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Bur n. 46 del 08 aprile 2022


Materia: Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 "DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA"

Ordinanza n. 5 del 8 aprile 2022

Individuazione di ulteriori Soggetti Attuatori e disposizioni integrative.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”.

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile.

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell’Ucraina".

VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed in particolare l’art. 3 rubricato “Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell’Ucraina”.

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28 febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

VERIFICATO che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

- ai sensi dell’art. 1, comma 1 che il Dipartimento della Protezione Civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;

- ai sensi dell’art. 1, comma 2 che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui artt. 2, 3 e 4;

- ai sensi dell’art. 1, comma 3 che è istituto un Comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale;

- ai sensi dell’art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;

- ai sensi dell’art. 2, comma 2 che i Commissari delegati e le Province autonome operano nell’ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici;

- ai sensi dell’art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.

CONSTATATO che in ragione del persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è stata diramata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute la Circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022 contente “Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali”.

VISTA la comunicazione del Commissario straordinario per l’emergenza da COVID-19 del 3 marzo 2022 recante "Profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 in favore dei cittadini di nazionalità ucraina".

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 7 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il tempestivo accesso per i cittadini ucraini, provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che arrivano in Italia, ai percorsi disciplinati per la sorveglianza sanitaria oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della Salute.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della presidenza dell’U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell’Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore Primario – quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile. 

PRESO ATTO che il Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013) è presieduto dall’ing. Luca Soppelsa – Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale che lo coordina tecnicamente e funzionalmente, convocando i Direttori di Area di cui all'assetto organizzativo della Giunta regionale, gli Enti del sistema regionale interessati e invitando le Istituzioni territoriali e gli altri Soggetti pubblici e/o privati utili compresi i gestori dei servizi pubblici per la definizione delle migliori linee di intervento.

PRESO ATTO che il 7 marzo 2022 si è tenuta una riunione tra il Presidente della Regione, l’Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, l’Assessore regionale agli Affari Legali, ai Lavori Pubblici e ai Trasporti, l’Assessore regionale ai Fondi UE, al Turismo, all’Agricoltura e al Commercio Estero, il Segretario Generale della Programmazione, il Direttore della Direzione del Presidente, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio, il Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, il Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, l’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale, il Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale, il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, nonché il Prefetto di Venezia e il Direttore Generale di ARPAV.

VERIFICATO che spetta al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina nel nostro Paese. al contempo le Regioni e le Province autonome coordinano i sistemi regionali di protezione civile impegnati nel concorso delle attività di accoglienza, soccorso e assistenza, provvedendo ad organizzare:

  • la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali;
  • le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall’Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo;
  • l’assistenza sanitaria;
  • l’assistenza delle persone che dall’Ucraina arrivano al confine italiano.

VERIFICATO che per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID-19. Inoltre a supporto delle attività previste possono operare le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni e Province autonome.

VERIFICATO che le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, in raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupano dell’accoglienza dei cittadini ucraini giunti in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione già istituiti. Inoltre, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità, possono provvedere a reperire ulteriori strutture ricettive. le Prefetture possono, nell’ambito delle forme di coordinamento previste, rappresentare ulteriori specifiche esigenze alle Regioni e Province autonome per l’alloggio temporaneo e l’assistenza ai cittadini ucraini.

RICHIAMATA la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, prot. n. 15709 dell’8 marzo 2022 con disposizioni attuative delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022.

RITENUTO di avvalersi della facoltà di individuare uno o più Soggetti Attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento, come disposto dall’art. 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022.

DATO ATTO che con l’Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 recante “Primi interventi urgenti in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento” e la successiva Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 recante “Individuazione di ulteriori Soggetti Attuatori per specifiche aree di intervento ad integrazione dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022” sono stati individuati i seguenti Soggetti Attuatori:

  • il dott. Nicola DELL'ACQUA - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore Primario - esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile, quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore coordinatore;
  • la dr.ssa Francesca RUSSO - Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per l'attuazione delle misure di sanità pubblica;
  • l'ing. Loris TOMIATO - Direttore Generale di ARPAV quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla sorveglianza territoriale e ambientale;
  • l'ing. Luca SOPPELSA - Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile;
  • il dott. Mauro Giovanni VITI - Direttore della Direzione Turismo quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata;
  • l'ing. Elisabetta PELLEGRINI - Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa della logistica per il trasporto delle persone e l'accoglienza in edifici pubblici;
  • il dott. Idelfo BORGO - Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale;
  • l’ing. Paolo FATTORI – Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per le misure di accoglienza in strutture sanitarie;
  • il dott. Tiziano BARONE – Direttore di Veneto Lavoro quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per i tematismi relativi al servizio del lavoro;
  • il dott. Paolo ROSI – Responsabile C.R.E.U. quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per l’assistenza sanitaria.

