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Bur n. 127 del 28 ottobre 2022


Materia: Statuti

COMUNE DI MARTELLAGO (VENEZIA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 12 settembre 2022

Modifiche allo Statuto Comunale. (*)

TITOLO I – Principi generali

Art.1 – Autonomia Statutaria.

  1. Le popolazioni di Martellago, di Maerne e di Olmo costituiscono la Comunità di Martellago che è Ente Autonomo locale con rappresentanza generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto dei principi inderogabili espressamente fissati dalle Leggi della Repubblica Italiana.
     
  2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 2 – Finalità.

  1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
     
  2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle forme sociali.
     
  3. Il Comune, ai fini di cui al comma precedente, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini italiani, nonchè dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, delle associazioni e delle forze sociali culturali ed economiche all’attività amministrativa.
     
  4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi di rilevanza costituzionale:

a. Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza degli individui.

b. Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

c. Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.

d. riconoscimento dell’acqua come bene pubblico essenziale dal momento che l’acqua non può essere trattata come una mera merce e il suo uso deve essere equo, solidale e razionale in quanto il diritto all’acqua è universale e inalienabile;

e. il perseguimento della parità tra uomo e donna. A tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

f. Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato.

g. Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

h. il Comune costituzionalmente antifascista condanna con fermezza tutte le iniziative di singoli e di gruppi che diffondono idee o comportamenti ispirati a sentimenti antidemocratici, all’odio razziale, all’omofobia, all’antisemitismo, al fascismo, al nazismo, ad ogni forma di totalitarismo e di intolleranza e di privazione delle libertà fondamentali di ogni persona.

  1. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità;

Art. 3 – Territorio, Sede Comunale.

  1. Il territorio del Comune di Martellago ha un’estensione di Kmq 20,09 e comprende gli agglomerati di Martellago, Maerne e Olmo. Esso confina con i Comuni di Venezia, Spinea, Salzano, Scorzè.
     
  2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico sito a Martellago, che è il capoluogo comunale. In casi particolari possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, anche al fine di favorire un maggiore coinvolgimento della popolazione su temi specifici.

Art. 4 – Elementi distintivi.

  1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge. Il loro uso è disciplinato dal regolamento.
     
  2. Si riconosce come Patrono del Comune di Martellago Nostra Signora del Rosario la cui ricorrenza coincide con il lunedì dopo la prima domenica di ottobre.

Art. 5 – Programmazione e cooperazione.

  1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicitàe della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti sul suo territorio.


TITOLO II – Ordinamento Strutturale


Capo 1 – Organi e loro attribuzioni
 

Art. 6 – Organi.

  1. Sono organi di governo del Comune, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
     
  2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
     
  3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante, anche in giudizio,  del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato. La rappresentanza in giudizio è esercitata previa deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione ad agire, resistere o a transigere e di assegnazione di incarico al patrocinatore dell'Ente.
     
  4. La Giunta Comunale collabora col Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 7 – Deliberazioni degli organi collegiali.

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
     
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
     
  3. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale.

Art. 8 – Consiglio Comunale.

  1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico–amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita a un Consigliere comunale, eletto nella prima seduta consiliare.
     
  2. Con norma regolamentare vengono stabilite le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con detto regolamento viene inoltre dettata la disciplina della gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio Comunale e per quello di gruppi consiliari regolarmente costituiti.
     
  3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
     
  4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo dell’organo consiliare.
     
  5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
     
  6. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
     
  7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9 – Sessioni e convocazione.

  1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
     
  2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ovvero inerenti adempimenti normativamente scadenzati.
     
  3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
     
  4. La convocazione del Consiglio Comunale e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
     
  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. La convocazione può anche essere effettuata tramite invio degli avvisi sottoscritti con firma digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Comune alle caselle di posta elettronica certificata di ogni consigliere comunale.
     
  6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
     
  7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
     
  8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
     
  9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Il suddetto regolamento è approvato a maggioranza assoluta ed indica altresì il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune di Martellago, senza computare a tal fine il Sindaco.
     
