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Bur n. 134 del 11 novembre 2022


Materia: Protezione civile e calamità naturali

CONSORZIO DI BONIFICA "VENETO ORIENTALE", SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA)

Decreto di imposizione di servitù n. 23 del 27 ottobre 2022 rep. 246 ai sensi dell'art. 20, comma 11, dell'art. 23, comma 1 e dell'art. 44 del DPR. 327/2001

Procedimento espropriativo delle aree destinate agli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 - Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.558 del 15 novembre 2018, di nomina dei Commissari delegati regionali e di finanziamento degli interventi denominati "Tempesta VAIA" - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 di assegnazione dei fondi alla Regione Veneto - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.5 del 2 aprile 2019 di assegnazione delle risorse finanziarie, di approvazione degli elenchi degli interventi ammessi, di attribuzioni di funzioni ai Soggetti Attuatori. Progetto esecutivo 21.06.2019 - CUP:C13H19000010001 - "Realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro". Ditta: Anese Armando.

IL DIRETTORE GENERALE GIA’  SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO: che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere ed in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

PREMESSO: che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n.136 del 28.10.2018, integrato da successivo decreto n.139 del 29.10.2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi”, ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. a) della L.R. n.11/2001;

PREMESSO: che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’08.11.2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art.7, comma 1 lett. c) e dell’art.24 del D.Lgs. n.1/2018, è stato deliberato lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;

PREMESSO: che la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art.25, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n.1/2018, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art.44, comma 1 del D-Lgs. N.1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;

PREMESSO: che il medesimo provvedimento prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello “stato di emergenza”, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.1/2018, si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa della Regione e delle Province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

PREMESSO: che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n.558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi  dei mesi di ottobre e novembre 2018;

PREMESSO: che gli interventi individuati con l’indicata Ordinanza – art.14 c.2 – sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscono altresì, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti;

PREMESSO: che, con il medesimo provvedimento, è stato altresì stabilito che per l’espletamento delle attività di cui all’indicata ordinanza il Commissario Delegato possa avvalersi di Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;

VISTA: l’Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n.5 del 02.04.2019 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati e nominati i diversi Soggetti Attuatori;

CONSIDERATO: che, tra le figure, è stato individuato e nominato il dott.Ing.Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con sede in San Donà di Piave (VE) in Piazza Indipendenza n.25, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

CONSIDERATO: che per quanto dianzi esposto il Soggetto Attuatore assume anche le funzioni di Autorità Espropriante;

CONSIDERATO: che l’indicata Ordinanza n.558/2018, all’art.4, introduce rilevanti deroghe a disposizioni normative ed in particolare ad alcuni articoli della L.241/90 e ss.mm.ii., del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., oltre che all’art.158 bis del D.Lgs. 152/2006;

VISTA: l’Ordinanza n.5 del 2.04.2019 con la quale il Commissario Delegato ha approvato, nell’ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C:M. 27.02.2019 e ss.mm.ii., anche gli elenchi degli interventi per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, oltre che assegnare le risorse finanziarie necessarie, determinate in €.67.417.600,00 all’All.”A” del medesimo provvedimento;

OSSERVATO: che nell’indicato Allegato “A” rientra anche l’intervento per la realizzazione di canale scolmatore di piena a protezione del centro abitato di Gruaro – cod.Int.CBVO_N04 - CM.1107 – CUP:C13H19000010001 dell’importo complessivo di €.600.000,00 ;

CONSIDERATO: che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto  dall’art.14 dell’O.D.C.P.C. 558/2018, con Decreto del  Soggetto Attuatore n.236 del 22/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori summenzionati;

CONSIDERATO: che tale provvedimento dispiega immediata efficacia;

CONSIDERATO: che l’esecuzione delle opere interessa anche beni di proprietà privata;

VISTO il  Decreto del  Soggetto Attuatore n.880 del 26/09/2019, con il quale è stato approvato l’aggiornamento del quadro economico di progetto mantenendo invariato l’importo complessivo in €.600.000,00, come da O.C.D.P.C. n.5 del 2.04.2019;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore  n.1030 del 18/06/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante datata 26/04/2021, ricorrendo i presupposti dell’art.106, coma 1, lett. c) del D.Lgs.. n.50/2016;

VISTA ALTRESI’: la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Direttore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, Dott.Ing.Sergio Grego, nella qualità di Soggetto Attuatore per la progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile;

VISTO: l’art.7 della sopra richiamata Convenzione, con il quale vengono delegati al Direttore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Dott.Ing.Sergio Grego che opera quale Soggetto Attuatore, le funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.3, lett.b) e d) e 6, commi 1 e 8, del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., per l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l’espletamento delle procedure espropriative.

DATO ATTO che per il combinato disposto dell’Ordinanza del Commissario Delegato n°5 del 22.05.2019 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018 e del Decreto del  Soggetto Attuatore n.236 del 22/07/2019,  è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio,  è stata dichiarata l’urgenza  e l’indifferibilità dell’opera stessa ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare, ai sensi degli art.92 e93 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, nonché dell’art.12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 327/2001.

DATO ATTO che sono stati rispettati  i termini e le modalità di partecipazione degli interessati dettati dal D.P.R. 327/2001, in merito all’avviso di avvio del procedimento ed alle successive comunicazioni.