DATO ATTO che con l’Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 l'ing. Luca Soppelsa è stato individuato quale titolare della contabilità speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022.

VERIFICATO che in relazione all’assistenza sanitaria, al fine di favorire il trasferimento dei cittadini ucraini con particolari esigenze sanitarie attualmente presenti nei territori di Polonia, Romania, Slovacchia e Moldavia,

  • il Dipartimento della Protezione Civile con comunicato del 7 marzo 2022 ha informato dell’avvenuta attivazione della CROSS – Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario;
  • la CROSS, nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile e in risposta alla specifica richiesta della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare della Commissione europea, provvederà, in raccordo con i Referenti sanitari regionali, alla ricognizione dei posti letto disponibili nelle Regioni e Province Autonome e all’organizzazione del trasferimento dei pazienti tramite MEDEVAC – Medical Evacuation;
  • il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale garantirà il flusso informativo con le Ambasciate e i Consolati italiani, per favorire le attività sul territorio e le relazioni con i soggetti interessati.

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e, in particolare l’art. 31 recante il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina.

VERIFICATO che il Dipartimento della Protezione Civile con comunicato del 9 marzo 2022 ha pubblicato una scheda informativa “Benvenuto in Italia” - realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell’Interno - per i cittadini ucraini che sono entrati o stanno entrando in Italia e per i quali si sta predisponendo un piano di prima accoglienza contenente quali sono gli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, come regolarizzare la propria posizione in Italia.

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 3 del 10 marzo 2022 recante “Adozione del modello organizzativo per la gestione e il superamento dell'emergenza sanitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022. Indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica”.

VERIFICATO che il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 marzo 2022 recante "Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale" ha stabilito che l’applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019 è sospesa fino al 31 dicembre 2022, limitatamente all’Ucraina.

DATO ATTO, in particolare per quanto riguarda l’accoglienza e l’ospitalità, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti Attuatori.

DATO ATTO dell’Ordinanza commissariale n. 4 del 22 marzo 2022 “Primi provvedimenti urgenti per avviare le operazioni di accoglienza, soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina nel territorio della Regione del Veneto a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022. Approvazione dello schema di Accordo Quadro e singolo contratto per le strutture ricettive”.

RICHIAMATO che i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all’art. 9, dell’OCDPC n. 872/2022, per la realizzazione delle attività di cui all’Ordinanza medesima.

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022, i relativi oneri finanziari saranno assunti, dai Soggetti Attuatori individuati, a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata all'ing. Luca Soppelsa.

RITENUTO di dovere assicurare, nell’ambito della propria competenza territoriale e in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, qualora non sia stata possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime.

RICHIAMATI i Decreti del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 1 dell’11 marzo 2022, n. 2 del 14 marzo 2022 e n. 4 del 18 marzo 2022.

VALUTATA favorevolmente la proposta del dott. Idelfo BORGO - Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale nonché dei relativi sistemi informativi che, con riferimento ai propri decreti n. 3 del 15 marzo 2022 e n. 5 del 24 marzo 2022, ha provveduto all’attivazione del portale telematico “https://emergenzaucraina.regione.veneto.it”, per la registrazione dei dati relativi alle seguenti categorie con conseguente suo utilizzo da parte delle Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia nonché dei Comuni :

a) Anagrafe Rifugiati

b) Anagrafe Offerenti Alloggio

c) Anagrafe Alloggi.