  10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
     
  11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice–Sindaco.

Art. 10 – Linee programmatiche di mandato.

  1. Entro 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico–amministrativo.
     
  2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
     
  3. Il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre ed in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione. E’ facoltà del Consiglio Comunale provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
     
  4. Al termine del mandato politico–amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 11 – Il Presidente del Consiglio Comunale.

  1. Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese il Presidente che viene nominato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati del Consiglio Comunale.
     
  2. Il Consiglio Comunale può inoltre nominare, con il medesimo sistema di votazione di cui sopra, un vicepresidente che assume le funzioni vicarie nel caso di temporanea assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale. Ove anche questi sia assente o impedito le funzioni vicarie sono assunte da un altro Consigliere Comunale secondo l'ordine di anzianità, intesa come cifra elettorale.
     
  3. Come per la nomina anche la revoca del Presidente del Consiglio Comunale e del vicepresidente avviene ottenendo la maggioranza assoluta dei componenti assegnati del Consiglio Comunale.
     
  4. Al Presidente del Consiglio Comunale competono:

a) la compilazione dell’ordine del giorno;

b) la convocazione del Consiglio Comunale (ossia la determinazione del giorno, ora, luogo di riunione del Consiglio Comunale).

c) la presidenza della conferenza dei capigruppo;

d) tutte le funzioni inerenti al buon svolgimento delle sedute consiliari contemplate nell’apposito regolamento;

e) l'adozione di ogni iniziativa volta ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;

f) il rilascio dell'autorizzazione ai Consiglieri Comunali a recarsi in missione per i compiti istituzionali.

Art. 12 – Commissioni consiliari.

  1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti con funzioni referenti, redigenti e consultive, nei termini previsti dal regolamento.
     
  2. Ad una Commissione permanente è affidato il compito dell’aggiornamento e del riesame dei regolamenti e dello Statuto.
     
  3. Il numero dei componenti è determinato dall’apposito regolamento in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza. Il Presidente è eletto tra i componenti di ciascuna commissione. Alle riunioni delle commissioni permanenti sono invitati il presidente del Consiglio Comunale, nonché il Sindaco, gli Assessori Comunali ed i capigruppo consiliari.
     
  4. Nella funzione referente di provvedimenti consiliari, l’espressione unanime della commissione è impegnativa nei confronti degli organi elettivi; in tal caso il provvedimento presentato dalla commissione viene sottoposto al voto del Consiglio Comunale senza dare luogo a dibattito, salvo che il Presidente non lo ritenga opportuno od un consigliere non lo richieda espressamente.
     
  5. Il regolamento può prevedere l’istituzione di commissioni speciali presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato scelto tra i Consiglieri Comunali, ad eccezione di quelle di indagine e di quelle che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia. la cui presidenza è attribuita alle minoranze.
     
  6. I componenti che non intervengono alla riunione della Commissione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 13 – Consiglieri.

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
     
  2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra elettorale, escludendo i candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
     
  3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
     
  4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono rassegnate al Presidente. Il Presidente deve inserire all’ordine del giorno della successiva seduta consiliare la relativa surroga del Consigliere Comunale.

Art. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri.

  1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
     
  2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
     
  3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del Consiglio Comunale, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.
     
  4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere può comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
     
  5. Per la conoscenza del contenuto e degli eventuali vizi di legittimità l’elenco delle deliberazioni della Giunta Comunale è trasmesso, mediante consegna da parte del Messo comunale, ai Capigruppo consiliari e al Presidente del Consiglio Comunale, ovvero mediante invio di comunicazione dell’elenco, sottoscritta con firma digitale, dalla casella di posta elettronica certificata del Comune alle caselle di posta elettronica certificata di ogni Capogruppo consiliare e del Presidente del Consiglio Comunale non oltre la data di pubblicazione all’albo pretorio compatibilmente con i tempi tecnici; i relativi testi sono contestualmente messi a disposizione dei Consiglieri Capo gruppo mediante strumenti telematici.

