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Materia: Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 40 del 31 maggio 2022
DPCM del 20/02/2019. Delibera CIPE n. 35 del 24/07/2019. Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Stralcio 2019. Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. Codice ReNDiS intervento: 05IR021/G9. Denominazione: "Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale (M081.0)". Importo finanziato: Euro 1.300.000,00. CUP: H93G17000350001. Incarico per l'esecuzione dei lavori affidati alla ditta TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.r.l.. CIG: 8445466B02. Liquidazione fattura di Euro 218.136,00, relativa al 2° SAL.
IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 10 stabilisce:
VISTI:
CONSIDERATO CHE:
TENUTO CONTO CHE il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, stralcio 2019 prevede la realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale (M081.0)”, Codice ReNDiS 05IR021/G9, dell’importo di Euro 1.300.000,00, avente come soggetto esecutore la Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa e come RUP il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Venezia;
PRESO ATTO che la ditta TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, in data 18/02/2021 ha concluso, con la ditta STONE SOC. COOP., un contratto per la fornitura di materiale lapideo, concordando, con apposito atto notarile registrato in data 15/03/2021, la cessione del credito, sino alla concorrenza dell’importo di euro 570.000,00 in corrispondenza di ogni SAL, secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la nota prot. n. 215367dell’11/05/2022, con la quale il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha presentato la documentazione per la liquidazione della fattura n. 3-PA del 27/04/2022, emessa dalla ditta TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.r.l., dell’importo complessivo di Euro 218.136,00, relativa al 2° SAL;
CONSIDERATO che il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione della fattura sopra citata, precisando gli importi liquidabili a favore della ditta TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.r.l.,(cedente) di Euro 64.660,00, e della ditta STONE SOC. COOP. (cessionario) di Euro 153.476,00, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’atto di cessione di credito citato;
DATO ATTO che, nella medesima proposta di liquidazione, il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha dichiarato di aver svolto la regolare istruttoria, attestando la conformità dell’intervento in ordine alla vigente normativa e la corrispondenza dell’importo fatturato rispetto ai termini previsti dal contratto;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., debbano versare direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’01/01/2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell’imposta, per le operazioni soggette al predetto meccanismo di scissione, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l’art. 4 del Decreto innanzi citato stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui sopra, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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