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Bur n. 98 del 12 agosto 2022


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 "DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA"

Decreto del Soggetto attuatore n. 9 del 29 luglio 2022

Emergenza Ucraina. Convenzione con Fondazione Caritas Vittorio Veneto ONLUS per l'ospitalità temporanea della popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI DI CUI ALL’ART. 2 DELL’OCDPC n. 872/2022

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto.

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28 febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” e, in particolare l’articolo 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina  a seguito degli accadimenti in atto, in relazione anche alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo;

VERIFICATO che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” ha disposto:

  • ai sensi dell’art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;
  • ai sensi dell’art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più Soggetti Attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti Attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell’U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell’Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario – quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante “Primi interventi urgenti in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento”, che individua il dott. Nicola dell’Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:

  • provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall’Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l’assistenza sanitaria, l’assistenza delle persone che dall’Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall’adozione della presente ordinanza un primo Piano operativo di interventi;
  • coordinare la Struttura di supporto all’azione del Commissario Delegato costituita dai Soggetti Attuatori e da personale regionale o appartenente ad altri enti regionali o strumentali o ad Amministrazioni Pubbliche coinvolti, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da assumere, senza ulteriori oneri e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza;
  • coordinare i Soggetti Attuatori eventualmente individuati dal Commissario Delegato in relazione a specifiche aree di coordinamento;
  • di coordinarsi con l’organismo denominato “Coordinamento Tecnico in Emergenza” - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), come attivato dal Presidente della Regione del Veneto con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e presieduto dall’ing. Luca Soppelsa – Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale.

CONSIDERATO che l’ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il Soggetto Attuatore di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri Soggetti Attuatori individuati dalla medesima ordinanza.

VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori Soggetti Attuatori che dispone, altresì, all’art. 2, comma 2, che il Soggetto Attuatore Coordinatore – dott. Nicola Dell’Acqua – coordina tutti i Soggetti Attuatori individuati dal Commissario Delegato con propri provvedimenti.

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 ai sensi del quale, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022 recante” Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” che detta disposizioni in merito all’accoglienza diffusa;

PRESO ATTO che in data 11 aprile 2022 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto;

PRESO ATTO che, dalle interlocuzioni con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, risultano in corso di sottoscrizione specifiche convenzioni per l’accoglienza diffusa, con CARITAS, APEIRON, A.R.C.I. e Comunità Papa Giovanni XXIII;

DATO ATTO che le candidature dei sopra citati Enti e Associazioni sono state già vagliate con esito positivo dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per ciò che concerne le modalità e le capacità di erogazione del servizio di accoglienza richiesto dall’avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse sopra evidenziato;

PRESO ATTO che attualmente risultano attivi a livello regionale due hub per la prima accoglienza, ed in particolare l’Hub di Ferrara di Montebaldo e l’Hub di Valdobbiadene e che risulta pertanto necessario procedere con adeguata tempestività al ricollocamento degli ospiti presso strutture di accoglienza di lungo periodo;

DATO ATTO che la necessità di ricollocamento appare particolarmente urgente con riferimento al venir meno della spontanea ospitalità offerta da privati cittadini nella prima fase dell’emergenza, situazioni che vengono sempre più frequentemente segnalate sia dalle amministrazioni comunali sia dalle Prefetture;

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more della formale stipula della convenzione per l’avvio dell’accoglienza diffusa prevista dal Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli Enti e Associazioni sopra elencati, procedere alla sottoscrizione di una specifica convenzione per l’accoglienza urgente fino ad un massimo di 30 persone per 15 notti;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare gli artt. 55 e 56 ai sensi dei quali, per le convenzioni sottoscritte tra Amministrazioni Pubbliche ed Enti del Terzo settore è possibile prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

PRESO ATTO della disponibilità offerta da Fondazione Caritas Vittorio Veneto ONLUS a garantire l’accoglienza, nelle proprie strutture, fino ad un massimo di 31 posti, ad un costo stimato di € 18,00 per persona per notte, comprensivo di vitto e alloggio;

PRESO ATTO che il costo massimo pro die pro capite rimborsabile, nell’ambito della stipulanda convenzione per l’accoglienza diffusa da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ammonta a € 33,00;

RITENUTO pertanto opportuno sottoscrivere una specifica convenzione con Fondazione Caritas Vittorio Veneto ONLUS per l’accoglienza di numero massimo 30 persone per un periodo massimo di 15 notti, riconoscendo un rimborso delle spese pari ad un massimo di € 18,00 pro die pro capite, a fronte di spese debitamente documentate, dando atto che tale convenzione rimane finalizzata esclusivamente all’accoglienza urgente nelle more della sottoscrizione, da parte della Caritas Italiana, della convenzione con il Dipartimento Nazionale per l’accoglienza diffusa prevista dal Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51;

RICHIAMATI

  • il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
  • il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
  • il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;
  • il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
  • il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172;
  • il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
  • il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, come convertito dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28;
  • il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in particolare il Titolo V, come convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 880 del 26 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 881 del 29 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 30 marzo 2022;
  • la Delibera di Giunta Regionale 16 giugno 2020, n. 782;
  • il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;
  • le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022, n. 3 del 10 marzo 2022 e n. 4 del 22 marzo 2022;

D I S P O N E

ART. 1
(Premesse)

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Convenzione con Caritas)

  1. E’ autorizzata la sottoscrizione di una convenzione con Fondazione Caritas Vittorio Veneto ONLUS (CF 91043810265) per l’accoglienza temporanea e urgente di cittadini presenti nel territorio regionale in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina alle seguenti condizioni:
  • Numero massimo di posti letto attivabili: 30
  • Per ogni persona ospitata verrà riconosciuto un rimborso delle spese sostenute e documentate, nel limite massimo di € 18,00 pro die pro capite
  • La Fondazione Caritas si impegna ad assicurare vitto e alloggio per le persone inviate dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, nel limite massimo di 30 unità giornaliere, dalla data di sottoscrizione della convenzione e per i successivi 15 giorni.
  • Al termine del periodo indicato la Fondazione Caritas Vittorio Veneto ONLUS avrà cura di inviare alla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale un rendiconto delle spese sostenute e documentate, relative all’accoglienza e gestione delle persone ospitate.

ART. 3
(Copertura dei costi)

  1. La copertura dei costi derivanti dalla convenzione di cui al punto 1), pari a € 8.100,00 viene garantita dalle somme disponibili nella contabilità speciale 6353/224 intestata a Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Regione Veneto.
  2. Il pagamento della somma dovuta verrà effettuato su presentazione di rendiconto di spesa, come indicato all’art. 2

ART. 4
(Pubblicazione)

  1. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviato ai soggetti interessati.

IL SOGGETTO ATTUATORE COORDINATORE Dott. Nicola Dell'Acqua

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