Art. 15 – Gruppi consiliari.

  1. In seno al Consiglio Comunale i consiglieri si costituiscono in gruppi. Ciascun gruppo designa il suo capogruppo.
     
  2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute dalla legge e dal presente Statuto, il gruppo consiliare è l’aggregazione politica, in rapporto alla rappresentanza della lista elettorale indipendentemente dal numero dei consiglieri eletti.
     
  3. In caso di non adesione al gruppo collegato alla lista elettorale ovvero di separazione da queste aggregazioni, è costituito il gruppo consiliare misto.
     
  4. Sono assegnati ai gruppi consiliari degli spazi arredati per l'espletamento del loro mandato, compatibilmente con la disponibilità delle strutture esistenti.

Art. 16 – Sindaco.

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
     
  2. Egli rappresenta il Comune, anche in giudizio, ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché per l’esecuzione degli atti.
     
  3. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori Comunali e delle strutture gestionali ed esecutive.
     
  4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Art. 17 – Attribuzioni di amministrazione.

  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori Comunali o Consiglieri Comunali ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, dandone comunicazione alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

g) rappresenta istituzionalmente ed in giudizio il Comune, previa, in quest'ultimo caso, deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione ad agire, resistere o a transigere e di assegnazione di incarico al patrocinatore dell'Ente.

Art. 18 – Deleghe al Vice Sindaco, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali.

  1. Il Vice–Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore Comunale che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
     
  2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori Comunali o Consiglieri Comunali deve essere comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 19 – Mozioni di sfiducia.

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non ne comporta le dimissioni.
     
  2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
     
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20 – Dimissioni del Sindaco.

  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21 – Giunta Comunale.

  1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di governo del Comune. Collabora col Sindaco nel governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
     
  2. La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta Comunale esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico–amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
     
  3. La Giunta Comunale riferisce periodicamente, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale e comunque in occasione della sua presentazione, sullo stato attuativo dei programmi e della situazione finanziaria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario.

Art. 22 – Composizione.

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori Comunali pari a 5, di cui uno è investito della carica di vice–Sindaco ai sensi D.Lgs. n.267/2000 e della normativa vigente.
     
  2. Gli Assessori Comunali possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 23 – Nomina.

  1. Il vice–sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
     
  2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve, comunque, ricostituire il collegio, nel numero previsto dal presente statuto, entro 15 giorni.
     
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
     
  4. La Giunta Comunale rimane in carica fino alla nomina della nuova Giunta Comunale, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 24 – Funzionamento della Giunta Comunale.

  1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
     
  2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 25 – Competenze.

  1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo del Comune, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco o del Segretario Comunale.
     
  2. La Giunta Comunale opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
     
  3.  La Giunta Comunale, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

c) determina le aliquote dei tributi e gli importi di tariffe per la fruizione di beni e servizi;

d) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

e) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni diversi da quelli immobiliari;

g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Città Metropolitana, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

j) decide in ordine alle controversie sulle competenze che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

k) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Segretario Comunale;

l) determina, sentiti i revisori dei  conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale.


TITOLO III – Istituto di partecipazione e diritti dei cittadini
 

Capo 1 – Partecipazione e Decentramento
 

Art. 26 – Partecipazione popolare.

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini italiani, nonché dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
     
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini italiani, nonché dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, a intervenire nel procedimento amministrativo.
     
  3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini italiani, nonché i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 26.bis – Commissione comunale per le pari opportunità.

  1. Il Comune si impegna ad adottare "azioni positive" istituendo la Commissione comunale per le pari opportunità al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune. Con apposito regolamento verranno definite le modalità  di costituzione e di funzionamento della predetta Commissione.

Art. 27 – Consulta per le attività produttive.

  1. Si prevede di istituire la consulta per le attività produttive, con funzioni consultive in materia di attività produttive. Con apposito regolamento verranno definite le finalità e le forme di costituzione e di funzionamento della citata consulta garantendo la presenza di entrambi i sessi.


