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Bur n. 127 del 28 ottobre 2022


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 "DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA"

Decreto del Soggetto Attuattore n. 14 del 14 ottobre 2022

Emergenza Ucraina. Affidamento diretto, a favore della società Real Estate Venice Srl, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., del servizio di accoglienza temporanea alla popolazione ucraina presente nel territorio regionale a seguito della crisi internazionale in atto. CIG Z5737F6F8D. Annullamento Decreto n. 11 del 30/09/2022.

IL SOGGETTO ATTUATORE
per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto.

VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed in particolare l’art. 3 “Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina”.

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28 febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” e, in particolare l’articolo 3 che indica nelle Prefetture il soggetto in continuo raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza e l’articolo 8 con il quale è stato attivato il sistema di accoglienza e integrazione;

VERIFICATO che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

  • ai sensi dell’art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;
  • ai sensi dell’art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più Soggetti Attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti Attuatori di cui al comma 1 da lui individuato;
  • ai sensi dell’art 9 ha introdotto una serie di deroghe normative in materia di procedura di affidamento.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell’U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell’Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario – quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante “Primi interventi urgenti in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento”, che individua il dott. Nicola dell’Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:

  • provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall’Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l’assistenza sanitaria, l’assistenza delle persone che dall’Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall’adozione della presente ordinanza un primo Piano operativo di interventi;
  • coordinare la Struttura di supporto all’azione del Commissario Delegato costituita dai Soggetti Attuatori e da personale regionale o appartenente ad altri enti regionali o strumentali o ad Amministrazioni Pubbliche coinvolti, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da assumere, senza ulteriori oneri e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza;
  • coordinare i Soggetti Attuatori eventualmente individuati dal Commissario Delegato in relazione a specifiche aree di coordinamento;
  • di coordinarsi con l’organismo denominato “Coordinamento Tecnico in Emergenza” - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), come attivato dal Presidente della Regione del Veneto con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e presieduto dall’ing. Luca Soppelsa – Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale.

CONSIDERATO che l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il soggetto attuatore di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri soggetti attuatori individuati dalla medesima ordinanza.

CONSIDERATO che la medesima Ordinanza n. 1 del 7 marzo 2022 individua l'ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale, quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile.

VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori Soggetti Attuatori che dispone, altresì, all’art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore – dott. Nicola Dell’Acqua – coordina tutti i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti.

RICHIAMATI

  • il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
  • il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
  • il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;
  • il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
  • il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
  • il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28;
  • il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in particolare il Titolo V, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e le successive Ordinanze con le quali sono state emanate le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
  • il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;
  • l’Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 e successive ordinanze, con le quali sono stati emanati i provvedimenti necessari per coordinare l’organizzazione del concorso del sistema territoriale di protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina in conseguenza della crisi internazionale in atto;

PRESO ATTO

  • della riunione di coordinamento delle Prefetture del Veneto presso la Prefettura di Venezia, in data 09 marzo 2022, in cui tra l’altro è stato richiesto alla Regione di creare degli hub di primissima accoglienza da utilizzare come filtro per alloggiare i migranti prima del trasferimento nel sistema CAS e SAI;
  • degli incontri di coordinamento di cui all’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022, periodicamente programmati con la partecipazione da remoto dei Soggetti Attuatori e delle Prefetture;
  • della riunione del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’OCDPC n. 872/2022 tenutosi in data 14 marzo 2022, alle ore 15.00;
  • della riunione del Comitato Operativo Nazionale istituito ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 nel quale è stato illustrato il sistema sussidiario posto in essere dalla Regione Veneto con riferimento agli hub di primissima accoglienza;