CONSIDERATO che il citato progetto prevede il differimento, a partire dal nuovo ciglio del canale a cielo aperto denominato Scolmatore Gruaro, dell’esistente servitù di passaggio della larghezza di metri quattro e la costituzione in ampliamento dell’esistente di ulteriori due metri di servitù di zona di rispetto a favore del canale medesimo e per l’estensione di complessivi metri lineari 84 circa;

VISTO l’atto di accordo bonario sottoscritto dalla Ditta per la costituzione  della servitù di passaggio sulle  aree oggetto dei lavori, con il quale è stata determinata l’indennità spettante.

VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n.150/C-21 del 20.12.2021 con la quale è stato disposto il pagamento dell’indennità spettante alla ditta interessata, come riportato nella seguente tabella:

 

PROPRIETA’

INDENNITA’ SPETTANTI

PAGAMENTI

     

Mandato N°/Data

Importo

01

Anese Armando

€.  415,40

73/26-01-2022 qp

€.  415,40


RILEVATO che l’immissione in possesso delle aree di che trattasi, oggetto dell’asservimento, necessarie per l’esecuzione dei lavori, hanno avuto luogo contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, dando così adempimento al dettato dell’art.24, comma 5, del DPR 327/2001;

CONSIDERATA altresì l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12/01/2022 con la quale si dispone che la Regione Veneto è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all’art.1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n.558/2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati, finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art.44 del D.Lgs. n.1/2018,  a fronte della cessazione dello stato di emergenza, già prorogato all’8/11/2021;

CONSIDERATE le note 11.02.2022 n.6343, 21.02.2022 n.79268 e 17.03.2022 n.124690 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Ing.Luca Soppelsa- con le quali sono state fornite alle Strutture incaricate, già Soggetti Attuatori nell’ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni sulle procedure operative da adottare a seguito del subentro della Regione Veneto, disposto con la citata O.C.D.P.C. n.836/2022, nelle attività del Commissario delegato individuato con O.C.D.P.C. n.558/2018;

STABILITO che occorre ora procedere all’imposizione della servitù di zona di rispetto a carico delle aree in questione a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, con sede a Roma (RM) in Via Barberini n.38, C.F.97905240582, mediante emissione di apposito decreto ai sensi dell’art.20, comma 11 e art 44 del D.P.R. 327/2001.

VISTO il D.P.R. 327/2001;

DECRETA

Art. 1 – È disposta in qualità di Autorità espropriante, a favore del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, con sede legale a Roma (RM) in via Barberini n.38, C.F.97905240582, per quanto in premessa indicato, l’imposizione di SERVITU’ DI ZONA DI RISPETTO a carico dei seguenti immobili, così catastalmente individuati:

Ditta N.01

Comune di Gruaro (VE)

C.T.      Foglio 6 particella 1175  di ha 02.04.73  R.D. Euro 214,59      R.A. Euro 116,31

  • ANESE ARMANDO

Nata a omissis

residente a omissis

PROPRIETARIO  per 1/1

Art. 2 La servitù di zona di rispetto  viene costituita a favore del canale Scolmatore Gruaro ed a carico dei mappali sopra identificati catastalmente e viene costituita lungo una fascia di terreno per una larghezza costante di metri sei  a partire dai confini del mapp.1174 e 1176, ora sede del canale medesimo, e per l’estensione di complessivi metri lineari 84 circa, il cui tracciato è indicato con colore verde nell’elaborato grafico  allegato al presente decreto  quale sua parte integrante;

Art. 3 La servitù di zona di rispetto  costituita prevede il diritto per il personale dell’Ente cui è affidata la competenza sull'opera di bonifica, di transitare senza limitazione alcuna e di occupare il terreno asservito per deposito di materiali di espurgo od altro.

La Parte concedente conserva la proprietà dei terreni soggetti a servitù, obbligandosi però a non fare e a non lasciare fare sui terreni soggetti a servitù opere o coltivazioni che possano comunque impedire o anche menomare l'esercizio più ampio e completo della servitù come sopra costituita, nel rispetto dei vincoli di cui al R.D. 8 maggio 1904, n.ro 368, Titolo VI, art. 132 e seguenti.

Art. 4 Nel rispetto dei vincoli di cui al R.D. 8 maggio 1904, n.ro 368, Titolo VI, art.132 e seguenti, la sopraindicata zona asservita dovrà essere mantenuta sgombra da piante e da qualunque costruzione stabile o provvisoria.

Art. 5 Questa Autorità espropriante provvederà senza indugio, a propria cura e spese, ex art.23 comma 4 del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto presso l’Agenzia delle Entrate e contestuale trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali.

Art. 6 Di dare atto che il presente decreto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/72, punto 22 – Allegato B - Tabella, trattandosi di atto di procedura espropriativa, nonché ai sensi del D.Lgs.n.23 del 14.03.2011, art.10, comma 3.

Art. 7 Di dare atto che il presente decreto è esente da imposta di registro e da imposte ipotecarie e catastali trattandosi di procedura espropriativa a favore dello Stato, ai sensi del’art.57, comma 8, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, nonché ai sensi dell’art.1, comma 2 e dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n.347, come recepito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in data 21 febbraio 2014 n.2/E.

Art. 8 Questa Autorità espropriante provvederà a trasmettere il presente decreto ai proprietari interessati.

Art. 9   Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art.23, comma 5 del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art.10    Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art.25, comma 3, del D.P.R. n.327/2001.

Art.11    In relazione al disposto dell’art.3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

  • Entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
  • In alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Il Direttore Generale Già Soggetto Attuatore Dr. Ing. Sergio Grego

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