Capo 2 – Associazionismo e volontariato
 

Art.28 – Associazionismo.

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
     
  2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
     
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessaria che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
     
  4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
     
  5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
     
  6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 29 – Diritti delle associazioni.

  1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
     
  2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse;
     
  3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni dal ricevimento.

Art. 30 – Contributi alle associazioni.

  1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
     
  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
     
  3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale e/o nell'albo comunale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
     
  4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 31 – Volontariato.

  1. il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
     
  2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.


Capo 3 – Modalità di partecipazione
 

Art. 32 – Consultazioni.

  1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
     
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33 – Petizioni.

  1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
     
  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
     
  3. La petizione, sottoscritta da almeno 20 elettori, è presentata al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale, i quali, nella forma richiesta dagli interessati, rispondono, acquisto l'eventuale parere dell'organo competente, entro 60 giorni.
     
  4. Il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio.

Art. 34 – Proposte.

  1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 300, inoltri al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale, proposte scritte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e, tali proposte, siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale, ottenuto il parere tecnico dei responsabili dei servizi interessati, trasmettono la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente ed ai capigruppo presenti in Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento, per i provvedimenti di competenza.
     
  2. Non possono essere avanzate proposte in materia di tributi locali, tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
     
  3. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
     
  4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'albo pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35 – Referendum.

  1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10%, arrotondato per eccesso, degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, con esclusione di quelle sottoriportate.

  2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, può deliberare l'indizione di referendum.

  3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Provvedimenti di Pianificazione Generale e strumenti urbanistici attuativi;

  1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
     
  2. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
     
  3. Il referendum proposto dagli elettori non viene indetto nel caso in cui il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, ne recepisca il contenuto essenziale entro 60 giorni dalla sua presentazione.
     
  4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
     
  5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
     
  6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
     
  7. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 36 – Accesso agli atti.

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
     
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
     
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
     
  4. In caso di diniego da parte del soggetto che ha predisposto l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Segretario del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
     
  5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
     
  6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37 – Diritto di informazione.

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
     
  2. La pubblicizzazione avviene, di norma, con modalità telematica, utilizzando il sito del Comune ai sensi della normativa vigente.  
     
  3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
     
  4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante documenti informatici.
     
  5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38 – Istanze.

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
     
  2. La risposta scritta all’interrogazione deve essere motivata e fornita, ove richiesta, entro 30 giorni dalla data di arrivo.


CAPO 4 – Difensore civico
 

Art. 39 – Nomina.

  1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni della Città Metropolitana di Venezia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
     
  2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
     
  3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità, competenza giuridico–amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
     
  4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.
     
  5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 40 – Decadenza.

  1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
     
  2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
     
  3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
     
  4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 41 – Funzioni.

  1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
     
  2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
     
  3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
     
  4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
     
  5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno la settimana.
     
  6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 42 – Facoltà e prerogative.

  1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
     
  2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
     
  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
     
  4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
     
  5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
     
  6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 43 – Relazione annuale.

  1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
     
  2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
     
  3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in Consiglio Comunale.
     
  4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, solo nel caso in cui sia deciso dalla Commissione consiliare competente.

Art. 44 – Indennità di funzione.

  1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 45 – Disposizioni.

  1. Apposito regolamento disciplinerà l'istituzione, la nomina e la funzione del Difensore Civico.


CAPO 5 – Procedimento amministrativo
 

Art. 46 – Diritto di intervento nei procedimenti.

  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
     
  2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47 – Procedimenti ad istanza di parte.

  1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
     
  2. Il funzionario deve sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
     
  3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 47–bis – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.

  1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
     
  2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.


TITOLO IV – Attività amministrativa –
 

Art. 48 – Obiettivi dell'attività amministrativa.

  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
     
  2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
     
  3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Città Metropolitana.

Art. 49 – Servizi pubblici comunali.

