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Bur n. 86 del 22 luglio 2022


Materia: Acque

COMMISSARIO AD ACTA PRESSO LA PROVINCIA DI VERONA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO LACUALE

Decreto n. 2 del 1 luglio 2022

Rinnovo della concessione per l'occupazione di aree del demanio lacuale con un pontile di approdo esistente ad uso privato, con finalità diversa da quella turistico-ricreativa, insistente sul Mappale 114 - Foglio 29 in loc. Pacengo in Comune di Lazise (VR). Ditta: Canazei Engelbert. Pratica n. CL/28.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento il Commissario “ad acta” presso la provincia di Verona per la gestione del demanio lacuale rilascia il rinnovo della concessione descritta in oggetto.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con disciplinare reg. n. 7.2015 del 22.12.2015, il Commissario “ad acta” presso la Provincia di Verona per la gestione del demanio lacuale, dott. Ing. Roberto Bin, ha rilasciato al sig. Canazei Engelbert la concessione per l’occupazione di aree del demanio lacuale con un pontile di approdo esistente ad uso privato, con finalità diversa da quella turistico-ricreativa, insistente sul Mappale 114 – Foglio 29 in loc. Pacengo in Comune di Lazise (VR);

PREMESSO che la concessione sopra menzionata è scaduta in data 21.12.2021;

PREMESSO che con nota prot. n. 254149 del 04.06.2021, il sig. Canazei Engelbert (Cod. Fisc. omissis), residente in omissis ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione;

PREMESSO che, con nota prot. n. 96616 del 02.03.2022, il Commissario “ad acta” ha trasmesso al Comune di Lazise la richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune medesimo dell’ Avviso Pubblico relativo alla domanda del sig. Canazei Engelbert;

PREMESSO che con nota prot. 8435/2022 il Comune di Lazise ha inviato la relata di pubblicazione dell’ Avviso Pubblico, come da richiesta di cui sopra;

PRESO ATTO che l’opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell’atto di notorietà in data 17.05.2022 a firma del richiedente, e che, pertanto,  non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del Lago di Garda;

PRESO ATTO che il sig. Canazei Engelbert, ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto fornendo la relativa attestazione di versamento;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904  n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112”;

VISTO il D.P.G.R. n. 92 del 31.07.2018 “Attività di Commissario ad acta presso la Provincia di Verona per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 85, comma 1, lett. D) ed e) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 e successive proroghe con D.P.G.R. n. 51 del 12.04.2021 e con D.P.G.R. n. 121 del 17.08.2021;

DECRETA

  1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
  2. Di rilasciare al sig. Canazei Engelbert (Cod. Fisc. omissis), residente in omissis la concessione per l’occupazione di aree del demanio lacuale con un pontile di approdo esistente ad uso privato, con finalità diversa da quella turistico-ricreativa, insistente sul Mappale 114 – Foglio 29 in loc. Pacengo in Comune di Lazise (VR).
  3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata, sono contenute nel disciplinare  del Commissario ad Acta presso la Provincia di Verona per la gestione del demanio lacuale prot. n. 2 del  01.07.2022, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.
  4. La presente concessione ha la durata di anni 6 (sei), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
  5. Per la presente concessione, salvo eventuali variazioni, per disposizione normativa o per aggiornamento  indice ISTAT, è determinato il canone annuo per il 2022 di euro 1.737,64 (Euro millesettecentotrentasette/64), come previsto dall’art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
  6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
  7. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
  8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti  amministrativi adottati dai dirigenti.
  9. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ovvero all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di 60 giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Dott. Ing. Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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