pennelli frangiflutti su area demaniale in via Gardesana 122 in Comune di Lazise (VR). Ditta: CAMPEGGIO SPIAGGIA D'ORO S.P.A. Pratica n. CL/58.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Commissario “ad acta” presso la provincia di Verona per la gestione del demanio lacuale rilascia la proroga di 18 mesi dell’autorizzazione per la realizzazione di pennelli frangiflutti su area demaniale in via Gardesana 122 in Comune di Lazise.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che con decreto n. 250517 del 01.06.2021 il Commissario “Ad acta” presso la Provincia di Verona per la gestione del demanio lacuale ha rilasciato alla  Società Campeggio Spiaggia D’Oro  S.p.A. con sede in via Gardesana 122 – Lazise (VR) – (Partita I.V.A. n. 02401660234) l’autorizzazione per la realizzazione di pennelli frangiflutti su area demaniale fronteggiante il Campeggio Spiaggia D’Oro S.p.A.;

PREMESSO che il punto 4 del decreto citato prevede che “l’autorizzazione ha validità di 18 (diciotto) mesi  dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione”;

PREMESSO che con nota prot. reg.le n. 397296 del 05.09.2022 la Società Campeggio Spiaggia D’Oro S.p.a. ha presentato istanza di proroga di ulteriori 18 (diciotto) mesi rispetto al termine stabilito dal punto 4 del decreto n. 250517 del 01.06.2021, considerato che la summenzionata Società ha richiesto il nulla osta comunale del permesso di costruire per poter realizzare le opere descritte in oggetto;

PRESO ATTO che i lavori non sono stati ancora iniziati come indicato nella sopracitata nota;

PRESO ATTO di quanto sopra richiesto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904  n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTA  la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112”;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 “Disposizioni generali  in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. n. 64  del 29.07.2022 “Attività di Commissario ad acta presso la Provincia di Verona per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 85, comma 1, lett. D) ed e) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

DECRETA

  1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
  2. Di disporre, a favore della Società  Campeggio Spiaggia d’Oro S.p.A con sede in via via Gardesana 122 -  Lazise (VR) – (Partita I.V.A. n. 02401660234), in persona del rappresentante legale sig. Cristiano Aldrighetti   (Cod. fisc. omissis), la proroga del termine di ulteriori 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data del 01.12.2022, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni stabilite dal precedente decreto n. 250517 del 01.06.2021.
  3. L’autorizzazione si intende rilasciata ai fini idraulici e che tutti gli ulteriori provvedimenti amministrativi (autorizzazione paesaggistica rilasciata a cura della Soprintendenza, valutazione incidenza VINCA) dovranno essere acquisite a cura del concessionario ai fini della legittima esecuzione dell’intervento.
  4. L’inosservanza da parte del richiedente delle condizioni contenute nel decreto n. 250517 del 01.06.2021 e nel presente atto, o anche di parte di esse, potrà costituire causa di revoca dell’autorizzazione, ferme restando, comunque, le azioni di legge a tutela e difesa dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione.
  5. L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di revocare, modificare o integrare il presente provvedimento per intervenute necessità di ordine pubblico e/o sicurezza idraulica.
  6. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
  7. Di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.05.2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
  8. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Dott. Ing. Domenico Vinciguerra

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