PRESO ATTO da parte del Soggetto Attuatore coordinatore che la proposta di individuare quali Soggetti Attuatori le Province del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia ed i Comuni per lo svolgimento delle attività di cui ai decreti del Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale n. 3 del 15 marzo 2022 e n. 5 del 24 marzo 2022 sia idonea a supportare la migliore organizzazione, sul territorio regionale, dell’accoglienza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 con la quale in merito al trattamento dei dati personali all’art. 5 ha stabilito che:

1. nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con OCDPC in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza;

2. la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto emergenziale in rassegna;

3. il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;

4. in relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso e assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti indicati nelle OCDPC conferiscono le autorizzazioni di cui all’art. 2-quaterdecies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

SENTITI per le vie brevi dal Soggetto di coordinamento i segretari regionali di ANCI e UPI.

RICHIAMATI

  • il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
  • il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
  • il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;
  • il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
  • il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172;
  • il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla 18 febbraio 2022, n. 11;
  • l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022;
  • il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14;
  • il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16;
  • il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, in particolare l’art. 31;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022;
  • la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;
  • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022;
  • il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;
  • la Circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
  • la nota del Commissario straordinario per l’emergenza da COVID-19 del 3 marzo 2022;
  • la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, prot. n. 15709 dell’8 marzo 2022;
  • il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 marzo 2022;
  • le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022, n. 3 del 10 marzo 2022 e n. 4 del 22 marzo 2022;
  • i Decreti del Soggetto Attuatore Coordinatore n. 1 dell’11 marzo 2022, n. 2 del 14 marzo 2022 e n. 4 del 18 marzo 2022;
  • i Decreti del Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale n. 3 del 15 marzo 2022 e n. 5 del 24 marzo 2022 

D I S P O N E

ART. 1
(Valore delle premesse)

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Individuazione di ulteriori Soggetti Attuatori da parte del Commissario delegato)

1. il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e ad integrazione delle Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022 e n. 2 del 10 marzo 2022, per le motivazioni espresse in premessa e su proposta del Soggetto Attuatore coordinatore, provvede ad individuare ulteriori Soggetti Attuatori in relazione alla gestione delle attività commissariali di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, come di seguito indicati:

a) le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, nelle persone dei rispettivi Presidenti pro-tempore, quali Soggetti attuatori per il trattamento e il caricamento dei dati nel portale telematico https://emergenzaucraina.regione.veneto.it di cui ai decreti n. 3 del 15 marzo 2022 e n. 5 del 24 marzo 2022. del Soggetto Attuatore per l’Area di Coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale di cui alla Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 10 marzo 2022.

b) i Comuni del Veneto, nelle persone dei rispettivi Sindaci pro-tempore, quali Soggetti Attuatori per il trattamento e il caricamento dei dati nel portale telematico https://emergenzaucraina.regione.veneto.it di cui ai decreti n. 3 del 15 marzo 2022 e n. 5 del 24 marzo 2022 del Soggetto Attuatore per l’Area di Coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale di cui alla Ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 10 marzo 2022.

Art. 3
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. i Soggetti Attuatori individuati con la presente ordinanza nonché i Soggetti attuatori indicati con le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022 e n. 2 del 10 marzo 2022 assumono il ruolo, ai sensi dell’art.28 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, di Responsabili del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività per conto del Commissario delegato, titolare del trattamento dei dati personali, in virtù delle disposizioni di cui alle specifiche Ordinanze commissariali o ad altre disposizioni, ove non siano autonomi titolari ai sensi dell’articolo 5 dell’OCDPC n. 876 del 13 marzo 2022.

2. i Responsabili del trattamento di cui al comma 1, in particolare, dovranno:

a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;

b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio loro affidato;

c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio loro affidato, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);

d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività loro affidata, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;

e) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall’articolo 32;

f) informare il Titolare di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati.

3. il trattamento avrà durata pari alla durata dell’incarico di Soggetto Attuatore. all’Esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire il trattamento dei dati.

ART. 4
(Ulteriori disposizioni)

1. Si fa rinvio all’ordinamento statale e alla normativa di settore di carattere emergenziale per quanto compatibile.

2. la presente ordinanza può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione delle misure di sanità pubblica.

3. la presente ordinanza è trasmessa ai Prefetti, alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia ed ai Comuni.

ART. 5
(Pubblicazione)

1. la presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviata ai soggetti interessati.

IL COMMISSARIO DELEGATO dott. Luca Zaia

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