  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
     
  2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 50 – Forme di gestione dei servizi pubblici.

  1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nonché a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nel rispetto del D.Lgs . n. 175/2016.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

  1. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
     
  2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
     
  3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 51 – Aziende speciali.

  1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione o compartecipazione ad aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
     
  2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
     
  3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati  anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 52 – Struttura delle aziende speciali.

  1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
     
  2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
     
  3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
     
  4. Il direttore è assunto per pubblico concorso.
     
  5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
     
  6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
     
  7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 53 – Istituzioni.

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
     
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
     
  3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto  agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
     
  4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
     
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
     
  6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 54 – Società per azioni o a responsabilità limitata.

  1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
     
  2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
     
  3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
     
  4. Il Comune designa i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, secondo quanto previsto al successivo art. 57 bis, e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
     
  5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
     
  6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 55 – Convenzioni.

  1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
     
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56 – Consorzi.

  1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
     
  2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
     
  3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 37, comma 2, del presente statuto.
     
  4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 57 – Accordi di programma.

  1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
     
  2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
     
  3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 57 bis – Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.

  1. Al fine di un più efficace esercizio dell'indirizzo e di un miglior coordinamento delle attività di aziende speciali, consorzi, società di capitale ed istituzioni, costituite o. partecipate dal Comune, le nomine o designazioni di rappresentanti del medesimo, negli organi dei predetti enti ed organismi, possono essere effettuate anche nei riguardi di amministratori del Comune stesso. La presente norma è dettata ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D. Lgs. n. 267/2000.
     
  2. Le nomine o designazioni di cui al comma 1, qualora riguardino amministratori del Comune, sono disposte esclusivamente in ragione del mandato elettivo. A tal fine le stesse sono precedute da apposta deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. m). del D.Lgs. n. 267/2000.


TITOLO V – Uffici e Personale –
 

Capo 1 – Uffici
 

Art. 58 – Principi strutturali e organizzativi.

  1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia    dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici:

Art. 59 – Organizzazione degli uffici e del personale.

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo politico amministrativo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale, e funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,  attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
     
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
     
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all’economicità.
     
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 60 – Regolamento degli uffici e dei servizi.

  1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Generale e gli organi amministrativi.
     
  2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo politico–amministrativo; ai funzionari responsabili spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico–amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale in base alla legge e al presente statuto; al Segretario Generale ed ai funzionari responsabili spetta il perseguimento degli obiettivi assegnati e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
     
  3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
     
  4. L’organizzazione si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di gruppi intersettoriali.
     
  5. Nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi vengono previste selezioni interne per la copertura di posti di organico, allo scopo di privilegiare le professionalità acquisite all’interno dell’Ente.

Art. 61 – Diritti e doveri dei dipendenti.

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
     
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Generale, il responsabile del settore e di servizio.
     
  3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psico–fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
     

Capo 2 – Personale direttivo
 

Art. 62 – Direttore Generale.

  1. Le funzioni di direttore possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Generale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 63 – Compiti e funzioni del Segretario Generale.

  1. Il Segretario Generale:

a) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

b) Sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c) Predispone, con i responsabili di settore, la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

  1. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

c) Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) Gestisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori/servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei settori/servizi;

f) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta Comunale e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

Art. 64 – Responsabili dei settori.

  1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento di organizzazione e nominati dal Sindaco.
     
  2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
     
  3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, provvedendo all'adozione di tutti i relativi atti  non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale, e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 65 – Funzioni dei Responsabili dei settori.