CONSIDERATO

  • che in relazione agli attuali flussi in ingresso di persone provenienti dall’Ucraina in seguito alla situazione emergenziali in atto, si è ritenuto opportuno rimodulare la struttura degli hub di prima accoglienza attivati nella prima fase emergenziale, in particolare assicurando, al momento, la prosecuzione delle attività di prima accoglienza nell’Hub di Ferrara di Monte Baldo (VR);
  • che in relazione alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti del terzo settore per l’accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina, si è ritenuto che l’hub citato possa essere sufficiente alla gestione della fase di prima accoglienza in attesa di ricollocare gli ospiti sul territorio attraverso gli strumenti previsti dall’attuale normativa (Centri di Accoglienza Straordinaria, Sistema dell’Accoglienza e Integrazione, Sistema di Accoglienza Diffusa);
  • che, tuttavia, si è reso necessario garantire una limitata disponibilità di posti letto nel territorio del Comune di Venezia, al fine di garantire la primissima accoglienza di eventuali persone provenienti dall’Ucraina, principalmente attraverso il trasporto ferroviario con arrivo alla stazione di Venezia Mestre, per il tempo strettamente necessario ad organizzare il trasporto e l’accoglienza nell’hub sopracitato;

DATO ATTO, in particolare per quanto riguarda l’accoglienza e l’ospitalità, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti Attuatori.

DATO ATTO che, la Circolare del Dipartimento Nazionale Protezione Civile del 26/09/2022 ad oggetto: “Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’ucraina a seguito degli eventi bellici in atto”, prevede che, con apposita Ordinanza di protezione civile in corso di adozione sarà stabilita la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito assicurare l’accoglienza presso le strutture alberghiere ai profughi provenienti dall’Ucraina. Unica eccezione possibile resterà l’assistenza temporanea di persone che hanno recentemente fatto ingresso sul territorio nazionale o che provengono da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che fino ad oggi le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato. In tal caso sarà possibile l’accoglienza in strutture alberghiere come forma di sistemazione provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, fatti salvi casi particolari che andranno valutati singolarmente.

PRESO ATTO che la società Real Estate Venice Srl, aveva confermato per le vie brevi la disponibilità di nr. 1 stanza presso il Venice Michelangelo Hotel, già impiegato come Covid Hotel, per l’alloggiamento temporaneo di eventuali cittadini provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli accadimenti in atto nel medesimo territorio.

CONSIDERATO che, data la necessità di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per i motivi sopra esposti, con Decreto n. 11 del 30/09/2022 del Soggetto Attuatore per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile, era stato affidato alla società Real Estate Venice Srl (C.F. e P.IVA 04369010279) il servizio di accoglienza temporanea per l’assistenza alla popolazione in arrivo nel territorio regionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, per un importo complessivo pari a € 1.501,50 (Iva inclusa), dal 01/10/2022 al 31/10/2022, eventualmente prorogabile fino al 31/12/2022, data di cessazione dello stato di emergenza, previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022.

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 478403 del 13/10/2022 la società Real Estate Venice Srl ha manifestato la propria indisponibilità ad accettare il servizio affidato con Decreto n. 11 del 30/09/2022 del Soggetto Attuatore per l’Area di coordinamento che afferisce alla gestione dell’assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile.

DATO ATTO che risulta pertanto necessario procedere all’annullamento del Decreto n. 11 del 30/09/20211 relativo all’affidamento a favore della società Real Estate Venice Srl del servizio di accoglienza temporanea per l’assistenza alla popolazione in arrivo nel territorio regionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

D I S P O N E

ART. 1
(Premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Annullamento dell’affidamento)

  1. Di annullare il Decreto n. 11 del 30/09/20211 relativo all’affidamento a favore della società Real Estate Venice Srl del servizio di accoglienza temporanea per l’assistenza alla popolazione in arrivo nel territorio regionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.
  2. Di dare atto che nessun corrispettivo è dovuto alla società Real Estate Venice Srl secondo le condizioni stabilite dall’affidamento di cui al Decreto n. 11 del 30/09/20211.

ART. 3
(Annullamento riserva contabilità speciale)

  1. Di svincolare la somma, pari a € 1.501,50, riservata nella contabilità speciale 6353/224 intestata a Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Regione Veneto.

ART. 4
(Pubblicazione)

  1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviato ai soggetti interessati.

 

IL SOGGETTO ATTUATORE
per l’Area di coordinamento che afferisce
alla gestione dell’assistenza, della logistica
e delle operazioni di protezione civile
Ing. Luca Soppelsa

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