  1. I responsabili dei settori, nel rispetto della normativa vigente, provvedono, in particolare, a svolgere le seguenti funzioni:

a) Stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti già deliberati;

b) Approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

c) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumendosi le responsabilità dei relativi procedimenti, ivi compresa l'approvazione dei verbali e l'adozione delle conseguenti determinazioni;

d) Provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, nonché alla gestione delle risorse umane del settore;

e) Rilasciano le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

f) Rilasciano le altre autorizzazioni o concessioni;

g) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

h) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

i) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

j) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

k) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

l) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

m) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Generale;

n) Forniscono al Segretario Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

o) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Generale e dal Sindaco;

p) Rispondono, nei confronti del Segretario Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

  1. I responsabili dei settori possono delegare le funzioni che precedono ai responsabili dei servizi, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
     
  2. Il Sindaco può assegnare ai responsabili dei settori ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
     
  3. Le determinazioni dei responsabili dei settori sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 66 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

  1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, nel rispetto dell'art.110 del D.Lgs. n. 267/2000.
     
  2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri giustificati motivi può assegnare, con provvedimento motivato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 67 – Collaborazioni esterne.

  1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
     
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 68 – Ufficio di indirizzo e di controllo.

  1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000.


Capo 3 – Il Segretario Comunale.
 

Art. 69 – Segretario Comunale.

  1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
     
  2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione condivisa dell'ufficio del Segretario Comunale.
     
  3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
     
  4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli uffici.

Art. 70 – Funzioni del Segretario Comunale.

  1. Il segretario comunale, oltre alle altre funzioni attribuite dalla legge, svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa alle riunioni di Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale.

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico–giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco.

c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette a controllo eventuale del difensore civico o del Co.Re.Co.

d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

e) può rogare i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 71 – Vicesegretario comunale.

  1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea richiesta per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
     
  2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.


Capo 4 – La responsabilità
 

Art. 72 – Responsabilità verso il Comune.

  1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio dovuti a dolo o colpa grave.
     
  2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti.

Art. 73 – Responsabilità verso terzi.

  1. Gli amministratori, il Segretario Generale, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, ne sono responsabili.
     
  2. Ove il Comune abbia corrisposto ad un terzo il risarcimento del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma di legge.
     
  3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario Generale, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
     
  4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 74 – Responsabilità dei contabili.

  1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
     
  2. Il Comune trasmette il conto della gestione del tesoriere e di ogni altro contabile alla competente sezione giurisprudenziale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.


Capo 5 – Finanza e contabilità
 

Art. 75 – Ordinamento.

  1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, che lo coordina con la finanza statale e con quella regionale, e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
     
  2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
     
  3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 76 – Attività finanziaria del Comune.

  1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.
     
  2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
     
  3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
     
  4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 77 – Amministrazione dei beni comunali.

  1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
     
  2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
     
  3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 78 – Bilancio comunale.

  1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e stabilito dalle disposizioni di principio del D.Lgs. n. 267/2000; esso è, altresì, disciplinato, nei limiti fissati dalle predette disposizioni,  dal regolamento di contabilità.
     
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
     
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
     
  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 79 – Rendiconto della gestione.

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
     
  2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.
     
  3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 80 – Attività contrattuale.

  1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
     
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
     
  3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 81 – Collegio dei revisori dei conti.

  1. Il Consiglio Comunale nomina il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
     
  2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
     
  3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
     
  4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
     
  5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
     
  6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 82 – Tesoreria.

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

  1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 83 – Controllo economico della gestione.

  1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.
     
  2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Art. 83-bis   Controlli Interni.

  1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico–gestionali, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari incaricati delle funzioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
     
  2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
     
  3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti di valenza organizzativa.
     
  4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.


TITOLO VI – Disposizioni diverse
 

Art. 84 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

  1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
     
  2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 85 Entrata in vigore dei regolamenti comunali.

  1. I regolamenti comunali entrano in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della delibera che li approva.

Art. 86 – Disciplina transitoria delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali.

  1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n. 689/1981, con individuazione dell'importo della sanzione da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 come dettato dai commi 1 e 2 dell'articolo medesimo.
     
  2. All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta.
     
  3. La presente disposizione si applica sino all'eventuale ridefinizione della materia con legge.

Il Sindaco Andrea Saccarola

(*) Il testo dello Statuto è stato integralmente sostituito come indicato nell’Errata corrige pubblicata nel Bur n. 131 del 4 novembre 2022, ndr

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